DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Type DPR
Publication 1999-08-31
Ultimo aggiornamento 2025-02-25
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999 e del 24 maggio 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le osservazioni della Corte dei conti;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per la solidarieta' sociale, con il Ministro per le pari opportunita', con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione, economica, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana

il seguente regolamento:

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

(( (Accertamento della condizione di reciprocita'). )) ((

1.Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocita', nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri.

2.L'accertamento di cui al comma 1, non e' richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonche' per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.

Art. 2

Rapporti con la pubblica amministrazione

1.I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. ((31))

2.Gli stati, fatti, e qualita' personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorita' consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorita' consolare italiana attesta la conformita' all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri e' prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico.

2-bis.Ove gli stati, fatti e qualita' personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei documenti, rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.

Art. 3

Comunicazioni allo straniero

1.Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

2.Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalita' di cui al comma 3 o quando la persona e' irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.

((

3.Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalita' di impugnazione, effettuata con modalita' tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

))

4.Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero e' altresi' informato del diritto di essere assistito da un difensore di Fiducia, con ammissione, qualora (le sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ((e successive modificazioni,))ed e' avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sara' assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

Art. 4

Comunicazioni all'autorita' consolare

2.La comunicazione e' effettuata per iscritto, ovvero mediante Fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina dello Stato di cui lo straniero e' cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvedera' ad interessare la rappresentanza competente.

3.L'obbligo di informazione all'autorita' diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorita'. Per lo straniero di eta' inferiore ai quattordici anni, la rinuncia e' manifestata da chi esercita la potesta' sul minore.

4.Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del testo unico, l'informazione all'autorita' consolare non e' comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di relizione, di opinioni politiche, di origine nazionale di condizioni personali o sociali.

Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che si ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorita' del Paese di cui e' cittadino e di essere in cio' agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorita' giudiziaria, l'autorita' di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini prevsiti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di liberta' personale, di allontamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresi' l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari".

CAPO II INGRESSO E SOGGIORNO

Art. 5

Rilascio dei visti di ingresso

1.Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato e' di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a cio' abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito per una durata non superiore rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessita'.

2.Il visto puo' essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.

3.La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonche' i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle attivita' produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

4.Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicita' di detti requisiti e condizioni, nonche' degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

5.Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalita' complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove e' diretto, il motivo e la durata del soggiorno.

7.COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 18 OTTOBRE 2004, N. 334.

8.Valutata la ricevibilita' della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto e' rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento.

8-bis.Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, di cui all'articolo 2 del testo unico, nonche' l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorita' dopo il suo ingresso in Italia.

Art. 6

(( (Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito). )) ((

2.L'autorita' consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente, nonche' alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.

3.Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b), c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero puo' avvalersi di un procuratore speciale.

4.Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall'articolo 29 del testo unico, nonche' i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorita' consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

5.Le autorita' consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico.

Art. 6-bis

(( (Diniego del visto d`ingresso). )) ((

1.Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, l'autorita' diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalita' di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso e' negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato. Il provvedimento di diniego e' motivato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento e' consegnato a mani proprie dell'interessato.

Art. 7

Ingresso nel territorio dello Stato

1.L'ingresso nel territorio dello Stato e' comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.

2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69)). ((29))

3.Nei casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o l'atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi puo' essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanita' marittima o aerea.

4.Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera e' effettuato dall'ufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalita' stabilite dal questore.

5.Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in localita' sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388.

Art. 8

Uscita dal territorio dello Stato e reingresso

1.Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione e' tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69)). ((29))

2.Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso e' consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validita'.

3.Lo straniero, il cui documento di soggiorno e' scaduto da non piu' di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato e' tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si e' allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

4.Lo straniero privo del documento di soggiorno, perche' smarrito o sottratto, e' tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento, il visto di reingresso e' rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.

5.COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 18 OTTOBRE 2004, N. 334.

Art. 8-bis

(( (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato). )) ((

1.Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con un'apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonche' nella proposta di contratto di soggiorno di cui all'articolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilita' e idoneita' igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2.La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico, e' esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste dall'articolo 35, comma 1.

Art. 9

Richiesta del permesso di soggiorno

1.La richiesta del permesso di soggiorno e' presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 6, comma 1, ed in caso d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in piu' esemplari, allo straniero puo' essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.

1-bis.Le modalita' di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui all'articolo 5, comma 8, del testo unico.

1-ter.In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorita' consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2.

1-quater.Lo sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovveroconferma l'avvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.

5.Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a trenta giorni sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico.

6.La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non e' necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico (( e agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 28, comma 1, lettere a) e a-bis) )).

