LEGGE 27 maggio 1999, n. 197
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno del Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'accordo e della convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione del controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'accordo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio del Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Accordo-art. 1
Accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno del Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, Parti contraenti dell'Accordo e della convenzione di Schengen, e la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, in appresso denominati "le Parti"; Visto l'Accordo fra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale del controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, in appresso denominato "l'Accordo di Schengen", nonche' la Convenzione di applicazione di tale Accordo firmata a Schengen il 19 giugno 1990. in appresso denominata "la Convenzione di Schengen", quali modificati dai Protocolli e dagli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica, della Repubblica d'Austria e del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992, il 28 aprile 1995 e il 19 dicembre 1996; Richiamando il Protocollo del 22 maggio 1954 relativo all'esenzione dei cittadini della Danimarca, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia dall'obbligo di essere in possesso di un passaporto o di un permesso di soggiorno durante il periodo di soggiorno in uno Stato nordico diverso dal proprio, e la Convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia sulla soppressione del controllo dei passaporti alle frontiere nordiche comuni, firmata a Copenaghen il 12 luglio 1957, in appresso denominata "Unione nordica dei passaporti" Richiamando l'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) del 2 maggio 1992, e considerando che le Parti di tale Accordo sono risolute, tra l'altro, a realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle persone nell'intero Spazio economico europeo; Considerando la dichiarazione dei Governi degli Stati membri della Comunita' europea e degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio AELS (EFTA), adottata in occasione della riunione di Porto del 2 maggio 1992 e allegata all'Accordo SEE; secondo la quale, per favorire la libera circolazione delle persone, gli Stati membri della Comunita' europea o gli Stati AELS, collaborano, secondo le modalita' pratiche da definire nelle sedi adeguate, per snellire i controlli del rispettivi cittadini e loro familiari alle frontiere tra i loro territori; Considerando che l'Accordo di Schengen, la Convenzione di Schengen, nonche' l'Unione nordica del passaporti, prevedono l'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni tra le Parti contraenti; Considerando che il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, in quanto Stati membri dell'Unione europea, hanno firmato i Protocolli di adesione all'Accordo di Schengen e gli Accordi di adesione alla Convenzione di Schengen il 19 dicembre millenovecentonovantasei a Lussemburgo; Considerando che per essere parte della Convenzione di Schengen o essere membro delle Comunita' europee; che fintantoche' la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia non sono membri delle Comunita' europee, non possono aderire alla Convenzione di Schengen; Desiderosi di cooperare al fine di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni tra le Parti nei riguardi della circolazione delle persone e considerando che tale cooperazione comporta necessarie misure compensative; che al fine di conseguire tale obiettivo e' necessario concludere un accordo di cooperazione tra le Parti; Considerando che il presente Accordo non si applica alle merci; che queste ultime rientrano nella sfera di applicazione SEE; che le misure tese ad adattare i controlli dei bagagli a mano vanno ricercate in margine al presente Accordo; Considerando che l'estensione alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia di talune disposizioni della Comunita' europea o adottate nell'ambito dell'Unione europea che si sostituiscono a disposizioni della Convenzione di Schengen puo' implicare la necessita' di concludere accordi tra la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia e la Comunita' europea o gli Stati membri dell'Unione europea; che occorre prevedere, se del caso, misure transitorie; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 L'Accordo di Schengen, la Convenzione di Schengen, compresi l'Atto finale, i protocolli e le dichiarazioni comuni allegati alla convenzione di Schengen, le decisioni prese e le dichiarazioni fatte da o a nome del Comitato esecutivo in virtu' delle disposizioni della Convezione di Schengen, nonche' gli accordi Conclusi in relazione alla Convenzione di Schengen, si applicano tra tutte le Parti del presente Accordo, salvo che questo disponga diversamente. In allegato figura un inventario delle disposizioni in vigore alla data della firma del presente Accordo.
Accordo-art. 2
Articolo 2 l. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia partecipano a tutte le riunioni del Comitato esecutivo, dell'Autorita' di controllo comune, del Gruppo centrale e di tutti i gruppi di lavoro istituiti per preparare le decisioni o per altri lavori. 2. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia possono esprimere il loro parere e le loro preoccupazioni e presentare le loro proposte, ma non partecipano al voto. 3. Gli Stati parte della Convenzione di Schengen procedono a scambi di vedute con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia su questioni discusse nelle sedi dell'Unione europea connesse con il presente Accordo:
Accordo-art. 3
Articolo 3 1. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia decidono in piena indipendenza di accettare: a. le decisioni adottate e le dichiarazioni fatte dal Comitato esecutivo o a nome dello stesso; b. le disposizioni del diritto comunitario in merito alle quali il Comitato esecutivo ha constatato che rendono inapplicabili disposizioni della Convenzione di Schengen in conformita' dell'articolo 134; c. le disposizioni adottate dagli stati membri dell'Unione europea in merito alle quali il Comitato esecutivo ha constatato che si sostituiscono alle disposizioni della Convenzione di Schengen in conformita' dell'articolo 142, 1 comma; d. le modifiche della Convenzione di Schengen ai sensi degli articoli 141 o 142, 2 comma; e. gli accordi che possono essere conclusi tra tutti gli Stati parte della Convenzione di Schengen e gli Stati terzi; che entrano in vigore dopo la firma del presente Accordo. Le constatazioni di cui al 1 comma, lettere b) e c), costituiscono delle decisioni del Comitato esecutivo ai sensi dell'articolo 132, 2 comma della Convenzione di Schengen. Esso determina tra le disposizioni di cui al 1 comma lettere b) e c), quelle che dovrebbero formare oggetto di accordi tra la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia e la Comunita' europea o gli Stati membri dell'Unione europea. Qualora non sia possibile conseguire fin dall'inizio l'obiettivo di un'entrata in vigore simultanea degli accordi e delle summenzionate disposizioni sostitutive, il comitato esecutivo adottera' le disposizioni transitorie eventualmente necessarie, nei limiti delle sue competenze. 2. L'accettazione da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia delle disposizioni di cui al 1 comma crea diritti e obblighi tra le Parti. Il Comitato esecutivo constata tale accettazione, che riporta nel verbale della propria riunione. 3. Qualora l'ordine del giorno di una riunione del Comitato esecutivo preveda l'adozione di una decisione di cui al 1 comma, in merito alla quale si suppone, sulla base delle discussioni condotte in seno ai gruppi di lavoro, successivamente in seno al Gruppo centrale, che la Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia non possano accettarla, a tali due paesi verra' data la possibilita' di esporre la propria posizione in seno al Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo adottera' una decisione solo dopo aver esplicitamente preso in considerazione la posizione della Repubblica d'Islanda e/o del Regno di Norvegia.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Le disposizioni del presente Accordo non ostano alla cooperazione nel quadro dell'Unione nordica del passaporti, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con l'applicazione del presente Accordo ne' la ostacoli.
Accordo-art. 5
Articolo 5 il presente Accordo non si applica alle Svalbard (Spitzberg).
Accordo-art. 6
Articolo 6 L'articolo 2, 4 comma ed il titolo V della Convenzione di Schengen non entrano nella sfera di applicazione, del presente Accordo.
Accordo-art. 7
Articolo 7 1. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia notificheranno all'atto della firma del presente Accordo: - gli agenti di cui all'articolo 40, 4 comma della Convenzione di Schengen; - l'autorita' di cui all'articolo 40, 5 comma della Convenzione di Schengen; - il Ministero di cui all'articolo 65, 2 comma della Convenzione di Schengen. 2. Nello stesso tempo, il Regno di Norvegia notifichera': - gli agenti di cui all'articolo 41, 7 comma della Convenzione di Schengen nonche' - gli agenti, alle condizioni stabilite dai pertinenti accordi bilaterali di cui all'articolo 41, 10 comma della Convenzione di Schengen, per quanto riguarda le loro attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi, nonche' il trasporto illecito di rifiuti tossici e pericolosi. 3. Le notifiche previste al 1 e al 2 comma saranno indirizzate al Governo del Granducato di Lussemburgo, depositario del presente Accordo, che ne informera' le altre Parti. Lo stesso vale per le modifiche riguardanti la designazione degli agenti, delle autorita' e del ministeri cui fanno riferimento il 1 e il 2 comma.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Il presente Accordo sara' sottoposto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di adozione saranno depositati presso il Governo del Granducato, di Lussemburgo; quest'ultimo notifichera' il deposito a tutte le Parti.
