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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1999, n. 195

Current text a fecha 2009-08-05

Entrata in vigore del decreto: 9-7-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'articolo 62-bis del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto l'articolo 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 18 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 110 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1997, 12 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 131 alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, 3 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1997, 5 dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 254 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1997, 10 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1998, concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali;

Visto il decreto direttoriale 10 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla GazzettaUfficiale n. 201 del 29 agosto 1998, concernente l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali;

Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146, recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario;

Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 9, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10, dello stesso articolo 10 ed al comma 125, dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999;

Considerato che il rilievo del Consiglio di Stato in base al quale nell'articolo 1, comma 1, andrebbe sostituita l'espressione: "a partire dagli" con l'articolo: "agli" non puo' essere recepito in quanto gli studi di settore si applicano agli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi stessi e a quelli successivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999.

Sulla

proposta del Ministro delle finanze; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Applicazione degli studi di settore

1.Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31 dicembre. (5) (6)

1-bisA partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore. ((8))

2.Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore degli studi.

Art. 2

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore

1.Per i periodi d'imposta in cui trova applicazione lo studio di settore, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nelle dichiarazioni di cui all' articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.

2.Per i medesimi periodi di imposta di cui al comma 1, l'adeguamento al volume di affari risultante dalla applicazione degli studi di settore e' operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito ((e con le modalita' previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)); i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale.

2-bis.L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato, per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non e' dovuta se la predetta differenza non e' superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

Art. 3

Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1.Con i decreti di approvazione degli studi di settore sono stabiliti i termini e le modalita' con cui i contribuenti comunicano all'amministrazione finanziaria i dati rilevanti ai fini dell'applicazione e della regione degli studi stessi.

Art. 4

Applicazione dei parametri

1.Nei confronti dei contribuenti esercenti attivita' d'impresa o arti e professioni per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorche' approvati, operano condizioni di inapplicabilita' non estensibili ai parametri individuate nei decreti di approvazione degli stessi studi di settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base a parametri, anche per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta successivi al 1997. Le medesime disposizioni si applicano per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi ai periodi d'imposta successivi al terzo di durata pari a dodici mesi chiuso successivamente al 30 giugno 1995. I parametri non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

2.Gli accertamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento al volume di affari risultante dalla applicazione dei parametri puo' essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visco, Ministro delle finanze Visto il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1999

Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 25

Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 3, commi da 181 a 187, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: "181. Fino alla approvazione degli studi di settore, gli accertamenti di cui all'art. 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione accertatrice con riferimento alle altre categorie reddituali utilizzando i parametri di cui al comma 184 del presente articolo ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente articolo si applicano nei confronti: a) dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo di imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita'; b) degli esercenti attivita' d'impresa o arti e professioni in contabilita' ordinaria quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risulti l'inattendibilita' della contabilita' ordinaria. Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri in base ai quali la contabilita' ordinaria e' considerata inattendibile in presenza di gravi contraddizioni o irregolarita' delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati. 182. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 10 miliardi di lire. 183. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti parametri, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 184. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i ricavi, i compensi ed il volume d'affari fondatamente attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base degli stessi sono determinati parametri che tengano conto delle specifiche caratteristiche della attivita' esercitata. 185. L'accertamento di cui al comma 181 puo' essere definito ai sensi dell'art. 2-bis del decretolegge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, limitatamente alla categoria di reddito che ha formato oggetto di accertamento. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilita' per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo di imposta, l'accertamento di cui all'art. 38, commi dal quarto al settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni. 186. I parametri di cui al comma 184 sono approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero delle finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali, dei supporti meccanografici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei ricavi o dei compensi sulla base dei parametri. 187. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui al comma 181, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale".