LEGGE 27 maggio 1999, n. 167
Entrata in vigore della legge: 30-6-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, fatta a Roma il 27 giugno 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 45 della convenzione stessa.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CROAZIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE Il Governo della Repubblica Italiana e Il Governo della Repubblica di Croazia. animati dalla volonta' di migliorare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarli allo sviluppo giuridico. hanno concordato le disposizioni seguenti. Art. 1 1. Ai fini dell'applicazione della Presente Convenzione: a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana: il termine "Croazia" designa la Repubblica di Croazia. b) il termine "legislazione" designa le leggi e tutte le altre disposizioni esistenti o future di ciascuno Stato contraente. che concernono i regimi ed i rami della sicurezza sociale indicati all'art. 2 della presente Convenzione: c) il termine "Autorita' competente" designa, per quanto riguarda l'Italia. il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della Sanita': per quanto riguarda la Croazia. il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della Sanita'. d)il termine "Istituzione competente" l'Istituzione alla quale l'interessato e'iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale Istituzione si trova: e) il termine "Organismo di collegamento" designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorita' competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti ai fini del conseguimento delle prestazioni previste dalla presente Convenzione: f) il termine "lavoratori" designa i cittadini di uno dei due Stati contraenti assoggettati alle legislazioni specificate nell'art. 2. g) il termine "familiari" designa le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile: h) il termine "superstite", designa le persone definito o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile: i) il termine "temporaneo soggiorno" designa unapermanenza di breve durata sul territorio di una Parte contraente di cittadini di uno dei due Stati contraenti che hanno la loro residenza sul territorio dell'altra Parte contraente: l) il termine "residenza" designa la dimora abituale; m) il termine "periodi di assicurazione" designa i periodi di contribuzione o di occupazione cosi' definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti: n) il termine "periodi equivalenti" designa i periodi assimilati ai periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti: o) il termine "prestazioni in natura" designa ogni prestazione consistente nell'erogazione di beni o servizi : p) il termine "prestazioni familiari" designa le prestazioni in natura o in denaro destinate e compensare i carichi di famiglia. 2. Qualsiasi altra espressione o termine utilizzati nella presente Convenzione hanno il significato che viene loro attribuito dalla legislazione applicabile.
Convenzione - art. 2
Art. 2 1. La presente Convenzione si applica alle legislazione concernenti: In Italia: a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi; b) l'assicurazione per malattia ivi compresa la tubercolosi e maternita'; c) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: d)l'assicurazionecontrola disoccupazione involontaria: e) le prestazioni familiari: f) i regimi speciali di assicurazione sostitutivi stabiliti per de- terminate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti. In Croazia: a) l'assicurazione sanitaria e le cure mediche: b) l'assicurazione per le pensioni e l'invalidita' (compresa l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); c) l'assicurazione in caso di disoccupazione: d) degli assegni per i figli. 2. La presente Convenzione si applichera' egualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente comma. 3. La presente Convenzione si applichera', altresi', alle legislazioni di uno Stato contraente che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiranno nuovi regimi di sicurezza sociale. sempreche' il Governo dell'altro Stato contraente non notifichi la sua opposizione al Governo del primo Stato entro tre mesi dalla data di comunicazione ufficiale di dette legislazioni. 4. La presente Convenzione non si applica alle legislazioni dei due Stati contraenti relativa alla pensione sociale ed alle altra prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici nonche' all'integrazione al trattamento minimo. salvo quanto previsto all'art. 21.
Convenzione - art. 3
Art. 3 1. La presente Convenzione si applica ai cittadini dei due Stati contraenti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti. 2. La presente Convenzione si applica anche ai profughi ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei profughi e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967 e agli apolidi ai sensi della, Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi residenti nel territorio di uno Stato contraente, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti.
Convenzione - art. 4
Art. 4 Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione. i lavoratori italiani in Croazia e i lavoratori croati in Italia come pure i loro familiari. avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini dell'altro Stato contraente.
Convenzione - art. 5
Art. 5 Salvo quanto diversamente disposto ai successivi artt. 6 e 7, i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attivita' lavorativa.
Convenzione - art. 6
Art. 6 Le disposizioni stabilite dall'art. 5 comportano le seguenti eccezioni: a) Il lavoratore dipendente da un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che sia inviato nel territorio dell'altro Stato contraente per un periodo di tempo limitato, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato, sempreche' la sua occupazione nel territorio dell'altro Stato non ecceda il periodo di 48 mesi. Se tale occupazione dovesse essere prolungate per periodi superiori ai 48 mesi previsti, l'applicazione della legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa potra' eccezionalmente essere prorogata per altri 48 mesi. b) Le persone che esercitano un'attivita' autonoma abitualmente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e che si recano ad esercitare tale attivita' nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo continuano ad essere assicurati in base alla legislazione del primo Stato, purche' la loro permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di 12 mesi. Nel caso in cui tale attivita' si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di la' dei 12 mesi l'applicazione della legislazione in vigore nello Stato di residenza abituale potra' essere prorogata per altri 12 mesi. c) Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o perferrovia rimane soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa. d) I lavoratori dipendenti da imprese di interesse nazionale esercenti servizi di telecomunicazioni, da imprese esercenti trasporto di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima e da ogni altra impresa da stabilirsi successivamente mediante scambio di note, che abbiano la loro sodo principale nel territorio di uno degli Stati contraenti e inviati nel territorio dell'altro Stato contraente presso una succursale o una rappresentanza permanente, rimangono soggetti alla legislazione dello Stato in cui si trova la sede principale. e) I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave. di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato contraente sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto. f) Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonche' il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente. rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono. g)I funzionari, i rappresentanti ufficiali ed il personale equiparato di uno degli Stati contraenti, che nell'esercizio delle loro funzioni, vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati,unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.