Accordo-art. 9
Articolo 9 1. L'entrata in vigore del presente Accordo e' subordinata: a. al deposito dello strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione ad opera di tutte le Parti del presente Accordo; b. all'entrata in vigore degli accordi di adesione del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione di Schengen, c. all'entrata in vigore degli accordi specifici con la Comunita' europea richiesti in virtu' di una decisione del Comitato esecutivo per l'adozione, da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, delle disposizioni della Comunita' che hanno reso inapplicabili disposizioni della Convenzione di Schengen in conformita' dell'articolo 134 alla data della firma del presente Accordo; d. all'entrata in vigore degli accordi specifici con gli Stati membri dell'Unione richiesti in virtu' di una decisione del Comitato esecutivo per l'adozione, da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, delle disposizioni dell'Unione europea che si sono sostituite a disposizioni della Convenzione di Schengen in conformita' dell'articolo 142, 1 comma, alla data della firma del presente Accordo; e. all'entrata in vigore degli accordi specifici con gli Stati terzi richiesti in virtu' di una decisione del Comitato esecutivo per l'adozione, da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, delle disposizioni degli accordi conclusi tra gli Stati parte della Convenzione di Schengen e Stati terzi alla data della firma del presente Accordo. 2. Il Comitato esecutivo si accertera' dell'adempimento delle condizioni di entrata in vigore e ne informera' il Governo del Granducato di Lussemburgo nella sua qualita' di depositario. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione, con riserva dell'adempimento delle condizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del 1 comma del presente articolo. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifichera' a tutte le Parti la data di entrata in vigore. 3. Il presente Accordo sara' messo in applicazione tra gli Stati per i quali la Convenzione di Schengen e' messa in applicazione e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione di Schengen in tutti questi Stati e quando in essi saranno effettivi i controlli alle frontiere esterne.
Accordo-art. 10
Articolo 10 1. In caso di grave disaccordo tra, da un lato, la Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia e, d'altro lato, le altre Parti del presente Accordo, questo puo' essere denunciato dai paesi parte della Convenzione di Schengen, congiuntamente, e dalla Repubblica d'Islanda e/o dal Regno di Norvegia, singolarmente. 2. Qualora la Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia non accettino una decisione cui si fa riferimento all'articolo 3, 1 comma, cio' equivale a denuncia e la presidenza del Comitato esecutivo lo notifica entro un termine di 30 giorni al Governo del Granducato di Lussemburgo, che ne informa le altre Parti. La Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia cessano di essere parti del presente Accordo sei mesi dopo tale notifica. 3. Il presente Accordo cessa di essere applicato quando la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia o quando gli Stati parte della Convenzione di Schengen cessano di esserne parte. 4. Le conseguenze della denuncia del presente Accordo saranno oggetto di un accordo tra le Parti rimanenti e la Parte che denuncia. In mancanza di accordo, il Comitato esecutivo adotta le misure necessarie nel limite delle sue competenze. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Accordo. Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue tedesca, danese, spagnola, finlandese, francese, greca, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese e svedese, i dodici testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciascuna delle Parti. Dichiarazione delle Parti della Convenzione di Schengen Qualora il presente Accordo venga denunciato o cessi di essere applicato ai sensi dell' articolo 10, 2 comma dello stesso, i controlli delle persone alla frontiera con lo Stato o gli Stati interessati saranno esercitati conformemente alle disposizioni della Convenzione di Schengen. Dichiarazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia 1. Le riserve formulate in conformita' dell'articolo 13 della Convenzione europea sulla repressione del terrorismo non si applicano all'estradizione tra gli Stati firmatari del presente Accordo. 2. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia dichiarano che non invocheranno nei confronti degli Stati membri di Schengen che garantiscano identico trattamento le dichiarazioni da esse fatte nell'ambito dell'articolo 6, 1 comma della Convenzione europea di estradizione, per rifiutare l'estradizione di residenti di Stati diversi dagli Stati nordici.
Accordo-Allegato
ALLEGATO INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1 1. Accordo tra il Regno del Belgio la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Francese, Il Granducato di Lussemburgo e il Regno del Paesi Bassi relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985. 2. Convenzione di applicazione dell'Accordo citato al punto 1, firmata a Schengen, Il 19 giugno 1990. 3. Accordo e protocollo di adesione dell'Italia all'Accordo citato al punto 1 o alla Convenzione citata al punto 2, firmati a Parigi il 27 novembre 1990. 4. Accordo e protocollo di adesione della Spagna all'Accordo citato al punto 1 e alla Convenzione citata al punto 2, firmati a Bonn il 25 giugno 1991. 5. Accordo e protocollo di adesione del Portogallo all'Accordo citato al punto 1 e alla Convenzione citata al punto 2, firmati a Bonn il 25 giugno 1991. 6. Accordo e protocollo di adesione della Grecia all'Accordo citato al punto 1 e alla Convenzione citata al punto 2, firmati a Madrid, il 6 novembre 1992. 7. Accordo e protocollo di adesione dell'Austria all'Accordo citato al punto 1 e alla Convenzione citata al punto 2, firmati a Bruxelles il 28 aprile 1995. 8. Istituzione consolare comune. 9. Manuale comune (documento riservato). 10. Manuale SIRENE (documento riservato). 11. Vademecum sulla cooperazione tra forze di polizia. 12. Decisioni e dichiarazioni del Comitato esecutivo in appresso elencate: =================================================================== RIFERIMENTI DATE CONTENUTO TITOLI AMBITO =================================================================== SCH/Com-ex (93) Dichiarazione relativa alla messa in vigore decl. 4 della Convenzione 18.10.1993 ENTRATA IN VIGORE ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (93) Dichiarazione relativa al Manuale SIRENE decl. 5 18.10.1993 SIS/SIRENE ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (93) Il Comitato esecutivo, visto l'articolo 1, 2a rev. 132 della Convenzione di applicazione 14.12.93 dell'Accordo di Schengen DECIDE: il regolamento interno SCH/Com-ex (93) 1), adottato il 18 ottobre 1993, e' modificato REGOLAMENTO INTERNO come segue all'articolo 2, par. 4 e all'articolo 9, par. 2 e 3 ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (93) Il Comitato esecutivo, 2 - 14.12.93 - visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen DECIDE : le decisioni del Comitato esecutivo comprenderanno la seguente intestazione nonche' la clausola finale e di entrata in vigore, se necessario: Forma della decisioni 1. INTESTAZIONE "DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO" "Il comitato esecutivo, - visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, COMITATO ESECUTIVO - visto l'articolo......di tale Convenzione, DECIDE:..." 2. CLAUSOLA FINALE DI ENTRATA IN VIGORE "La presente decisione entrera' in vigore allorche' tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinche' la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio". ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (93) Il Comitato esecutivo, 3 - 14.12.93 - visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen Regolamento amministrativo e DECIDE: finanziario sono adottati il Regolamento finanziario che figurano in allegato. I - Regolamento amministrativo 1. Ai fini dell'esecuzione della decisione dei Ministri e Segretari degli Stati firmatari SEGRETARIATO dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e GENERALE della sua Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990, le attivita' amministrative connesse con l'attuazione delle convenzioni sono esercitate sotto la direzione degli Stati firmatari o del loro rappresentante in seno al Gruppo Centrale di Negoziato, in appresso denominato Gruppo centrale. II - Regolamento finanziario ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli 3,5,6,7,8,10, 11,12, 17, 4 riv. 2 corr. - 18 e 25 di tale Convenzione, 14/12/93 DECIDE : Adozione del Manuale comune sono adottati il Manuale comune contenente le istruzioni comuni destinate FRONTIERE ESTERNE alle autorita' incaricate del controllo alle COOPERAZIONE TRA frontiere esterne nonche' gli allegati da 1 a FORZE DI POLIZIA 13 (esclusi gli allegati 4, 6 e 9 ), documenti che figurano in allegato. La presente decisione entrera' in vigore allorche' tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinche' la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli 9 e 17 di tale 5 riv. - Convenzione, 14/12/93 DECIDE: sono adottati l'istruzione consolare comune diretta alle Rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria nonche' gli allegati da 1 a 11 e 13 Adozione (ad eccezione, in questo ultimo allegato, dell'istruzione della parte comune relativa al visto per comune destinata soggiorni di lunga durata), documenti che alle Rappresentanze figurano in allegato () diplomatiche e consolari di prima categoria, nonche' degli allegati La presente decisione entrera' in vigore allorche' tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio VISTI ordinamento giuridico affinche' la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli 9 e 17 di tale 6 - 14.12.93 Convenzione. Lista comune DECIDE: 1. e' adottata la seguente lista degli Stati comune degli Stati i cui cittadini sono i cui cittadini soggetti all'obbligo del visto: sono sogetti all'obbligo del visto VISTI ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli 10 e 17 di tale 7 - 14.12.93 Convenzione, Modelli di DECIDE : i modelli di vignetta visto di cui vignetta un esemplare e' allegato alla presente visto che decisione costituiscono, per i paesi in costituiscono questione, il visto uniforme ai sensi uniforme dell'articolo 10 della Convenzione di un visto applicazione. La presente decisione entrera' in vigore allorche' tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio VISTI ordinamento giuridico affinche' la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli 5,25,39,46, da 94 a 102, 8 - 14/12/93 da 104 a 110 di tale Convenzione, DECIDE : sono adottati il Manuale SIRENE (Informazioni Supplementari Richieste all'Ingresso Nazionale) e i relativi allegati Manuale SIRENE (); tali documenti codificano le procedure e relativi di lavoro tra gli uffici SIRENE, organi allegati tramite i quali si effettuano gli scambi d'informazione necessari al Sistema d'informazione Schengen e all'intervento degli utilizzatori del sistema. SIS La presente decisione entrera' in vigore allorche' tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che cono state concluse le procedure previste del proprio ordinamento giuridico affinche' la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli da 70 a 76 di tale 9 - 14.12.93 Convenzione, DECIDE : sono confermate le dichiarazioni dei Ministri e Segretari di Stato relative ai prodotti stupefacenti e alle sostanze psicotrope, indicate in allegato e relative: Conferma delle - all'applicazione dell'articolo 70; dichiarazioni - all'istituzione del Gruppo "Stupefacenti" del Ministri previsto all'articolo 70 della Convenzione e Segretari di di applicazione; Stato relative - al rafforzamento dei controlli alle ai prodotti frontiere esterne, ai fini della lotta contro stupefacenti;() stupefacenti e il traffico illecito alle sostanze - all'applicazione della pratica delle psicotrope consegne controllate nell'ambito del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;() - alle misure intese a contrastare STUPEFACENTI l'esportazione illecita di stupefacenti dal COOPERAZIONE territorio delle Parti contraenti;() GIUDIZIARIA - al miglioramento nella prassi della cooperazione giudiziaria in materia di stupefacenti; - ai lavori realizzati in materia di stupefacenti dal gruppo istituito in virtu' della dichiarazione del 19 giugno 1992; - al modello di certificato rilasciato per il trasporto di stupefacenti e di sostanze psicotrope necessarie ai fini di una terapia medica. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (93) - visto l'articolo 132 della Convenzione di 10 - 14.12.93 applicazione dell'Accordo di Schengen, Conferma delle DECIDE : sono confermate le dichiarazioni del dichiarazioni 19 giugno 1992 e del 30 giugno 1993 dei dei Ministri Ministri e Segretari di Stato relative alla e Segretari di messa in vigore della Convenzione di Stato del applicazione e alla soddisfazione delle 19.6.92 e condizioni preliminari. 30.6.93 relative alla messa in vigore ENTRATA IN VIGORE ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex(93) - visto l'articolo 132 della Convenzione 11 - 14.12.93 di applicazione dell'Accordo di Schengen, Conferma delle DECIDE: sono confermate le dichiarazioni dichiarazioni dei del Ministri e Segretari di Stato che figurano Ministri e nell'elenco in allegato. Segretari di Stato ENTRATA IN VIGORE ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (93) - visto l'articolo 132 della Convenzione di 12 - 12.12.93 applicazione dell'Accordo di Schengen, DECIDE: Notifica scritta alla Presidenza 1. e' notificato per iscritto al Presidente del Comitato del Comitato esecutivo da ogni Stato parte esecutivo del della Convenzione il completamento delle completamento delle proprie procedure nazionali relative procedure nazionali all'attuazione delle decisioni, relativa all'attuazione delle decisioni ENTRATA IN VIGORE 2. dopo ricevimento dell'ultima notifica, il Segretariato generale e' tenuto entro tre giorni ad informare per iscritto gli Stati parte della Convenzione. Le decisioni corrispondenti entrano in vigore dieci giorni dopo la scadenza di questo termine. La presente decisione entrera' in vigore allorche' tutti gli Stati della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinche' la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli da 48 a 53 e da 70 a 76 14 - 14.12.93 di tale Convenzione, DECIDE: Miglioramento al fine di migliorare nella prassi la nella prassi cooperazione giudiziaria in materia di lotta della cooperazione contro il traffico di stupefacenti, le Parti giudiziaria in contraenti s'impegnano a che la parte materia di lotta richiesta, qualora avesse l'intenzione di non contro il traffico eseguire una domanda di assistenza o di di stupefacenti eseguirla solo in parte, comunichi alla parte richiedente le ragioni del suo rifiuto, nonche, ove possibile, le condizioni da soddisfare perche' la domanda possa essere STUPEFACENTI eseguita. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA La presente decisione entrera' in vigore allorche' tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinche' la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli da 28 a 38 di tale 15 corr -14-12-93 Convenzione, Conferma della DECIDE: dichiarazione dei Ministri 1) E' confermata la dichiarazione dei Ministri e Segretari di e Segretari di Stato relativa all'esame delle Stato relative domande di asilo (doc. SCH/M (93) 1), all'esame delle riportata in allegato, domande di asilo 2) I lavori relativi all'integrazione delle misure di applicazione elaborate nell'ambito comunitario e menzionate nel documento in allegato debbono essere conclusi e essere oggetto di rapporto al Comitato esecutivo in ASILO occasione della prossima riunione. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli 92 e 119 di tale 16 - 14.12.93 Convenzione, DECIDE: Regolamento finanziario E' adottato il regolamento finanziario riguardante riguardante le spese relative all'istallazione spese relative e alla funzione di supporto tecnico del all'istallazione Sistema d'informazione Schengen (S.I.S.) e alla funzione riportato qui di seguito. di supporto tecnico del C.SIS Schengen SIS ------------------------------------------------------------------- Com-ex (93) - visto l'articolo 17.2 di tale Convenzione, 18 riv. - 14.12.93 DECIDE: Consultazioni delle autorita' 1) Con l'approvazione dell'allegato 5 centrali, dell'istruzione consolare comune il meccanismo Comitato esecutivo ha stabilito, transitorio conformemente alla Convenzione ed avvalendosi delle informazioni attualmente disponibili sulle minacce che possono pesare sull'ordine pubblico o la sicurezza nazionale di ciascuna Parte contraente, la lista dei paesi i cui cittadini potranno ottenere il visto soltanto previa consultazione delle autorita' centrali degli Stati Schengen che lo desiderano. VISTI Conferma che le proposte contenute nel rapporto elaborato dal Gruppo centrale riportato in allegato consentono, fin dalla messa in vigore della Convenzione, di condurre questa consultazione secondo le modalita' transitorie descritte in questo documento (per i casi indispensabili dell'allegato 5). 2) Da' mandato al Gruppo centrale: - di seguire l'esecuzione delle disposizioni transitorie, - di far rapporto al Comitato esecutivo sulle disposizioni tecniche, finanziarie e giudiriche necessarie affinche' la messaggeria tra le autorita' centrali sia realizzata quanto prima possibile. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli 9 e 10 di tale 19 - 14.12.93 Convenzione, DECIDE: Armonizzazione del regime del Considerando che una politica comune visti all'insieme degli Stati in materia di circolazione delle persone e in particolare di regime di visti e' uno stumento privilegiato per la creazione di uno spazio unico senza controlli alle frontiere interne. Il Comitato esecutivo conferma l'obiettivo di conseguire progressivamente una maggiore armonizzazione in materia. VISTI Incarica il Gruppo centrale di presentargli, entro dodici mesi a decorrere dalla messa in vigore della Convenzione, un rapporto sul proseguimento dei lavori. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (93) - visti gli articoli 9 e 17.3 di tale 20 riv. Convenzione, -14.12.93 DECIDE: 1) In conformita' degli obiettivi di armonizzazione dei regime del visti definiti in maniera generale all'articolo 9 e in Armonizzazione del maniera specifica all'articolo 17 della diritti riscossi Convenzione, si ribadisce la necessita' di all'atto del armonizzare i diritti riscossi all'atto del rilascio del rilascio del visto uniforme. visto uniforme 2) Le tariffe riportate nel documento in allegato costituiscono un obiettivo di armonizzazione accettabile. 3) Tenuto conto della necessita' per alcuni Stati di sottoporre all'approvazione del loro parlamento le modifiche dei diritti riscossi per il rilascio dei visti, viene previsto un periodo transitorio senza armonizzazione VISTI fissato a 12 mesi a decorrere dalla messa in vigore della Convenzione. Al termine di questo periodo, l'armonizzazione dei diritti dovra' essere obbligatoriamente realizzata. 4) Si raccomanda che durante il periodo transitorio i consolati esercitino, singolarmente e nell'ambito della loro cooperazione, un controllo particolare per evitare che le regole di competenze vengano aggirate a causa della differenza di livello esistenti tra i diritti. Propone a tal fine che i consolati si scambino tutti i dati quantitativi utili. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (93) - visto l'articolo 17.3 di tale Convenzione, 21 - 14.12.93 Proroga del visto DECIDE: uniforme La proroga del visto uniforme avverra' secondo i principi comuni definiti nel documento VISTI allegato. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (93) - Visto l'articolo 132 della Convenzione di 22 riv. - 14.12.93 applicazione dell'Accordo di Schengen DECIDE: 1) A prescindere dalle diverse norme giuridiche nazionali, determinati documenti devono conservare un carattere riservato per i tre motivi seguenti: - I documenti per i quali la pubblicita' pregiudica direttamente gli obiettivi perseguiti; - Alcuni documenti possono, d'altra Carattere parte,contenere dati riservato nominativi o una descrizione di procedure di alcuni amministrative da non divulgare; documenti - Alcuni documenti possono inoltre riportare elementi relativi ai processi di fabbricazione o alla sicurezza stessa delle relazioni estere. 2) Devono quindi rimanere riservati i seguenti documenti: gli allegati 1, 5, 8, 9 e 10 dell'istruzione Consolare Comune, la lista dei paesi i cui cittadini sono soggetti COMITATO all'obbligo del visto, il Manuale comune, il ESECUTIVO Manuale SIRENE, tre documenti menzionati nella decisione relativa ai prodotti stupefacenti (il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne (SCH/Stup (92) 45), le consegne controllate (SCH/Stup (92) 46, 4a rev.) e le misure intese a contrastare l'esportazione illecita di stupefacenti (SCH/Stup (92) 72, 3a rev.)). 3) Il contenuto del Manuale comune, del Manuale SIRENE e dell'allegato 1 dell'istruzione Consolare Comune (lista dei paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto) possono essere integrati nelle istruzioni e nei manuali nazionali. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (93) - visto l'articolo 131 di tale Convenzione, 24 - 14.12.93 DECIDE: Principi comuni dell'annullamento, L'annullamento, la revoca e la riduzione della della revoca e validita' del visto uniforme avverranno della riduzione secondo i principi comuni definiti nel della validita' documento accluso in allegato. del visto uniforme VISTI ------------------------------------------------------------------- SCH/COM-EX (93) Dichiarazione relativa alle misure di decl. 6 cooperazione tra i servizi preposti 14.12.1993 ai controlli in frontiera. FRONTIERE ESTERNE ------------------------------------------------------------------- SCH/COM-EX (93) Dichiarazione del Comitato esecutivo relativa decl. 5 2a rev. all'articolo 7 del Regolamento interno 14.12.1993 REGOLAMENTO INTERNO ------------------------------------------------------------------- SCH/COM-EX (93) Dichiarazione del comitato esecutivo relativa decl. 9 al Regolamento interno 14.12.1993 REGOLAMENTO INTERNO ------------------------------------------------------------------- SCH/COM-EX (93) Dichiarazione relativa all'organizzazione decl. 10 volta ad assicurare la corretta applicazione 14.12.1993 della Convenzione e l'osservanza delle ENTRATA relative disposizioni IN VIGORE ------------------------------------------------------------------- SCH/COM-EX (93) Dichiarazione relativa alla Guida destinata a decl. 13 facilitare l'assistenza repressiva 14.12.1993 internazionale in materia di lotta contro il STUPEFACENTI traffico di stupefacenti nelle Parti contraenti dell'Accordo di Schengen ------------------------------------------------------------------- SCH/COM-EX (94) - visto l'articolo 2 di tale Convenzione 1 rev. 2- approva il documento relativo alla 26.4.94 soppressione dei controlli delle persone alle frontiere interne (SCH/I-Front (94) 1, Misure di terza rev.) e adattamento ai fini della DECIDE: soppressione degli ostacoli le misure di adattamento ai fini della e delle soppressione degli ostacoli e delle limitazioni al limitazioni al traffico nei valichi stradali traffico nei situati alle frontiere interne sono realizzate valichi stradali in conformita' del documento qui allegato. situati alle frontiere interne L'attuazione delle misure di adattamento e' di competenza nazionale delle Parti contraenti. FRONTIERE INTERNE ------------------------------------------------------------------- SCH/COM-EX (94) - visto l'articolo 17.3, lettera c) e d) di 2 - 26.4.94 tale Convenzione Rilascio del DECIDE: visto uniforme in frontiera il rilascio del visto uniforme in frontiera e' effettuato in conformita' dei principi comuni VISTI definiti nel documento qui allegato. ------------------------------------------------------------------- SCH/COM-EX (94) - viste le disposizioni del Titolo II, 3 - 26.4.94 Capitolo 7, di tale Convenzione Protocollo DECIDE: relativo alle conseguenze Il Comitato esecutivo approva le conclusioni dell'entrata della relazione sottopostegli concernente in vigore l'incidenza della Convenzione relativa alla della determinazione dello Stato competente per Convenzione di l'esame di una domanda di asilo presentata in Dublino su uno degli Stati membri delle Comunita' europee talune firmata a Dublino il 15 giugno 1990 sulle disposizioni relative disposizioni in materia di asilo del della Capitolo 7 del Titolo II della Convenzione di Convenzione di applicazione all'Accordo di Schengen firmata applicazione il 19 giugno 1990. dell'Accordo di Schengen Conformemente all'articolo 142 della Convenzione di applicazione all'Accordo di Schengen, esso dichiara che l'entrata in vigore della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 firmata dagli Stati membri delle Comunita' europee dovra' tradursi nella cessazione dell'applicazione delle disposizioni del Capitolo 7 del Titolo II della Convenzione di applicazione del 1990 relativo alla responsabilita' per l'esame ASILO delle domande di asilo e nell'applicazione delle disposizioni della predetta Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990. A tal fine, il Comitato esecutivo decide che venga firmato un protocollo il quale sara' sottoposto a ratifica, approvazione o accettazione secondo le norme costituzionali di ogni Stato e con sufficiente anticipo in modo tale da permettere la sua entrata in vigore simultaneamente alla Convenzione di Dublino. Il Comitato esecutivo conferma che, fino al momento dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino, intende applicare le disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen non appena questa sara' messa in vigore. ------------------------------------------------------------------- SCH/COM-EX (94) Dichiarazione degli stati Schengen relativa decl. 1 riv. alla realizzazione del Sistema d'informazione 26.4.94 Schengen SIS ------------------------------------------------------------------- SCH/COM-EX (94) Data della messa a disposizione dell'utenza decl. 3. finale 26.4.94 SIS ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (94) - visti gli articoli 9 e 17 di tale 5 - 27.6.94 