DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Type DPR
Publication 1999-08-31
Ultimo aggiornamento 2025-02-25
State In force
Source Normattiva
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6.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al decreto legislatvo 28 agosto l997, n. 28l, e successive modificazioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualita' successive, si applicano le stesse modalita', ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non puo' eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dell'anno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, puo' provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

CAPO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI

Art. 45

Iscrizione scolastica

1.I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarita' della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuote italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa puo' essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

3.Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione e' effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4.Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana puo' essere realizzata altresi' mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attivita' aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5.Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalita' per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione' scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

6.Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52, allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere piu' diffuse a livello internazionale.

7.Per le finalita' di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in eta' adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore.

8.Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realta' nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunita' degli stranieri, al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunita' locale.

Nota all'art. 45: - Si riporta il testo dell'art. 38, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "7. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione: a) delle modalita' di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonche' dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo. direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento: b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonche' dei criteri e delle modalita' di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati; c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attivita' di sostegno linguistico; d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5".

Art. 46

Accesso degli stranieri alle universita'

1.In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo. anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonche' di accordi fra universita' italiane e universita' dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione e' comunque subordinata alla verifica delle capacita' ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.

2.Sulla base dei dati forniti dalle universita' al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, e' emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza e' valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalita' di cui all'articolo 34, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.

3.Le universita' italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonche' gli stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi e' rilasciato un attestato di frequenza.

4.I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque, rilasciati per piu' di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno puo' essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

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5.Gli studenti stranieri accedono, a parita' di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalita' degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformita' alle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresi', conto del rispetto dei tempi previsti dall'ordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri e' valutata secondo le modalita' e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con appositi documentazione rilasciata dalle competenti autorita' del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorita' diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione e' resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficolta' a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.

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6.Per le finalita' di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validita' locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano.

Art. 47

Abilitazione all'esercizio della professione

1.Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessita', possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una universita' italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.

2.Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni e' titolo di priorita' rispetto ad altri cittadini stranieri.

Nota all'art. 47: - Si riporta il testo vigente dell'art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "Art. 37 (Accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea). - 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di publici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1. 3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce la equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina".

Art. 48

Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

1.La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, e' attribuita alle universita' e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformita' ai rispettivi ordinamenti. Fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

2.Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorita' accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine e' sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi degli atti supplementari.

3.Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se e' decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente puo' presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, puo' presentare istanza al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, puo' invitare l'universita' a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'universita' si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dell'universita' e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

4.Il riconoscimento dei titoli di studio per finalita' diverse da quelle previste al comma 1 e' operato in attuazione dell'articolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

Nota all'art. 48: - Si riporta il testo dell'art. 387 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): "Art. 387 (Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' disciplinato, in conformita' con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonche' delle qualifiche di mestiere acquisite dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine, e sono istituiti altresi' gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici italiani".

Art. 49

Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni

1.I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

1-bis.Il riconoscimento del titolo puo' essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie e', comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.

2.Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.((4))

3.Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui e' presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, puo' stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento della predetta misura compensativa, nonche' i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si puo' avvalere delle regioni e delle province autonome.

3-bis.Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa.

4.Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 ha disposto (con l'art. 60, comma 3) che "Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorita' competente di cui all'articolo 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente."

Art. 50

Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie

1.Presso il Ministero della sanita' sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

2.Per l'iscrizione e la cancellazione, dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.

3.Il Ministro della sanita' pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma I nonche' gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

4.L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalita' stabilite dal Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanita', con oneri a carico degli interessati.

5.((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 18 OTTOBRE 2004, N. 334)).

6.(Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.)

7.Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49, il Ministero della sanita' provvede altresi', ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.

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8.La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.

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8-bis.Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.

))

Art. 51

Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti

CAPO VIII DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE

Art. 52

Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati

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2.L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), e' condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statati al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico.

3.Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o piu' componenti degli organi di amministrazione e di controllo siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorche' con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

Art. 53

Condizioni per l'iscrizione nel Registro

3.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 OTTOBRE 2004, N. 334)).

4.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 OTTOBRE 2004, N. 334)).

5.Nell'ambito del registro di cui all'articolo 52, comma 1, ((lettera b) )), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano gia' svolto attivita' di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.

