DECRETO-LEGGE 11 maggio 1999, n. 127

Type Decreto-legge
Publication 1999-05-11
Ultimo aggiornamento 1999-07-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 12-5-1999.Decreto-Legge convertito dalla L. 9 luglio 1999, n. 220 (in G.U. 10/07/1999, n.160).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualita' delle acque di balneazione;

Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, fra l'altro, e' stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneita' delle acque di balneazione;

Visto l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, convertito dalla legge 22 luglio 1998, n. 243, che ha prorogato al 31 dicembre 1998 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare la facolta' prevista dal predetto decreto-legge n. 109 del 1993, stante il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

Acque di balneazione

1.La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1999.

Art. 2

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bindi, Ministro della sanita'

Micheli, Ministro dei lavori pubblici

Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

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