DECRETO 26 marzo 1999, n. 139
Entrata in vigore del decreto: 4-6-1999
IL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto in particolare l'articolo 46, comma 2, in base al quale le modalita' operative per l'esercizio del voto per corrispondenza nelle assemblee delle SICAV sono stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;
Sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 22 febbraio 1999;
Vista la nota dell'8 marzo 1999 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Avviso di convocazione dell'assemblea
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' il seguente: "2. Il voto puo' essere dato per corrispondenza se cio' e' ammesso dallo statuto. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del costo in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non e' conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, sono stabilite le modalita' operative per l'esercizio del voto per corrispondenza". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Deposito delle azioni
1.I soci che intendono esprimere il voto per corrispondenza effettuano il deposito delle azioni, ai sensi dell'articolo 2370 del codice civile, presso uno dei soggetti indicati nell'avviso di convocazione assembleare i quali rilasciano un'attestazione in cui sono indicate le generalita' del socio e il tipo di azioni di cui e' titolare con la specificazione dei voti a cui esse danno diritto.
2.Per le azioni custodite in deposito accentrato presso la banca depositaria o presso sistemi di gestione accentrata, l'attestazione o la certificazione viene rilasciata ai soci rispettivamente dal depositario o dal sistema.
Nota all'art. 2: - L'art. 2370 del codice civile e' il seguente: "Art. 2370 (Diritto d'intervento all'assemblea). - Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione".
Art. 3
Scheda di voto
1.La scheda di voto e' predisposta dalla SICAV in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio delle operazioni di scrutinio; essa contiene l'indicazione degli estremi della riunione assembleare e delle proposte di delibera, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte e la sottoscrizione.
2.La SICAV rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati nell'avviso di convocazione assembleare, la scheda di voto ai soci che ne facciano richiesta. La SICAV rilascia contestualmente la scheda per l'esercizio del voto nel caso previsto dall'articolo 6.
Art. 4
Esercizio del voto
1.Le schede contenenti il voto unitamente alle relative attestazioni o certificazioni sono inviati alla SICAV secondo le modalita' indicate nell'avviso di convocazione assembleare.
2.Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, si tiene conto delle schede e delle attestazioni o certificazioni pervenute alla SICAV entro le ore 24 del terzo giorno che precede la riunione assembleare.
3.Il presidente del collegio sindacale della SICAV custodisce, sino al momento dell'inizio dei lavori assembleari le schede pervenute; il voto espresso conserva validita' anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.
4.Il voto puo' essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta alla SICAV almeno entro le ore 24 del secondo giorno che precede la riunione assembleare.
Art. 5
Pubblicazione dell'avviso di convocazione e dell'esito della delibera
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'avviso di convocazione e' affisso nei trenta giorni precedenti l'adunanza assembleare presso la sede della SICAV, dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, e presso tutte le succursali di questi ultimi, nonche' presso la banca depositaria, di cui all'articolo 2, comma 2.
2.La SICAV provvede a pubblicare l'esito della delibera sui quotidiani di cui al citato articolo 46, comma 3, entro dieci giorni dalla delibera.
3.Il termine di cui al comma 2 e' ridotto a cinque giorni nei casi previsti dall'articolo 6, comma 1.
4.Copia della delibera adottata deve essere affissa negli stessi luoghi indicati al comma 1 e negli stessi termini di cui al comma 2.
Nota all'art. 5: - L'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' il seguente: "3. L'avviso previsto dall'art. 2366, comma 2, del codice civile e pubblicato anche sui quotidiani, indicati nello statuto, in cui viene pubblicato il valore patrimoniale della societa' e il valore unitario delle azioni; il termine indicato nello stesso art. 2366, comma 2, e' fissato in trenta giorni".
Art. 6
Modifica delle proposte di delibera
1.Nell'ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di deliberazioni finali sottoposte all'assemblea, il socio che ha manifestato il voto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e non lo ha revocato ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, ha facolta' di astenersi, esprimere voto contrario o aderire al nuovo testo di quelle deliberazioni facendo pervenire alla SICAV l'apposita scheda di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo 5, comma 3. Qualora l'esito della votazione non muti, ancorche' si modifichi il numero dei voti favorevoli o contrari o delle astensioni, la proposta di delibera si intende approvata o respinta nel momento in cui si e' conclusa la votazione da parte dei soci presenti all'assemblea. In caso contrario, la proposta di delibera si intende approvata o respinta il giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal presente comma entro il quale devono pervenire le nuove manifestazioni di voto per corrispondenza, e si provvedera' ad una nuova pubblicazione ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 5.
2.La SICAV mette a disposizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, una apposita scheda redatta secondo il disposto dell'articolo 3, comma 1.
Art. 7
A b r o g a z i o n e
Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 29 luglio 1992 emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84.
Nota all'art. 7: - Il decreto ministeriale 29 luglio 1992 recava: "Determinazione delle modalita' operative per l'esercizio del voto per corrispondenza nelle assemblee delle societa' di investimento a capitale variabile". Roma, 26 marzo 1999 Il Ministro: Ciampi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1999 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 120
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