DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1999, n. 128
Entrata in vigore del decreto: 12-5-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C;
Vista la direttiva 96/5/CE della Commissione del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini;
Vista la direttiva 98/36/CE della Commissione del 2 giugno 1998, che modifica la direttiva 96/5/CE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1993, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 marzo 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Il presente regolamento si applica ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare che soddisfano le esigenze nutrizionali proprie dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia in buona salute e destinati ai lattanti nel periodo dello svezzamento ed ai bambini per completarne la dieta e per abituarli gradualmente all'alimentazione normale.
2.Il presente regolamento non si applica al latte destinato ai bambini.
Art. 2
Art. 3
1.I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere fabbricati con ingredienti la cui idoneita' all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini sia stata confermata da dati scientifici generalmente accettati.
2.Nella composizione di tali prodotti e' necessario prestare una particolare attenzione alla conservazione, alla freschezza e all'assenza di sostanze nocive negli ingredienti usati. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, noni devono contenere residui di ((singoli)) antiparassitari superiori a 0,01 mg/Kg, ne' devono contenere prodotti geneticamente modificati.
Art. 4
1.Gli alimenti di cui all'articolo 2, comma 1, Iettera a), devono essere conformi ai criteri di composizione fissati negli allegati I e VI.'
2.Gli alimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), devono essere conformi ai criteri di composizione fissati negli allegati II e VI.
Art. 5
1.Nella fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere aggiunte unicamente le sostanze elencate nell'allegato IV.
Art. 6
1..
Art. 7
Nota all'art. 7: - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, reca: "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari".
Art. 8
Art. 9
1.E' consentito il commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
2.Il commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni di cui all'allegato II, punti 1.3 bis, 1.4 bis, 1.4 ter e a quelle di cui all'allegato VI e' consentito fino al 31 dicembre 1999.
(( 2-bis. Limitatamente ai residui di singoli antiparassitari e' consentito il commercio di prodotti non conformi fino al 30 giugno 2000 ))
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Bindi, Ministro della sanita'
Bersani, Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il
6 maggio 1999 Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 16
Allegato I
ALLEGATO I Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
ALLEGATO II Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III
ALLEGATO III Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato IV
ALLEGATO IV Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V
ALLEGATO V Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato VI
ALLEGATO VI Parte di provvedimento in formato grafico
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