DECRETO 23 aprile 1999, n. 142
Entrata in vigore del decreto: 5/6/1999
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Vista la legge 29 maggio 1967, n. 371, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza";
Vista la legge 6 febbraio 1974, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;
Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza nonche' sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio" che contiene, tra l'altro, nuove norme sul reclutamento degli allievi ufficiali della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, concernente: il "Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza";
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente: "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza";
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-9167 del 25 marzo 1999);
Ritenuto che l'efficiente perseguimento dei peculiari compiti demandati al Corpo della Guardia di finanza richieda la previsione di limiti di eta' per l'arruolamento analoghi a quelli fissati dalle norme in precedenza citate, che contemperano esigenze di natura sia formativa, connesse allo status militare, che di impiego, avuto riguardo alle mansioni cui e' adibito il personale del Corpo specialmente nella fase iniziale delle diverse carriere;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 292 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di "regolamento", sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e
con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 3, primo comma, della legge 29 maggio 1967, n. 371 concernente "Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza": "Art. 3. - L'ammissione al corso dell'Accademia ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare: 1) i giovani, anche se gia' alle armi, muniti di diploma di maturita' classica o scientifica ovvero di abilitazione tecnico rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli Istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri ovvero del diploma di abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non abbiano superato il ventitreesimo;". - Si riporta il testo dell'art. 54, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212 concernente "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza": "L'eta' massima per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle Accademie militari e' stabilita in ventotto anni". - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 29 maggio 1967, n. 371: "Art. 5. - I marescialli in servizio permanente aspiranti al concorso di ammissione al corso per la nomina a ufficiale di cui al n. 2) dell'art. 2, oltre a possedere i requisiti indicati nell'art. 1 debbono avere eta' non superiore a quaranta anni e devono essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisiopsicoattitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale". - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 25 maggio 1989, n. 190 concernente "Disposizioni sulla revisione dei ruoli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza nonche' sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio": "Art. 2. - Gli ufficiali del ruolo speciale sono tratti, mediante separati concorsi per titoli ed esami, dai: a) giovani, di eta' non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni venticinque, in possesso del diploma di scuola media di secondo grado; b) sottufficiali della Guardia di finanza, di eta' non superiore ad anni ventotto in servizio permanente, in possesso di licenza di istruzione secondaria di secondo grado e delle specializzazioni e qualificazioni previste per i sottufficiali del servizio aereo e navale della Guardia di finanza". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 221, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica": "221. - Per una piu' incisiva attivita' di contrasto all'evasione fiscale e per ripianare le vacanze organiche del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza previsto dalla tabella E allegata al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, il Corpo della Guardia di finanza per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo e' autorizzato ad indire concorsi straordinari, per titoli ed esami, riservati agli ufficiali di complemento laureati, di eta' non superiore a trenta anni, che: a) abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza; b) siano riconosciuti meritevoli di parteciparvi per qualita' morali, di carattere e per precedenti disciplinari; c) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo". - Si riporta il testo del primo comma, lettera a), dell'art. 11 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 concernente "Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza": "Art. 11. - (Omissis); a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' e non abbiano superato il quarantesimo. Per i concorrenti che siano componenti della banda della Guardia di finanza si prescinde dai predetti limiti di eta'". - Si riporta il testo del primo comma, lettera a), dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79: "Art. 12. - (Omissis); a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' e non abbiano superato il quarantesimo. Per i concorrenti che siano componenti della banda della Guardia di finanza si prescinde dai predetti limiti di eta'". - Si riporta il testo del primo comma, lettera a), dell'art. 13 del gia' citato decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79: "Art. 13. - (Omissis); a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non abbiano superato il quarantesimo. Tale limite e' elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attivita' di servizio". - Si riporta il testo del primo comma, lettera a), dell'art. 14 del piu' volte citato decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79: "Art. 14. - (Omissis); a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non abbiano superato il quarantesimo. Tale limite e' elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attivita' di servizio". - Si riporta il testo del primo comma, lettera a), n. 2), dell'art. 36 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 concernente "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza": "Art. 36. - (Omissis); a) - 1) (omissis); 2) non abbia superato il trentacinquesimo anno di eta'". - Si riporta il testo del primo comma, lettera b), n. 2), dell'art. 36 del sopra citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199: "Art. 36. - (Omissis); b) - 1) (omissis); 2) eta' non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni ventisei". - Si riporta il testo del primo comma, lettera b), dell'art. 6 del piu' volte citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199: "Art. 6. - (Omissis); b) eta', alla data dell'effettivo incorporamento, non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni ventisei. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata".
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)