7.L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identita' dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potra' essere ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovra' essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico.

Art. 10

Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari

1.Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dell'articolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.

1-bis.In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalita' e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

2.Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno puo' essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonche' del programma del viaggio. La disponibilita' dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese d'origine puo' essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.

3.Nel casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio con data e sigla dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente all'atto del controllo di frontiera.

3-bis.Per soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalla regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del ((Ministero del lavoro e delle politiche sociali)), la richiesta di soggiorno per i minori puo' essere presentata dal legale rappresentante dell'ente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati.

4.Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno puo' essere presentata in questura dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunita' in cui lo straniero e' ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.

5.Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 8 dell'articolo 6 del testo unico.

6.Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

Art. 11

Rilascio del permesso di soggiorno

1-bis.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2016, N. 203.

2.Il permesso di soggiorno e' rilasciato in conformita' al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 17, rilasciati in formato elettronico, possono altresi' contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di consegna del permesso di soggiorno.

2-bis.La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1.

3.La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.

Art. 12

Rifiuto del permesso di soggiorno

1.Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno e' rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procedera' nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico.

2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20)).

3.Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e puo' disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attivita' di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.

Art. 13

Rinnovo del permesso di soggiorno

1.Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformita' di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non puo' essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni ((...)).

2.Ai Fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilita' di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico puo' essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dati dall'interessato con la richiesta di rinnovo.

2-bis.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 4 MARZO 2014, N. 40.

3.La richiesta di rinnovo e' presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti ed accertata l'identita' del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 6, del testo unico, l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale e' condizione per la continuita' dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

4.Il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla meta' del periodo di validita' del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

Art. 14

Conversione del permesso di soggiorno

((

1-bis.Il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al minore straniero non accompagnato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, puo' essere convertito, ai sensi dell'articolo 32, commi 1 e 1-bis, del testo unico, in caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore eta'. In tal caso, la richiesta e' presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione del diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero entro trenta giorni dalla notifica del decreto non impugnabile con cui l'autorita' giudiziaria nega la sospensione del provvedimento impugnato, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

))

2.L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno e' utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.

3.Con il rinnovo, e' rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attivita' effettivamente svolta.

4.Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validita' dello stesso, l'esercizio di attivita' lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

5.Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del testo unico, le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore eta'. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

6.Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero e' ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio puo' essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 39, comma 9. La disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione e' possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

Art. 14-bis

(( (Conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato). ))

((

1.Al raggiungimento della maggiore eta', al minore straniero non accompagnato titolare del permesso di soggiorno di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e a-bis), puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico. Per i minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al primo periodo, e' richiesto il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3.Fatta salva la valutazione del caso concreto, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1, si tiene conto della durata della permanenza del minore nel territorio nazionale e dell'avvio di un percorso di integrazione.

))

Art. 15

Iscrizioni anagrafiche

1.Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento.

2.Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' sostituito dal seguente: "3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornera' la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore".

3.La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' sostituita dalla seguente: "c) per irreperibilita' accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonche', per i cittadini stranieri per irreperibilita' accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.".

4.Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' aggiunto il seguente periodo: "Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione e' effettuata al questore.".

5.Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate d'ufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.

6.Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' aggiunto il seguente periodo: "Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.".

7.Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Istituto nazionale di statistica e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale ed il Garante per la protezione dei dati personali sono determinate le modalita' di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalita' tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini Stranieri gia' iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Note all'art. 15: - La legge 24 dicembre 1954, n. 1228, reca: "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente". - Per completezza d'informazione si riporta il testo integrale degli articoli 7, 11 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1982, n. 223. (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), come modificati dal presente regolamento. "Art. 7 (Iscrizioni anagrafiche). - 1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove e' iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove e' iscritta la persona o la convivenza cui il nato e' stato affidato: b) per esistenza giudizialmente dichiarata: c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto e' disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonche' per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune. 2. Per le persone gia' cancellate per irreperibilita' e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica. 3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale o' effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornera' la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore. 4. Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954. n. 1228, e tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe". "Art. 11 (Cancellazioni anagrafiche) - 1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; b) per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonche' per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora; c) per irreperibilita' accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione. ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunarnente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonche', per i cittadini stranieri, per irreperibilita' accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi trenta giorni". 2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati. a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilita', entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione e' effettuata al questore". - Si riporta il testo vigente degli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali): "Art. 9 (Modalita' di raccolta e requisiti dei dati personali). 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati. espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati". "Art. 22 (Dati sensibili). - 3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. "Art. 27 (Trattamento da parte di soggetti pubblici). - 1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici economici, e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'art. 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge. 3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento. 4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge".

