DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1999, n. 166
Entrata in vigore del decreto: 29/6/1999
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 17, commi 3 e 4, e 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998, recante "Ordinamente transitorio delle strutture del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1998, recante modificazioni al predetto decreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 novembre 1998, recante delega al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dott. Antonio Bassolino, le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lotta alla disoccupazione e di individuazione delle aree di crisi nel Paese;
Visto l'art. 1, terzo comma, del predetto decreto, il quale stabilisce che, per l'esercizio delle funzioni delegate, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si avvale di un apposito ufficio, posto alle sue dipendenze, da istituirsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 marzo 1999;
D'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Istituzione dell'Ufficio per le politiche di promozione dell'occupazione
1.Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito l'"Ufficio per le politiche di promozione dell'occupazione", posto alle dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1998. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1988, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1999.
Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Competenze
1.L'Ufficio fornisce al Ministro il supporto necessario allo svolgimento delle funzioni delegate in materia di contrasto alla disoccupazione e di promozione dell'occupazione, in un contesto di pari opportunita' per l'accesso al lavoro, nelle aree depresse, con particolare riferimento al Mezzogiorno ed alle aree di crisi, nonche' in materia di emersione del lavoro irregolare.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti: a)-e) (Omissis); f) ''Contratto di area'', come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Minisitri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389". - Il testo dell'art. 2, commi 9 e 9-bis, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente: "9. Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola, la regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo. Per le finalita' di cui al presente comma e' riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli. 9-bis. Un programma analogo a quello di cui al comma 9 e' presentato dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana per i comprensori dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali nei settori della trasformazione dei prodotti zootecnici, della forestazione e dell'agricoltura. Per le finalita' di cui al presente comma e' riconosciuto un finanziamento non superiore a tre miliardi di lire per ciascuna delle due regioni, nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 9".
Art. 3
Capo dell'Ufficio
1.Il capo dell'Ufficio, nominato ai sensi degli articoli 21, comma 6, e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro delegato.
Nota all'art. 3: - Il testo degli articoli 21, comma 6 e 28 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato". "Art. 28 (Capi dei dipartimenti e degli uffici). - 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonche' dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio".
Art. 4
Personale
1.All'Ufficio e' assegnato un contingente di quindici unita' di personale, delle quali non piu' di tre con qualifica dirigenziale.
2.All'assegnazione del personale provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformita' alle richieste del Ministro delegato.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bassolino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 231
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.