Convenzione - art. 7
Art. 7 Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato alla lettera "f" dell'art. 6, nonche' il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, possono optare per la legislazione dello Stato d'invio; secondo le disposizioni dell'Accordo Amministrativo di cui all'art. 34, a condizione che siano cittadini di tale Stato.
Convenzione - art. 8
Art. 8 La Autorita' competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente Convenzione, che resti applicabile la legislazione dello Stato di appartenenza del lavoratore ogni qualvolta. a causa della frequenza "dei trasferimenti del lavoratore. o del loro carattere eccezionale. o dell'eta' del lavoratore. sarebbe meno favorevole per il lavoratore stesso l'applicazione della legislazione dello Stato sul cui territorio viene esercitata l'attivita'.
Convenzione - art. 9
Art. 9 Salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione. i lavoratori aventi diritto a prestazioni in danaro da uno Stato contraente. le riceveranno a parita' di trattamento con i cittadini di tale Stato, sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo.
Convenzione - art. 10
Art. 10 1. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di tale Stato si cumulano. se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano. 2. Per poter usufruire della disposizione di cui al primo comma ai sensi della legislazione italiana, l'interessato deve far valere almeno un anno di contribuzione compiuto in virtu' della predetta legislazione. 3. Ai fini dell'ammissione al l'assicurazione volontaria croata, le condizioni previste potranno essere soddisfatte anche sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione italiana. 4. La disposizione di cui al primo comma non autorizza l'iscrizione simultanea al l'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato, nel caso in cui una tale possibilita' non sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo Stato.
Convenzione - art. 11
Art. 11 Ai fini del l'assicurazione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dalla presente convenzione, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtu' della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.
Convenzione - art. 12
Art. 12 1. I lavoratori di cui agli art. 6 e 7 che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'art. 11, beneficiano per la durata della loro permanenza nell'altro Stato contraente: - delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente, da parte dell'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo la legislazione che quest'ultima applica: - delle prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall'Istituzione competente secondo la legislazione che quest'ultima applica. 2. Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore che lo accompagnano.
Convenzione - art. 13
Art. 13 1. I lavoratori che, tenendo conto eventualmente di quanto disposto all'art. 11, soddisfano, per aver diritto alla prestazioni, le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente e: a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il temporaneo soggiorno sul territorio dell'altro stato contraente oppure: b) che sono stati autorizzati dall'Istituzione competente, in base alla legislazione che essa applica a recarsi sul territorio dell'altro Stato per ivi ricevere le cure adatte, beneficiano: - delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno, secondo la legislazione che quest'ultima applica: - delle prestazioni in denaro erogate direttamente dall'Istituzione competenti, secondo la legislazione che quest'ultima applica. 2. Il periodo di durata della corresponsione delle prestazioni in denaro e' dall'Istituzione competente. 3. Le disposizioni del comma i sono applicabili, per quanto riguarda le prestazioni in natura. ai familiari del lavoratore, ai titolari di pensione o di rendita e rispettivi familiari, nonche' ai cittadini dei due Stati contraenti affiliati per altro titolo al l'assicurazione obbligatoria malattia nel proprio Stato.
Convenzione - art. 14
Art. 14 1. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per se' e per i propri familiari dall'Istituzione del luogo di residenza ad a carico di questa. 2. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di un solo Stato contraente. nonche' i suoi familiari. che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere, per conto dell'Istituzione competente, le prestazioni in natura da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica.
Convenzione - art. 15
Art. 15 I familiari del lavoratore residenti nello Stato contraente diverso da quello competente beneficiano delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di residenza secondo la legislazione che quest'ultima applica.
Convenzione - art. 16
Art. 16 La concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza, la cui lista sara' stabilita nell'Accordo Amministrativo di cui all'art. 34, e' subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Istituzione competente, salvo casi di assoluta urgenza.
Convenzione - art. 17
Art. 17 Le prestazioni concesse dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato contraente in base alle disposizioni del presente capitolo danno luogo a rimborsi che saranno effettuati sulla base del costo effettivo, secondo le modalita' e nella misura stabilite nell'Accordo Amministrativo previsto all'art. 34.
Convenzione - art. 18
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