DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162

Type DPR
Publication 1999-04-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 25/6/1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 7, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998;

Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

(( (Ambito di applicazione).)) ((

2.Il presente regolamento si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell'allegato III utilizzati negli ascensori di cui al comma 1.

4.Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui al presente regolamento sono previsti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell'Unione o dalle relative norme nazionali di attuazione, il presente regolamento non si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o componenti di sicurezza per ascensori e a questi rischi non appena diventa applicabile tale normativa specifica dell'Unione o le relative norme nazionali di attuazione.

Art. 2

(( (Definizioni).)) ((

Art. 3

(( (Libera circolazione, immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio).))

((

1.Le autorita' competenti non vietano, limitano o ostacolano, nel territorio nazionale, l'immissione sul mercato o la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori conformi al presente regolamento.

2.Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni, e' consentita l'esibizione di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori che non siano conformi al presente regolamento, a condizione che un'indicazione visibile specifichi chiaramente che essi non sono conformi e che non saranno immessi o messi a disposizione sul mercato finche' non saranno stati resi conformi. Durante le dimostrazioni sono applicate adeguate misure di sicurezza per garantire la protezione delle persone.

3.Gli ascensori cui si applica il presente regolamento possono essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti del presente regolamento.

4.I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica il presente regolamento possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente montati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti del presente regolamento.

))

Art. 4

(( (Requisiti essenziali di salute e di sicurezza e misure utili per gli edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori).))

((

1.Gli ascensori cui si applica il presente regolamento rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all'allegato I.

2.I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica il presente regolamento rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dall'allegato I e consentono agli ascensori sui quali sono montati di rispondere a tali requisiti.

3.La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie e prendono le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'ascensore.

4.I soggetti di cui al comma 3 si assicurano che i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'ascensore.

))

Art. 4-bis

(( (Obblighi degli installatori).))

((

1.All'atto dell'immissione sul mercato di un ascensore, gli installatori garantiscono che esso sia stato progettato, fabbricato, installato e sottoposto a prova conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I.

2.Gli installatori preparano la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 6-bis. Qualora la conformita' dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, l'installatore redige una dichiarazione di conformita' UE assicurandosi che l'ascensore ne sia corredato e appone la marcatura CE.

3.L'installatore conserva la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformita' UE e, se del caso, l'approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'ascensore e' stato immesso sul mercato.

4.Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un ascensore, gli installatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, esaminano i reclami e gli ascensori non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi.

5.Gli installatori garantiscono che sugli ascensori sia apposto un numero identificativo del tipo, della serie o del lotto o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione.

6.Gli installatori indicano sull'ascensore il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto presso il quale l'installatore puo' essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorita' di vigilanza del mercato.

7.Gli installatori garantiscono che l'ascensore sia accompagnato dalle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, e, per gli ascensori immessi sul mercato italiano, in lingua italiana. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

8.Gli installatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un ascensore da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale ascensore. Inoltre, qualora l'ascensore presenti un rischio, gli installatori informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno immesso l'ascensore sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura correttiva presa.

9.Gli installatori, a seguito di una richiesta motivata da parte di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'ascensore al presente regolamento, in una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale autorita'. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli ascensori da essi immessi sul mercato.

))

Art. 4-ter

(( (Obblighi dei fabbricanti).))

((

1.All'atto dell'immissione dei loro componenti di sicurezza per ascensori sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente all'articolo 4, comma 2.

2.I fabbricanti preparano la prescritta documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformita' pertinente di cui all'articolo 6. Qualora la conformita' di un componente di sicurezza per ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE assicurandosi che il componente di sicurezza per ascensori ne sia corredato e appongono la marcatura CE.

3.I fabbricanti conservano la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformita' UE e, se del caso, l'approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori e' stato immesso sul mercato.

4.I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme al presente regolamento. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la conformita' dei componenti di sicurezza per ascensori. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un componente di sicurezza per ascensori, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono una prova a campione del componente di sicurezza per ascensori messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano gli installatori di tale monitoraggio.

5.I fabbricanti garantiscono che sui componenti di sicurezza per ascensori che hanno immesso sul mercato sia apposto un numero identificativo del tipo, del lotto, della serie o qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del componente di sicurezza per ascensori non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'etichetta di cui all'articolo 7, comma 2.

6.I fabbricanti indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove cio' non sia possibile, sull'etichetta di cui all'articolo 7, comma 2, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. L'indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante puo' essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorita' di vigilanza del mercato.

7.I fabbricanti garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali e, per i componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato italiano, in lingua italiana. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

8.I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura correttiva presa.

9.I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dei componenti di sicurezza per ascensori al presente regolamento, in una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale autorita'. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi immessi sul mercato.

))

Art. 4-quater

(( (Rappresentanti autorizzati).))

((

1.Il fabbricante o l'installatore puo' nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 1, o all'articolo 4-ter, comma 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo 4-bis, comma 2, o all'articolo 4-ter, comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

))

Art. 4-quinquies

(( (Obblighi degli importatori).))

((

1.Gli importatori immettono sul mercato solo componenti di sicurezza per ascensori conformi.

2.Prima di immettere un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 6. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il componente di sicurezza per ascensori rechi la marcatura CE e sia accompagnato dalla dichiarazione di conformita' UE e dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori non sia conforme all'articolo 4, comma 2, non immette il componente di sicurezza per ascensori sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un componente di sicurezza per ascensori presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita' di vigilanza del mercato.

3.Gli importatori indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del componente di sicurezza per ascensori, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale presso il quale possono essere contattati. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utente finale e le autorita' di vigilanza del mercato.

4.Gli importatori garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali e, per i componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana.

5.Gli importatori garantiscono che, mentre un componente di sicurezza per ascensori e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la sua conformita' ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'articolo 4, comma 2.

6.Laddove ritenuto opportuno in considerazione dei rischi presentati da un componente di sicurezza per ascensori, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono una prova a campione dei componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori e gli installatori di qualsiasi eventuale monitoraggio.

7.Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, gli importatori informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, se del caso, le altre autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e a qualsiasi misura correttiva presa.

8.Per dieci anni dall'immissione del componente di sicurezza per ascensori sul mercato gli importatori conservano a disposizione delle autorita' di vigilanza del mercato una copia della dichiarazione di conformita' UE e, se del caso, le approvazioni; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorita'.

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