Art. 16

Richiesta della carta di soggiorno

1.Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, l'interessato e' tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 17

Rilascio e rinnovo della caria di soggiorno

1.La carta di soggiorno e' rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.

2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238)).

CAPO III ESPULSIONE E TRATTENIMENTO

Art. 18

Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione

((

1.La sottoscrizione del ricorso di cui all'articolo 13, comma 8, del testo unico, presentato dallo straniero ad una autorita' diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorita' che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.

))

2.L'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato puo' far pervenire le proprie osservazioni al giudice entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.

Art. 19

Divieto di rientro per gli stranieri espulsi

1.Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.

((

1-bis.Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identita' del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno.

))

Art. 19-bis

(( (Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi). )) ((

1.La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico, e' presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all'inoltro della stessa al Ministero dell'interno, previa verifica dell'identita' e autentica della firma del richiedente nonche' acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.

2.La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare all'interessato il provvedimento del Ministero dell'interno.

Art. 20

Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza

((

1.Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, in relazione alla disponibilita' dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, e' comunicato all'interessato con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.

))

2.Con la medesima comunicazione lo straniero e' informato del diritto di essere assistito nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia con ammissione ricorrendone le condizioni al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero e' dato altresi' avviso che in mancanza di difensore di fiducia, sara' assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

3.All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sara' ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.

4.Il trattenimento non puo' essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e comunque oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non e' convalidato.

5.Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non puo' essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.

((

5-bis.Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresi' dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico.

))

Art. 21

Modalita' del trattenimento

1.Le modalita' del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la liberta' di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la liberta' di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.

2.Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la liberta' del culto nei limiti previsti dalla Costituzione.

3.Allo scopo di assicurare la liberta' di corrispondenza anche telefonica con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalita' per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonche' i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.

4.Il trattenimento dello straniero puo' avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso e' ricoverato per urgenti necessita' di soccorso sanitario.

5.Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.

6.Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore puo' autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone l'accompagnamento.

7.Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all'autorita' di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta' sociale, ammessi a svolgervi attivita' di assistenza a norma dell'articolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui e' istituito il centro.

8.Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumita' delle persone, nonche' quelle occorrenti per disciplinare le modalita' di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalita' di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalita' di trattenimento alle finalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del testo unico.

9.Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonche' quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.

Nota all'art. 21: - Per il testo dell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 20.

Art. 22

Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza

1.Il prefetto della provincia in cui e' istituito il centro di permanenza temporanea e assistenza provvede all'attivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attivita' a norma dell'articolo 21, comma 8, in conformita' alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero dell'interno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dell'attivita' di altri enti di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarieta' sociale.

2.Per le finalita' di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture anche mobili, la predisposizione e la gestione di attivita' per la assistenza compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra il decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'Interno.

3.Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro.

4.Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o piu' locali idonei per l'espletamento delle attivita' delle autorita' consolari. Le autorita' di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione all'autorita' consolare al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 23

Attivita' di prima assistenza e soccorso

1.Le attivita' di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all'articolo 22, per il tempo strettamente necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.

2.Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalita' e con l'imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto- legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.

Nota all'art. 23: - Il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, reca: "Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima della regione Puglia".

CAPO IV DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

Art. 24

Servizi di accoglienza alla frontiera

1.I servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nel quale e' stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico e dalla legge di bilancio.

2.Le modalita' per l'espletamento dei servizi di assistenza anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarieta' sociale e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale.

3.Nei casi di urgente necessita', per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati e' immediatamente interessato l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dell'articolo 40 del testo unico.

Note all'art. 24: - Si riporta il testo degli articoli 11, comma 6, e 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "Art. 11, comma 6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito". "Art. 40 (Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38). - Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea. stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo. che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, puo' disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiomo nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni. 2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel piu' breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti. 3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonche', ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero. 4. Lo straniero regolarmente soggiornante puo' accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva. 5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprieta' o di cui abbiano la disponibilita' legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitabilita' temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiomanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi cosi' strutturati e' effettuata sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dalla legge regionale. 6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione". - Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 14.

Art. 25

Programmi di assistenza ed integrazione sociale

1.I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati sono finanziati dallo Stato nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunita', ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dall'ente locale, nella misura del trenta per cento a valere sulle risorse relative all'assistenza. Il contributo dello Stato e' disposto dal Ministro per le pari opportunita' previa valutazione da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonche' le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.

2.Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunita', e' istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunita' per la solidarieta' sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione puo' avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunita', d'intesa con gli altri Ministri interessati.

Art. 26

Convenzioni con soggetti privati

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