7.A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attivita' di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purche' stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti gia' iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, ((lettera b) )). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.

Art. 54

Iscrizione nel Registro

1.L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all'articolo 52, e' disposta dal Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui all'articolo 25, comma 2, limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 52, comma 1, ((lettera b) )).

2.L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione e' comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione e' da ritenersi avvenuta.

3.La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, provvede all'alloggiamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attivita' svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovra' essere invece comunicato tempestivamente.((2))

4.La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, puo' effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le tonalita' dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.((2))

5.L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro e' comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 ha disposto (con l'art. 47) che "Nel testo del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, le parole: "Ministro o Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro o Ministero del lavoro e delle politiche sociali."

Art. 55

Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie

1.La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico.

2.Il Presidente della Consulta puo' invitare a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti del Consigli territoriali. di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico.

3.I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.

4.La Consulta e' convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in sevizio presso il Dipartimento per gli affari sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo.

5.La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nel l'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico, in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello economico, sociale e culturale, verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone difficolta' e disomogeneita' a livello territoriale: elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali.

6.Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. puo' essere nominato il Vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalita' di raccordo e di collaborazione con l'attivita' dell'organismo di cui all'articolo 56.

Note all'art. 55: - Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 52. - Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 14.

Art. 56

Organismo nazionale di coordinamento

1.L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3, del testo unico, opera in stretto collegamento con la Consulta per l'immigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per l'immigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica.

2.La composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1. e' stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale.

3.L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.

Nota all'art. 56: - Per il testo dell'art. 42, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 52.

Art. 57

Istituzione del Consigli territoriali per l'immigrazione

2.Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonche' degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.

3.I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione delle rispettive attivita', in collegamento con le Consulte regionali di cui all'articolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonche' di promozione dei relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico.

4.Nell'adozione del decreto di cui al comma 1, del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalita', presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

Note all'art. 57: - Per il testo dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 14. - Per il testo dell'art. 42, commi 4 e 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 52.

Art. 58

Fondo nazionale per le politiche migratorie

2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 AGOSTO 2003, N. 228)).

3.Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati.

4.Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altresi' essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.

6.Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalita' concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.

7.Il decreto di cui al comma 1 tiene altresi' conto delle priorita' di intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico.

9.Il Ministro per la solidarieta' sociale predispone, con proprio decreto, sentita la conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socioeconomici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali che devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5) e dell'articolo 60, comma 4.

Art. 59

Attivita' delle regioni e delle province autonome

1.Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi e' condizione essenziale per la erogazione del finanziamento annuale.

2.Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidarieta' sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.

3.I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131. comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalita' e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.

4.Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera a).

5.Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento presentano una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.

6.Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza Unificata, provvede alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.

7.L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dell'iscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico delle regioni dall'articolo 58, comma 4, operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento

Nota all'art. 59: - Si riporta il testo dell'art. 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (per l'argomento v. nelle note all'art. 58): "2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche attraverso le comunita' montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonche' i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province".

Art. 60

Attivita' delle Amministrazioni statali

1.Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono Finanziati ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo le priorita' indicate dal documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico.

2.Il Ministro per la solidarieta' sociale promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo.

3.Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).

4.Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi sulla loro efficacia sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.

Nota all'art. 60: - Per il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 14.

Art. 61

Disposizione transitoria

1.La condizione dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 52, comma 1, e' richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 agosto 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Turco, Ministro per la solidarieta' sociale Balbo, Ministro per le pari opportunita' Dini, Ministro degli affari esteri Russo Jervolino, Ministro dell'interno Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bindi, Ministro della sanita' Zecchino, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1999 Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 29, con esclusione del comma 3 dell'art. 29, del comma 6 dell'art. 50 e dell'art. 51, ai sensi della deliberazione della sezione del controllo adottata nell'adunanza del 25 ottobre 1999.

Art. 61-bis

(( (Sistemi informativi). )) ((

1.Per l'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, per la razionalizzazione e l'interconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonche' dei sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente regolamento. Le modalita tecniche e procedurali per l'accesso e la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel regolamento di attuazione, di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

2.Per le procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i collegamenti informativi con le altre amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono anche dell'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 189 del 2002.

3.I criteri e le modalita' di funzionamento dell'archivio di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

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