LEGGE 25 giugno 1999, n. 205
Entrata in vigore della legge: 13-07-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Delega).
1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Avvertenza: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note alla presente legge, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 12 luglio 1999, si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredato dalle pubblicazioni notiziali previste dall'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.
Art. 2
(Competenza del giudice di pace).
1.L'attribuzione al giudice di pace della competenza di cui all'articolo 1 e' esclusa per le opposizioni nelle materie, da elencare tassativamente nel decreto legislativo, che comportano una particolare difficolta' di accertamento o coinvolgono rilevanti interessi collettivi nonche' per quelle per le quali sono previste sanzioni di notevole entita'.
Art. 3
(Disciplina degli alimenti).
Art. 4
(Disciplina della navigazione).
Art. 5
(Circolazione stradale ed autotrasporto).
Art. 6
(Leggi finanziarie, tributarie e concernenti i mercati finanziari e mobiliari).
2.Il comma 1 non si applica alle violazioni in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
Art. 7
(Trasformazione di reati in illeciti amministrativi).
Art. 8
(Assegni bancari e postali).
Art. 9
(Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).
1.Il Governo e' delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.
Art. 10
(Sanzioni alternative alla detenzione).
Art. 11
(Modifica all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447).
1.All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: "supera i valori limite di emissione e di immissione" sono sostitute dalle seguenti: "supera i valori limite di emissione o di immissione".
Art. 12
(Modifica all'articolo 624 del codice penale).
1.Dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice penale e' aggiunto il seguente: "Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o piu' delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625".
Art. 13
(Modifica all'articolo 340 del codice di procedura penale).
1.Il comma 4 dell'articolo 340 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto".
Art. 14
(Modifica all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533).
1.Al primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, dopo le parole: "adibiti alla custodia di essi," sono inserite le seguenti: "si procede d'ufficio e".
Art. 15
(Modifica all'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).
1.La lettera gg) del comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente: "gg) l'articolo 1, comma 1, lettera m), e l'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561;".
2.La legge 28 dicembre 1993, n. 561, per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 16
(Disposizioni finali).
Art. 17
(Esercizio delle deleghe).
1.Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione senza che le competenti Commissioni permanenti abbiano espresso il loro parere, i decreti possono essere adottati.
Art. 18
(Abrogazioni e modifiche al codice penale).
1.Sono abrogati gli articoli 275, 297, 298, 303, 327, 332, 341, 344, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, 670, 692, secondo comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732 del codice penale.
2.E' abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
3.All'articolo 342, primo comma, del codice penale, le parole: "e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la reclusione fino a tre anni".
4.All'articolo 343, primo comma, del codice penale, le parole: "e' punito con la reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la reclusione fino a tre anni".
Art. 19
(Disposizioni transitorie in materia di perseguibilita' a querela).
1.Per i reati perseguibili a querela, ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da esse previsti, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge o dei citati decreti legislativi, il termine per presentare la querela decorre dalla data predetta, se la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
2.Se e' pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facolta' di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata.
Art. 20
(Riferimenti a provvedimenti normativi).
1.I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nella presente legge e nei decreti legislativi da essa previsti sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto -----------
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)