DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1999, n. 158
Entrata in vigore del decreto: 19-6-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare l'articolo 49, che istituisce la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e disciplina l'elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento;
Considerato che la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa, nonche' per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari;
Tenuto conto dell'esigenza di prevedere una fase transitoria per l'applicazione del nuovo sistema tariffario, al fine di raggiungere gradualmente la copertura del cento per cento dei costi di gestione del servizio; di applicare sistemi di regolazione dinamica differenti a seconda dello scarto esistente tra gettito della preesistente tassa per lo smaltimento dei rifiuti e costo totale dei servizi; di incentivare e organizzare l'introduzione della raccolta differenziata; di raccogliere i dati e gli elementi necessari per mettere a punto gli standard minimi di servizio, gli standard dei costi per singole attivita' attinenti il ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti ed un'eventuale definitiva parametrizzazione presuntiva di riferimento del quantitativo di rifiuti conferito dalle singole tipologie di utenza, da approvarsi con provvedimento successivo;
Considerato, altresi', che la tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ed applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;
Ritenuto di doversi adeguare alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in data 30 settembre 1998;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 agosto 1998 e del 16 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Metodo normalizzato
1.E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, riportato nell'allegato 1 al presente decreto.
AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. - Il testo dell'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: "Art. 49 (Istituzione della tariffa). - 1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999. 2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa. 3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. 4. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento. 6. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di utenza e territoriali. 7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonche' per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto. 8. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. 9. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare. 10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E' altresi' assicurata la gradualita' degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto. 11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. 12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio. 13. La tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce il servizio. 14. Sulla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi. 15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 16. In via sperimentale i comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1. 17. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504". - La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale".
Art. 2
Tariffa di riferimento
1.La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali.
2.La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1.
Art. 3
Determinazione della tariffa
1.Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
2.La tariffa e' composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione.
3.Le voci di costo da coprire rispettivamente, attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1.
Art. 4
Articolazione della tariffa
1.La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, e' articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2.L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
3.A livello territoriale la tariffa e' articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densita' abitativa, alla frequenza e qualita' dei servizi da fornire, secondo modalita' stabilite dal comune.
Nota all art. 4: - Per il testo dell'art. 49, comma 10, del decreto legislativo n. 22 del 1997, si veda nelle note alle premesse.
Art. 5
Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
1.Stabilito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari piu' numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2.La parte variabile della tariffa e' rapportata alla quantita' di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.
3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488)).
4.La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al presente decreto.
Art. 6
Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
1.Per le comunita', per le attivita' commerciali, industriali, professionali e per le attivita' produttive in genere, la parte fissa della tariffa e' attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attivita' per unita' di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto.
2.Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantita' di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attivita' la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.
Art. 7
Agevolazioni e coefficienti di riduzione
1.Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2.Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
3.L'ente locale puo' elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio.
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 49, comma 10, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, si veda nelle note alle premesse.
Art. 8
Piano finanziario
1.Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.
4.Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.
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