DECRETO 13 aprile 1999, n. 293

Type Decreto
Publication 1999-04-13
Ultimo aggiornamento 1999-08-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 7-9-1999

IL MINISTRO

PER LE POLITICHE AGRICOLE

di concerto con

IL MINISTRO

DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante piano per lo sviluppo della pesca marittima, ed in particolare l'articolo 27-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 27 giugno 1992, recante norme di attuazione dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, in materia di esercizio dell'attivita' di pescaturismo;

Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1998, che modifica il predetto decreto ministeriale 19 giugno 1992;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, riguardante il regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera;

Vista la deliberazione 23 aprile 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente l'approvazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare per il periodo 1997/1999;

Considerato che occorre stabilire le modalita' di attuazione del richiamato articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimita' nella seduta del 3 novembre 1998 dal Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare e dalla Commissione consultiva centrale della pesca marittima, di cui rispettivamente all'articolo 3 ed all'articolo 29 della legge n. 41 del 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 5538 del 22 febbraio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1.Per pescaturismo, ai sensi dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge 21 maggio 1998, n. 164, si intendono le attivita' intraprese dall'armatore - singolo, impresa o cooperativa - di nave da pesca costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria unita' persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attivita' turisticoricreative.

Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca), introdotto dall'art. 20 della legge n. 165/1992, come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera g), della legge 21 maggio 1998, n. 164: "Art. 27-bis (Iniziative di pescaturismo). - 1. Sulle navi da pesca puo' essere autorizzato a scopo turisticoricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.". - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al primo comma ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - La legge 14 luglio 1965, n. 963, recante norme sulla disciplina della pesca marittima, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1965, n. 203. - Il testo della deliberazione 23 aprile 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente l'approvazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare per il periodo 1997-1999, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997. - Il testo degli articoli 3 e 29 della legge n. 41/1992, e' il seguente: "Art. 3 (Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare). - Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art. 1 la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in "Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare"; a tal fine la Commissione e' integrata da: a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica; b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia; c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; d) un rappresentante delle industrie conserviere; e) un rappresentante designato dal comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo art. 6. Il presidente del comitato puo' invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia. Il comitato puo' operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore all'ottavo. Il regolamento interno del comitato e' approvato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso comitato". "Art. 29 (Composizione della commissione consultiva centrale). - La commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministero della marina mercantile, e' cosi' composta: a) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, con funzioni di vice presidente; b) il vicedirettore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile; c) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile; d) un rappresentante del Ministero del tesoro; e) un rappresentante del Ministero delle finanze; f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; l) due rappresentanti del Ministero della sanita' rispettivamente della direzione generale servizi veterinari e della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione; m) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente; n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione; o) un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; p) un rappresentante del Laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca, di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio universitario nazionale; r) sei rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle tre associazioni nazionali delle cooperative della pesca; s) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici; u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale; v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale; z) un rappresentante dei direttori dei mercati ittici scelto in una terna dell'associazione nazionale; aa) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre scelto in una terna designata dall'associazione nazionale; bb) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Le sedute della commissione sono valide con l'intervento di almeno la meta' dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione. Possono essere chiamati, anche a richiesta di almeno dieci membri, a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 27-bis della legge n. 41/1982, come da ultimo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera g), della legge n. 164/1998, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

1.Le iniziative di cui al precedente articolo 1 possono essere svolte anche nei giorni festivi, in ore diurne e, qualora esistenti le sistemazioni previste dall'articolo 5, primo comma, lettera c), del decreto ministeriale 22 giugno 1982, anche in ore notturne, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti, con condizioni meteomarine favorevoli.

2.Le unita' adibite all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessita', in altro porto del compartimento.

3.E' autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se accompagnati da persona di maggiore eta'.

4.Le unita' di cui al primo comma, per essere autorizzate nel periodo 1 novembre-30 aprile, devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate.

Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 5, primo comma, lettera c), del decreto ministeriale 22 giugno 1982 (Regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera), e' il seguente: "Art. 5 (Imbarco di ricercatori). - (Omissis); c) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali viene consentito l'imbarco a norma del presente articolo esistono sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dell'equipaggio".

Art. 3

1.L'attivita' di pescaturismo puo' essere svolta con i sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

2.Gli armatori di unita' munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino, previa rinuncia agli stessi, possono esercitare l'attivita' di pescaturismo con tutti i sistemi consentiti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, mediante il rilascio di una attestazione provvisoria da parte del capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unita' da pesca interessata. I predetti sistemi a traino sono sbarcati e sigillati, prima dell'inizio dell'attivita' di pesca turismo, dalla locale autorita' marittima.

3.Quando l'attivita' di pescaturismo e' effettuata utilizzando gli attrezzi da pesca sportiva, l'armatore ne cura la sistemazione in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attivita' di bordo durante la navigazione.

Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 96 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963): "Art. 96 (Norme di comportamento). - I pescatori debbono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformita' del tipo di attrezzo impiegato, secondo le consuetudini locali salva la osservanza di diverse disposizioni di legge o regolamento. Il capo del compartimento, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima, al fine di assicurare il disciplinato esercizio della pesca nella zona di mare della rispettiva circoscrizione, puo' stabilire norme particolari per l'uso degli attrezzi e fissare turni per il loro impiego". - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 (Disciplina delle licenze di pesca): "Art. 19 (Piccola pesca). - 1. Alle licenze delle navi esercenti la piccola pesca, al fine di consentirne la diversificazione dell'attivita', si applicano i criteri previsti ai commi da 2 a 5. 2. Esclusivamente ai fini del presente articolo per nave esercente la piccola pesca si intende l'unita', non superiore a 10 tsl, abilitata esclusivamente ad uno o piu' dei seguenti sistemi: 1) attrezzi da posta; 2) ferrettara; 3) palangari; 4) lenze; 5) arpione. 3. Alle unita' di cui al comma 2 abilitate a quattro o cinque dei sistemi previsti dal medesimo comma sono confermati i sistemi gia' autorizzati. 4. Alle unita' abilitate esclusivamente al sistema lenze ovvero arpione e' consentita l'aggiunta sulla licenza di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1) o 3) del comma 2. 5. Alle unita' abilitate esclusivamente ad uno tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2, e' consentita l'aggiunta di un altro tra i citati sistemi, ad esclusione di quello di cui numero 2), piu' uno tra i sistemi di cui ai numeri 4) o 5) del medesimo comma 2. 6. L'interessato puo' richiedere al Ministero la sostituzione di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2, cui sia abilitata la nave, con altro compreso o tra gli stessi sistemi, ad esclusione di quello di cui al numero 2)".

Art. 4

1.In aggiunta alle previsioni dell'art. 2, primo comma, le cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di riconversione delle attivita' di pesca ed in considerazione dei problemi occupazionali e sociali connessi, possono essere autorizzate ad esercitare l'attivita' di pescaturismo, mediante utilizzazione di navi non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda acquisite a tale esclusivo fine, con i sistemi previsti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ad esclusione dei palangari. Per tali unita', che potranno esercitare l'attivita' nel limite delle 6 miglia, saranno applicate le norme in vigore sulla sicurezza inerenti l'attivita' di pesca costiera locale.

2.Il regime di cui al primo comma non si applica alle navi di nuova costruzione che non abbiano avuto il nulla osta per l'iscrizione quale nave da pesca nel pertinente registro.

3.Le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei per la mitilicoltura, l'allevamento in mare e le tonnare possono intraprendere l'attivita' di pescaturismo all'interno dell'area assentita in concessione con imbarcazioni iscritte in quinta categoria.

Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 si veda nelle note all'art. 3.

Art. 5

2.L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo, e' rilasciata dal capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, tenuto conto degli accertamenti di sicurezza eseguiti anche per il tramite degli uffici marittimi dipendenti e della prova pratica di stabilita' effettuata dal Registro navale italiano.

3.Il capo del compartimento, in sede di rilascio dell'autorizzazione, fissa il numero massimo di persone imbarcabili, nel numero massimo di 12, attenendosi anche alle indicazioni del Registro navale italiano.

4.L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo deve essere rilasciata dal capo del compartimento entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

5.L'esercente attivita' di pescaturismo e' tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla sicurezza e, nel caso di modificazioni delle caratteristiche tecniche dell'unita', e' tenuto a presentare nuova domanda di autorizzazione.

Art. 6

1.Le navi destinate all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo devono essere provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse al decreto 25 maggio 1988, n. 279 del Ministero della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 25 maggio 1998.

2.I mezzi di salvataggio da sistemare a bordo delle unita' da pesca, autorizzate all'esercizio della pesca turismo, sono quelli indicati dagli articoli 12, 13, 14, e 15 del decreto ministeriale 22 giugno 1982; gli stessi dovranno essere sufficienti per tutte le persone a bordo; per l'imbarco di minori di anni 14, le unita' devono essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini.

3.Le unita' dovranno comunque essere in possesso del certificato di annotazioni di sicurezza in regolare corso di validita'.

4.Per le esigenze delle persone imbarcate, ove non previsto dalle pertinenti disposizioni del regolamento di sicurezza per la pesca, le unita' autorizzate alla pescaturismo devono essere dotate di apparato radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile.

Nota all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto ministeriale 22 giugno 1982 (Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera): "Art. 12 (Mezzi di salvataggio). - I mezzi di salvataggio collettivi ed individuali devono essere sempre di pronta utilizzazione, in conformita' alle disposizioni del presente regolamento". "Art. 13 (Mezzi di salvataggio collettivi). - Le navi devono avere le seguenti dotazioni di mezzi collettivi di salvataggio: a) navi abilitate alla pesca ravvicinata: zattere di salvataggio di capacita' sufficienti per tutte le persone a bordo; b) navi abilitate alla pesca locale: apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo. Le navi autorizzate all'esercizio della pesca ad una distanza massima di tre miglia dalla costa non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi di salvataggio collettivi". "Art. 14 (Mezzi di salvataggio individuali). - Ogni nave deve essere dotata di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo". "Art. 15 (Salvagente anulare). - Ogni nave, ad eccezione di quelle operanti entro un miglio dalla costa, deve avere oltre quanto previsto negli articoli che precedono, una dotazione di salvagente anulari corrispondenti alla seguente tabella: a) per navi di lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 10, n. 1; b) per navi di lunghezza fuori tutto da mt. 10 a mt. 24, n. 2 di cui uno con boetta luminosa; c) per navi di lunghezza fuori tutto superiori a mt. 24, n. 4 di cui 2 con boetta luminosa".

Art. 7

1.Le domande degli armatori che intendono svolgere l'attivita' di pescaturismo o rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di tale attivita' sono indirizzate al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave con l'indicazione anche delle tariffe che si intendono applicare.

2.L'autorizzazione e' revocata per un anno in caso di inosservanza delle previsioni del presente decreto.

Art. 8

1.I decreti ministeriali 19 giugno 1992 e 1 aprile 1998 di cui alle premesse sono abrogati.

2.Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia di pesca nell'ambito del mare territoriale.

Il Ministro per le politiche agricole De Castro Il Ministro dei trasporti e della navigazione Treu

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1999

Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 251

Nota all'art. 8: - Il decreto ministeriale 1 aprile 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1998), reca modifiche al decreto ministeriale 19 giugno 1992.

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