LEGGE 18 giugno 1999, n. 186
Entrata in vigore della legge: 23-6-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scognamiglio Pasini, Ministro della difesa
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1999, N. 110 ((. . .)) Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: "ART. 6-bis. - 1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del diritto di asilo, e non oltre il 31 dicembre 1999, anche allo scopo di far fronte all'aumento delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato conseguente all'eccezionale afflusso di profughi provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica, sono costituite nelle province ove siano state presentate il maggior numero di richieste e con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, due ulteriori sezioni della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato. 2. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 e' attribuito, per ciascuna seduta, un gettone di presenza la cui misura e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non appartenenti a pubbliche amministrazioni spettano il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la qualifica di dirigente. Analogamente si provvede per il personale di supporto della Commissione che, ove esterno alle pubbliche amministrazioni, beneficia del trattamento economico non inferiore a quello previsto per la sesta qualifica funzionale. 4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 540 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ART. 6-ter. - 1. Sono comunque ammessi sul territorio nazionale i cittadini stranieri, provenienti dalle aree interessate dagli eventi bellici del Kosovo, in eta' di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori, renitenti alla leva o obiettori di coscienza. Le misure di protezione temporanea sono adottate in base a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti delle risorse del Fondo ivi richiamato". ((. . .))
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