Convenzione, DECIDE: 1. E' confermata allo stato del 10.05.1994 la lista comune I degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto di cui all'allegato 1 dell'istruzione consolare comune SCH/II-Visa (93) 11, 6a rev., 4a corr.) Aggiornamento 2. Si prende conoscenza allo stato del dell'allegato 1 10.05.1994 dell'inventario aggiornato II degli dell'istruzione Stati i cui cittadini non sono soggetti Consolare comune all'obbligo del visto in nessuno Stato membro nonche' dell'inventario aggiornato"degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto in taluni Stati Schengen e non in altri di cui all'allegato 1 dell'istruzione consolare comune (SCH/II-Visa (93) 11, 6a rev., 4a corr.) 3. Il Comitato esecutivo prendendo conoscenza del fatto che e' stato possibile inserire Israele, Slovenia e Cipro nell'"inventario aggiornato degli Stati i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto in nessuno Stato membro", si compiace per questo ulteriore progresso registrato nell'armonizzazione della politica in materia di visti. Ricorda inoltre che il 14 dicembre 1993 e' stato deciso quanto segue: "Considerando che una politica comune all'insieme degli Stati in materia di circolazione delle persone e in particolare di regime di visti e' uno sfruttamento privilegiato per la creazione di uno spazio unico senza controlli alle frontiere interne, il Comitato esecutivo conferma l'obiettivo di VISTI conseguire progressivamente una maggiore armonizzazione in materia". Il modo in cui sono pregrediti i lavori nel frattempo dimostra che e' stato possibile ridurre ulteriormente in particolare il numero di quegli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto in taluni Stati Schengen e non in altri (inventario III). 4. La presente decisione entrera' in vigore allorche' tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinche' la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (94) - visti gli articoli 9 e 17 di tale 6 - 27.6.94 Convenzione, DECIDE: Aggiornamento degli allogati Sono riviste le versioni degli allegati 2, 3, 2, 3, 4, 5, 9, 4, 5 e 9 dell'istruzione consolare comune del dell'istruzione 14 dicembre 1993 (SCH/II-Visa (94) 11, 6a rev. consolare comune 4a corr.); le nuove versioni sono allegate alla presente decisione. Allegato 2: Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e ai titoli di VISTI salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari. - Stato al 21.04.1994. Allegato 3: Lista degli Stati i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dagli Stati in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale. - Stato all'11.05.1994. Allegato 4: Elenco di documenti che autorizzano l'ingresso senza visto. - Stato al 10.05.1994. Allegato 5: Lista delle domande di visto soggette alla consultazione preliminare delle autorita' centrali di cui all'articolo 17, paragrafo 2: - Stato al 02.06.1994. Allegato 9: Diciture eventualmente utilizzate da ogni parte contraente nella zona riservata alle annotazioni. -Stato al 2.06.1994. La presente decisione entrera' in vigore allorche' tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinche' la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (94) - visti gli articoli 5, 16, 17 nonche' 26 di 7 - 27.6.94 tale Convenzione DECIDE: All'istruzione consolare comune (doc. SCH/II- Visa (93) 11, 6a rev., 4a corr.) viene allegato il documento annesso alla presente decisione: Aggiunte di un - Allegato 14 - Principi e procedure inerenti allegato 14 all'informazione delle Parti contraenti per il all'istruzione rilascio di un visto con validita' consolare comune territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validita' di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale (SCH/II-Visa (94) 11 sec. rev.) VISTI La presente decisione entrera' in vigore allorche' tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinche' la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (94) - visti gli articoli da 29 a 32 di tale 11 - 27.6.94 Convenzione, DECIDE: Attuazione del E' adottato il documento qui allegato Titolo II, "Attuazione del Titolo II, Capitolo 7 della della Convenzione di applicazione all'Accordo Capitolo 7 della di Schengen" (SCH/II-as (93) 13, terza rev. - Convenzione con 5 all.). di applicazione dell'Accordo di La presente decisione entrera' in vigore Schengen allorche' tutti gli Stati parte della convenzione avranno notificato che sono state ASILO concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinche' la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (94) - visti gli articoli 5, 16, 17, e 25 di tale 12 - 27.8.94 Convenzione Aggiunta di un DECIDE: allegato 8 al Manuale comune. Al Manuale comune (documento SCH/Gem-handb (91) 10, 17a rev. corr.) viene allegato il documento annesso alla presente decisione VISTI - Allegato 8 a - Principi e procedure inerenti FRONTIERE all'informazione delle Parti contraenti per il ESTERNE rilascio di un visto con validita' limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validita' di un visto uniforme, e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale (SCH/II-Visa (94) 11 terza rev.) La presente decisione entrera' in vigore allorche' tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinche' la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio. ------------------------------------------------------------------- SCH/COM-EX (94) Dati da caricare per poter dichiarare decl.4 2a rev. l'operativita' del Sistema d'informazione Schengen SIS. 27.06.1994 SIS ------------------------------------------------------------------- SCH/COM-EX (94) Dichiarazione relativa alla relazione tra il decl.7 3a rev. Sistema d'informazione Schengen (SIS) e il 27.06.1994 sistema d'informazione europeo (SIE) SIS ------------------------------------------------------------------- SCH/COM-EX (94) Dichiarazione relativa a misure volte ad decl. 8 corr. assicurare un'ulteriore miglioramento delle 27.06.1994 frontiere esterne FRONTIERE ESTERNE ------------------------------------------------------------------- SCH/COM-EX (94) - visto l'articolo 17, secondo comma di tale 15 riv. - Convenzione, 21.11.94 DECIDE: 1. La procedura automatizzata di consultazione delle Autorita' Centrali degli altri Stati partner nell'ambito del rilascio del visto, e' basata, dal momento della messa in vigore della Convenzione di Schengen e in applicazione delle disposizione dell'istruzione consolare comune, sui principi fissati nell'allegato dizionario dei dati (SCH/II-Vision (93) 20, terza rev.). Qualora taluni Stati partner non soddisfino ancora i Introduzione di requisiti tecnici di applicazione della una procedura procedura automatizzata una volta messa in automatizzata vigore la Convenzione di Schengen, tali Stati di consultazione trasmetteranno i dati nell'ambito della delle Autorita' consultazione sulla base delle disposizioni Centrali prevista dell'istruzione consolare comune, avvalendosi all'art. 17, par. 2 del mezzi di trasmissione abituali. della Convenzione 2. Il Comitato esecutivo invita tutti gli Stati a realizzare quanto prima possibile tutte le condizioni tecniche per l'applicazione della procedura automatizzata. 3. Qualora l'inizio dell'applicazione dei summenzionati principi non sia ancora disponibile la rete SIRENE (Fase II) prevista per la trasmissione dei dati nell'ambito della consultazione, gli Stati partner interessati si adopereranno affinche' la trasmissione dei dati sia effettuata attraverso le linee pubbliche. Gli Stati partner assicurano un'adeguata sicurezza nella trasmissione dei dati. 4. Ciascuna Parte contraente sostiene i costi delle installazioni sul piano nazionale per la procedura automatizzata. Le Parti contraenti deliberano in merito ad eventuali spese di regolarizzazione generale della trasmissione dei dati dopo dodici mesi dal funzionamento del sistema prendendo in considerazione il principio del "chi chiede paga". Tengono conto a tale riguardo del fatto che, nell'ambito della procedura di consultazione, lo Stato che chiede di essere consultato tutela anche gli interessi legittimi dello Stato che effettua la consultazione in materia di sicurezza. VISTI Le parti contraenti registrano i costi generati dalla procedura di consultazione a partire dal funzionamento del sistema e trasmettono dei prospetti riepilogativi di questi costi entro dodici mesi. ------------------------------------------------------------------- SCH/COM-ex(94) - visto l'articolo 6 di tale Convenzione, 16 riv. 21.11.94 prende atto ed approva il documento SCH/I- front (94) 43 e Acquisto di timbri comuni DECIDE: d'ingresso e di uscita Le parti contraenti acquisteranno i timbri comuni d'ingresso e di uscita conformemente ai FRONTIERE principi stabiliti nel documento SCH/Gam-Handb ESTERNE (93) 15 (). ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (94) Dichiarazione relativa alla qualita' della decl. 9 riv. vignetta visto uniforme 21.11.1994 VISTI ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (94) - visti gli articoli 4 e 6 di tale 17 rov. 4 - 2.12.94 Convenzione, prende atto ed approva il documento relativo Introduzione e all'introduzione e all'applicazione del regime applicazione del Schengen negli aeroporti principali e negli regime Schengen aeroporti minori (SCH/I-front (94) 39, 9a negli aeroporti rav.) e minori DECIDE: AEROPORTI Ai fini dell'introduzione e dell'applicazione del regime Scengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori saranno messe in atto le misure che figurano in allegato. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (94) - visti gli articoli 9 e 17.3, lettera d) di 20 riv. tale Convenzione, - 21 11 94. DECIDE: facendo riferimento ai principi stabiliti dal Comitato esecutivo riunitosi a Parigi il 14 Aggiunta di un dicembre 1993 SCH/Com-ex (93) 20 riv. e allegato 12 SCH/Com-ex (93) PV 2) il prospetto qui accluso all'istruzione verra' aggiunto all'istruzione consolare consolare comune: comune come allegato 12. diritti da La presente decisione entrera' in vigore riscuotere allorche' tutti gli Stati parte della per il rilascio Convenzione avranno notificato che sono state del visti concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinche' la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio VISTI territorio. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (94) - visti gli articoli 5, 6, 8, 15, 17, e 25 23 riv. - 22.12.94 di tale Convenzione, DECIDE: Modifiche e Il Manuale comune e i relativi allegati sono integrazioni del modificati e integrati conformemente al Manuale comune e documento che figura in allegato. del relativi La presente decisione entrera' in vigore allegati allorche' tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state FRONTIERE ESTERNE concluse le procedure previste dal proprio COOPERAZIONE TRA ordinamento giuridico affinche' la decisione FORZE DI POLIZIA stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (94) - visti gli articoli 9 e 17 di tale 24 riv. 22.12.94 Convenzione, DECIDE: Aggiornamento 1. Gli allegati 1,2,3,4,5,6,7,9, e 13 degli allegati dell'istruzione consolare comune diretta alle 1, 2, 3, 4, 5, Rappresentanze diplomatiche e consolari di 6, 7, 9 e 13 e prima categoria (SCH/Com-ex (93) 5 riv.), ristampa integrale approvata a Parigi il 14 dicembre 1993, dell'istruzione formano oggetto delle modifiche che figurano consolare comune nell'allegato 1. 2. Onde assicurare che gli uffici di frontiera degli Stati Schengen abbiano accesso alle informazioni necessarie in materia di regime del visti, gli allegati 9, 10 e 13 dell'istruzione consolare comune sono accluse al Manuale comune sui controlli alle frontiere esterne (SCH//Gem-Handb (91) 10, 17a rev.), come allegati 6b, 6c e 6a. 3. Affinche' l'Istruzione consolare e i relativi allegati siano utilizzati in maniera uniforme, essa sara' ristampata tenendo conto delle modifiche apportate dopo il 14 dicembre 1993 (allegato 2). VISTI La presente decisione entrera' in vigore allorche' tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinche' la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (94) - visto l'articolo 12.3 di tale Convenzione 25 - 22.12.94 DECIDE: 1. Le parti contraenti si scambiano dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi. Il prospetto riportato in allegato indica i dati da scambiare e la periodicita' di tali scambi. 2. Le parti contraenti trasmettono le Scambio di dati statistiche al Segretariato Generale. statistici relativi Quest'ulmtimo raccoglie i dati statistici ed al rilascio del elabora per ogni periodo dei prospetti visti riepilogativi che mette a disposizione delle Parti contraenti. 3. A prescindere da cio' si potra' procedere allo scambio di dati statistici anche in loco, VISTI nell'ambito della cooperazione consolare e secondo una procedura ivi concordata. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (94) - visto l'articolo 75 di tale Convenzione 28 riv. - 22.12.94 DECIDE: Certificato di cui all'art. 75 Si approva il documento SCH/Stup (94) 21 rav. 2 per il trasporto relativo al certificato per il trasporto di di stupefacenti e stupefacenti e/o sostanze psicotrope ai fini sostanze psicotrope di una terapia medica, riportato in allegato. STUPEFACENTI ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (94) - visto l'articolo 2 della Convenzione di 29 rev. 2 - applicazione dell'accordo di Schengen 22.12.94 - visto l'articolo 131 di tale Convenzione - visto l'articolo 132 di tale Convenzione Messa in - visto il disposto congiunto dell'articolo applicazione della 139, paragrafo 2 e del punto 1, paragrafi Convenzione di 1 e 2 della Dichiarazione comune relativa applicazione di all'articolo 139 che figura nell'Atto finale Schengen del di tale Convenzione, 19.6.90 DECIDE: ENTRATA IN VIGORE l'applicazione irreversibile della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (94) Dichiarazione relativa alla cooperazione decl. 12 consolare in loco. 22.12.94 VISTI ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (94) Elenco degli atti del procedimento che decl. 13 possono essere inviati direttamente a mezzo 22.12.94 posta (articolo 52 della convenzione di applicazione) COOPERAZIONE applicazione) GIUDIZIARIA ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (95) - Visti gli articoli 9 e 17 di tale 1-8/04/95 Convenzione, allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 9 dell'istruzione DECIDE: consolare comune e sono riviste le versioni degli allegati 1, 2, allegati 5 e 11 3, 4, 5 e 9 dell'istruzione consolare comune del Manuale comune del 22 dicembre 1994 (SCH/II Visa (93) 11, 7a rev.), nonche' le versione degli allegati 5 e 11 del Manuale comune (SCH/Gem.Handb (91) 10, VISTI 18a rev.); le nuove versioni sono allegate alla presente decisione. FRONTIERE ESTERNE ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (95) - visto l'articolo 132 della Convenzione di 2 -28.04.95 applicazione dell'accordo di Schengen, Messa in opera DECIDE: al piu' presto della rete SIRENE Il comitato esecutivo fase II ritiene necessario mettere in opera al piu' presto la rete SIRENE fase II al fine di apportare le necessarie migliorie alla rete SIS SIRENE attuale, a livello fra l'altro delle comunicazioni inter-SIRENE e nell'ambito dell'esecuzione del meccanismo di consultazione tra autorita' centrali di cui all'articolo 17 della Convenzione di applicazione di Schengen. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (95) - visti gli articoli 9 e 17 di tale 4 - 28.04.95 convenzione, DECIDE: allegato 5B dell'istruzione 1. All'Allegato 5B dell'istruzione consolare comune (modifiche) comune viene aggiunto il Burundi, nella colonna corrispondente al Belgio. 2. All'allegato 5B dell'istruzione consolare comune vengono aggiunti il Burundi, lo Zaire e il Ruanda nella colonna corrispondente alla Francia con la seguente a in calce: "Per quanto riguarda questi paesi, le VISTI Rappresentanze diplomatiche e consolari francesi dovranno essere consultate direttamente dalle Rappresentanze degli Stati Schengen oggetto di una domanda di visto. La risposta sara' comunicata in loco delle Rappresentanze diplomatica e consolare francese consultata". ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (95) - visto l'articolo 132 della Convenzione di 6- 29.06.95 applicazione dell'Accordo di Schengen, DECIDE: Viste le relazioni del periti indipendenti e considerata la necessita' dettata dalla stessa struttura Schengen, il comitato esecutivo Schengen ritiene necessario istituire Istituzione di un'Unita' di gestione del SIS che assicurera' un'Unita' di la gestione dell'insieme del SIS sotto la gestione del SIS supervisione del gruppo di lavoro permanente "GLP". La composizione dell'unita' di gestione, fissata a due persone per il 1995, potra' sin dal 1996 essere estesa a quattro persone sempreche' cio' sia giustificato. SIS Il comitato esecutivo approva le implicazioni finanziarie dell'assunzione di queste persone nonche' il meccanismo di finanziamento che consiste in un incremento del bilancio di funzionamento del Segretariato Schengen e che implica, de jure e de facto, l'applicazione della chiave di ripartizione ad hoc (v. documento SCH/Or.SIS (95) 67, 2a rev. in allegato). ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (95) - visto l'articolo 132, par. 4 della 13 - 29.06.95 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, Mandato conferito al Gruppo centrale DECIDE: di adattare gli allegati Si da' mandato al Gruppo centrale di adattare dell'istruzione gli allegati dell'istruzione consolare comune, consolare comune, del Manuale comune e del Manuale Sirene, dal Manuale comune purche' si tratti esclusivamente di modifiche e dal Manuale subordinate all'obbligo di comunicazione che Sirene le parti contraenti devono apportare a seguito della situazione giuridica nazionale e che non VISTI devono essere stabilite congiuntamente dagli FRONTIERE ESTERNE Stati parte. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (95) - visto l'articolo 132, della Convenzione di 14 - 29.16.95 applicazione dell'Accordo di Schengen, - visto il suo Regolamento interno del 14 dicembre 1993 (SCH/Com-ex (93) 1, 2a rev.) che prevede che la successione della presidenza Schengen deve seguire un ordine stabilito, DECIDE: Successione della - fino al 31 dicembre 1995 la presidenza e' presidenza di esercitata dal Belgio, Schengen - due Stati che si succedono nell'ordine regolamentare possono chiedere di invertire il loro turno; - dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996 la COMITATO ESECUTIVO presidenza e' esercitata dai Paesi Bassi; - dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996 la presente e' esercitata dal Lussemburgo. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (95) - visti gli articoli 9 e 17 di tale 15 2a rev. Convenzione, - 29.06.95 DECIDE: Nuove versioni Sono riviste le versioni degli allegati 1, 2 e degli allegati 5 del 14 giugno 1995 e dell'allegato 3 del 22 1, 2, e 5 maggio 1995 dell'istruzione consolare comune dell'istruzione SCH II - Visa (93) 11, 7a rev.), nonche' la consolare e revisione dell'allegato 5 del Manuale comune comune e (SCH/Gem-Handb (91) 10, 18a rev.); le nuove dell'allegato 5 versioni sono allegate alla presente del Manuale comune decisione. VISTI FRONTIERE ESTERNE ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (95) Dichiarazione relativa alla cooperazione decl. 2 tra forze di polizia 29.06.95 COOPERAZIONE TRA FORZE DI POLIZIA ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (95) - visto l'articolo 2 di tale Convenzione, 20 2a rev. 20.12.95 DECIDE: Approvazione del E' approvato il documento SCH/I (95) 40.rev. 6 doc. SCH/I (95) 40 relativo alla procedura di applicazione 6a rev. relativo dell'articolo 2, par. 2 della Convenzione. I alla procedura di principi e le procedure che vi figurano devono applicazione essere rispettati dalle parti contraenti che all'articolo 2, desiderano avvalersi della clausola derogativa par. 2 della prevista dall'articolo 2, par. 2 della Convenzione Convenzione a ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne nazionali. FRONTIERE INTERNE ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (95) - visti gli articoli 7 e 131 di tale 21 - 20.12.95 Convenzione, Scambio rapido DECIDE: tra gli Stati Schengen di Gli Stati Schengen debbono procedere quanto statistiche prima possibile allo scambio di statistiche e e di dati concreti di dati concreti che evidenziano un'eventuale che evidenziano disfunzione alle loro frontiere esterne. un'eventuale Gli Stati partner hanno l'obbligo di disfunzione alle comunicare alla presidenza, attraverso il frontiere esterne Segretariato generale, i dati concreti di cui sono a conoscenza. FRONTIERE ESTERNE Spetta al sottogruppo "Frontiere", nel corso di ogni riunione, analizzare tali dati e proporre soluzioni concrete. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (95) - visti gli articoli 9 e 17 di tale 22 riv.- 20.12.95 Convenzione, Nuove versioni DECIDE: dell'allegato 3 dell'ICC et L'allegato 3 dell'istruzione consolare comune dell'allegato (SCH/II-Visa (93) 11, 7a rev.) e l'allegato 5a 5a del MC del Manuale comune (SCH/Gem-Handb (91) 10, 18a VISTI rev.) sono oggetto di revisione; le nuove FRONTIERE ESTERNE versioni figurano in allegato. La presente decisione entrera' in vigore allorche' tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinche' tale decisione abbia carattere vincolante sul proprio territorio. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (95) - visto il Regolamento finanziario adottato il 23 riv. - 20.12.95 14 dicembre 1993, DECIDE: Determinazione 1. Il bilancio relativo alla spesa del del bilancio e Segretariato generale dell'Unione economica del contributo di del Benelux impegnata ai fini della gestione ogni Parte per il dell'Accordo e della Convenzione di 1996 applicazione di Schengen e' fissato per il 1996, ad un importo di 191.062.036 franchi SEGRETARIATO belgi. GENERALE 2. Il contributo di ogni Parte e' fissato ad un ottavo di tale importo, ossia a 23.882.455 franchi belgi. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (95) - visto l'articolo 119 di tale Convenzione, 25 - 20.12.95 - visto il regolamento finanziario adottato il 14 dicembre 1993, Bilancio previsionale 1996 DECIDE: per la rete SIRENE FASE II 1. Il bilancio previsionale 1996 per la rete SIRENE fase II e' fissato ad un importo di 60.321.225 franchi belgi. SIS/SIRENE I contributi degli Stati membri sono calcolati secondo il criterio di ripartizione SIS ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (95) - visto il regolamento finanziario adottato il 26 - 20.12.95 14 dicembre 1993. Bilancio relativo DECIDE: alle spese dell'Unita'di 1. il bilancio 1996 relativo alle spese di gestione e dell'Unita' di gestione (tre persone) ammonta contributo di a 15.304.737 FB. ogni Parte 2. Il contributo di ogni Parte e' pari ad un ottavo di tale importo, ossia 1.913.092 FB. SIS ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (95) Dichiarazione relativa alla cooperazione decl. 3.20.12.1995 transfrontaliera tra forze di polizia COOPERAZIONE TRA FORZE DI POLIZIA ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (95) Dichiarazione relativa alle condizioni decl. 4.20.12.1995 rigorose di rilascio di un VTL e scambio di VISTI statistiche ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (95) Dichiarazione relativa alla denuncia degli decl. 5.20.12.1995 accordi bilaterali di gratuita' del rilascio VISTI in materia di visti ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (96) Dichiarazione relativa al terrorismo, decl. 1.21.01.96 richiesta dalla Spagna COOPERAZIONE GIUDIZIARIA ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (96) - visto l'articolo 132 della Convenzione 2 riv. - 18.4.96 dell'Accordo di Schengen, DECIDE: A prescindere dal mandato conferito dal Comitato esecutivo al Gruppo centrale per quanto riguarda un'eventuale modifica degli allegati dell'Istruzione consolare comune, del Manuale SIRENE, nonche' del Manuale comune, possono sussistere circostanze che costringono uno Stato Schengen a chiedere ai Partner Schengen di approvare una decisione ben definita; in tutti questi casi, la decisione deve inoltre intervenire quanto prima possibile (in altre parole senza attendere la riunione successiva del Gruppo centrale e/o del Comitato esecutivo). L'urgenza puo' essere Procedura di invocata da uno Stato Schengen, del Gruppo adozione di centrale o da un gruppo di lavoro Schengen. Lo decisioni ben Stato Schengen in questione (o un altro organo definite quanto Schengen, puo' successivamente chiedere alla prima possibile presidenza di far pervenire ai partner Schengen una lettera/un fax con cui il progetto di decisione viene sottoposto loro per approvazione. In tale lettera/fax e' prevista un'approvazione con procedura di COMITATO ESECUTIVO silenzio/assenso di 21 giorni (cio' implica che la decisione in questione e' considerata approvata se non giunge da parte di uno degli Stati Schengen alcuna obiezione entro il termine previsto). Parallelamente all'invio del fax o della lettera, le delegazioni riceveranno una conferma telefonica. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (96) - visto l'articolo 140 di tale Convenzione, 3 - 18.4.96 Status di DECIDE: osservatore concesso alla Alla Danimarca, Finlandia e Svezia viene Danimarca, concesso lo status di osservatore nel Finlandia e Svezia quadro della cooperazione esistente tra gli Stati Schengen in previsione dell'adesione ADESIONI agli Accordi di Schengen. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (96) visto l'articolo 140 della Convenzione di 4 - 18.4.96 applicazione dell'Accordo di Schengen, vista l'accettazione in sede di Comitato esecutivo del 18 aprile 1996 degli indirizzi Invito all'Islanda per il quadro istituzionale di un accordo di alla Norvegia ad cooperazione tra gli Stati Schengen e la assistere in veste Norvegia e l'Islanda, di osservatori a visto l'impegno della Norvegia e dell'Islanda tutte le riunioni a cooperare con gli Stati parte della Schengen Convenzione nel rispetto degli indirizzi per il quadro istituzionale, considerando l'esistenza della Convenzione nordica sui controlli del passaporti. INVITA: L'Islanda e la Norvegia ad assistere nella qualita' di osservatori a decorrere dal 1 ADESIONI maggio 1996 alle riunioni che si terranno nel quadro della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen in previsione della conclusione di un accordo di cooperazione." ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (96) vista la decisione adottata a Ostenda il 20 5.18.4.96 dicembre 1995 relativa al bilancio 1996 dell'unita' di gestione (SCH/Com-ex (95) 26), Ripartizione dei visto il fatto che non vi e' ancora accordo costi dell'Unita' circa la chiave di ripartizione, di gestione SIS fino alla fine DECIDE: del 1997. i costi relativi all'unita' di gestione fino al 1997 compreso, sono suddivisi nel seguente modo: Tutti gli Stati partner, tranne la Germania sostengono tali costi in conformita' della chiave di ripartizione di cui all'articolo 119 della Convenzione di applicazione dell'accordo SIS di Schengen. La Germania applica la chiave di ripartizione utilizzata nel quadro del Segretariato Schengen (SCH/Com-ex (95) 23 riv.). IL residuo viene suddiviso secondo questa stessa chiave di ripartizione (SCH/Com- ex (95) 23 riv.) ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (96) - vista la decisione adottata il 20 dicembre 6 riv. - 18.4.96 1995 a Ostenda relativa al bilancio 1996 dell'Unita' di gestione del SIS (SCH/Com-ex (95) 26), Commissione di - visto il fatto che non vi e' ancora accordo arbitraggio circa la chiave di ripartizione, indipendente che formulera' una DECIDE: proposta sul punto relativo alla Il punto relativo alla ripartizione del costi ripartizione dei dell'Unita' di gestione negli anni 1996, 1997 costi dell'Unita' verra' sottoposto ad una commissione di di gestione negli arbitraggio indipendente che formulera' una anni 1996, 1997. proposta, Il comitato esecutivo incarica il Gruppo centrale di decidere circa una composizione SIS della commissione ed un mandato da conferire che siano accettabili per tutti gli Stati partner. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (96) Dichiarazione relativa all'approccio al decl. 2 riv. problema del turismo della droga 18.4.96 STUPEFACENTI ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (96) Dichiarazione relativa al programma di decl. 3 lavoro del gruppo di lavoro "Stupefacenti" 18.4.96 STUPEFACENTI ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (96) Armonizzazione del diritti di percezione decl. 4 riv. consolare 18.4.96 VISTI ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (96) Dichiarazione relativa alla definizione del decl. 5 corr. concetto di straniero 18.4.96 FRONTIERE ESTERNE ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (96) Dichiarazione relativa all'estradizione decl. 6 2a rev. 18.4.96 COOPERAZIONE ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (96) visto l'articolo 7 di tale Convenzione, 10 riv. - 27.6.96 DECIDE: Commissioni per le visite alle La raccolta di informazioni relative alle frontiere esterne frontiere esterne avviene anche tramite commissioni per le visite alle frontiere esterne, come previsto nella nota SCH/I-Front (96) 11, 5a rev. Le commissioni per le visite assolvono il loro FRONTIERE ESTERNE compito sulla base e secondo le linee direttrici prospettate in tale documento. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (96) visti gli articoli da 26 a 38 (Titolo II, 11 - 27.6.96 Capitolo 7 di tale Convenzione, visto che nel quadro dell'applicazione pratica della sua decisione di attuazione del titolo II, Capitolo 7 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (SCH/Com-ex (94) 11) avviene che il trasferimento del richiedente l'asilo dalla Parte contraente presso la quale e' presentata la domanda d'asilo alla Parte contraente responsabile, non puo' essere effettuato nel termine stabilito di un mese, visto che e' auspicabile regolare la Gli Stati Schengen responsabilita' per l'esame di una domanda rimangono d'asilo in caso di superamento del termine di responsabili trasferimento a causa di circostanze dell'esame di una particolari, in particolare per ragioni domanda d'asilo. mediche, tra le quali anche la gravidanza e la detenzione penale, DECIDE: di integrare la sua decisione di attuazione del Titolo II, Capitolo 7 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (SCH/Com-ex (94) 11), con il seguente testo, Lo Stato Schengen che ha accettato la responsabilita' dell'esame di una domanda di asilo resta responsabile dell'esame di tale domanda, anche se il trasferimento del richiedente l'asilo per via di circostanze particolari quali malattia, gravidanza, detenzione, ecc., deve essere rinviato e non e' pertanto possibile effettuarlo entro il termine di trasferimento previsto di un mese. In casi come questi gli Stati Schengen interessati determinano di comune accordo, ASILO caso per caso entro quale termine avra' luogo il trasferimento. Anche qualora il richiedente l'asilo scompaia e non se ne conosca la destinazione, impedendo in tal modo di effettuare il trasferimento in generale, resta responsabile dell'esame della domanda di asilo lo Stato Schengen che ha accettato la responsabilita'. In tale contrasto non e' determinante se il richiedente l'asilo sia scomparso prima o dopo l'accettazione formale della responsabilita'. La responsabilita' dell'esame della domanda di asilo sussiste in ambedue i casi, fintantoche' non si dimostri che il richiedente l'asilo ha lasciato il territorio Schengen. Qualora si verifichi una delle summenzionate circostanze, gli Stati Schengen ne faranno oggetto di tempestiva reciproca comunicazione. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (96) vista la decisione SCH/Com-ex (95) 6 del 29 12 - 27.6.96 giugno 1995 relativa all'istruzione di un'Unita' di gestione del SIS che assicurera' la gestione dell'insieme del SIS sotto la supervisione del gruppo di lavoro permanente, Ripartizione dei vista la decisione adottata all'Aia il 18 costi dell'Unita' aprile 1998 di sottoporre ad una commissione di gestione del di arbitraggio indipendente il punto relativo SIS secondo la alla ripartizione del costi dell'Unita' di chiave proposta gestione, dalla commissione visto il parere di tale commissione, di arbitraggio DECIDE: I costi dell'Unita' di gestione del SIS SIS verranno ripartiti tra gli Stati Schengen secondo la chiave proposta dalla commissione di arbitraggio nel suo parere. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (96) visti gli articoli 9, 17 e 30 di tale 13 riv. - 27.6.96 Convenzione, Considerando che tutti i partner Schengen riconoscono l'importanza della determinazione dei diritti e degli obblighi dell'essere rappresentato e del rappresentare. Tutti i partner Schengen sono infatti o Stati rappresentanti o rappresentati. Considerando che l'assoluta fiducia nel modo di applicare il meccanismo della rappresentanza nella prassi Schengen costituisce il principio fondamentale della cooperazione tra gli Stati Schengen. DECIDE: Il rilascio di visti Schengen in Stati terzi, nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati, in relazione con l'art. 30 par. 1 lettera a) della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen avviene secondo i seguenti principi: Principi per il a) il meccanismo della rappresentanza si rilascio del visti applica ai visti uniformi di transito e visto Schengen in di breve soggiorno, rilasciati nel quadro rappresentanza della Convenzione di Schengen e in virtu' del disposto dell'istruzione consolare. E' obbligo dello stato rappresentante applicare i criteri dell'istruzione consolare comune con la stessa diligenza con la quale suole rilasciare i propri visti dello stesso tipo e della stessa durata. b) Il meccanismo della rappresentanza non viene esteso, salvo esplicito accordo bilaterale, ai visti rilasciati in previsione dell'esercizio di un'attivita' professionale retribuita o di un'attivita' subordinata ad una preliminare autorizzazione dello Stato nel quale l'attivita' in questione verra' svolta. I richiedenti il visto di questo tipo sono tenuti a rivolgersi alla Rappresentanza consolare accreditata dello Stato nel quale verra' esercitata tale attivita'. c) Gli Stati Schengen non sono obbligati ad essere rappresentati in ogni Stato terzo ai fini del rilascio di visti. Gli Stati membri possono decidere che le richieste di visto VISTI presentate in determinati paesi terzi o le richieste per una determinata categoria di visti siano presentate alla Rappresentanza di prima categoria dello Stato di destinazione principale. d) La valutazione del pericolo d'immigrazione clandestina nell'ambito della domanda del visto spetta interamente alla Rappresentanza diplomatica o consolare che esamina la domanda di visto. e) Gli Stati Rappresentanti accettano la responsabilita' derivante da richieste di asilo presentate da titolari di visti rilasciati dagli Stati rappresentanti per conto degli Stati rappresentanti, come emerge della menzione esplicita figurante sul visto (in conformita' dell'allegato 13 dell'ICC). f) In casi eccezionali accordi bilaterali possono stabilire che, riguardo alle domande di visto presentate da determinare categoria di stranieri, gli Stati rappresentanti o sottopongono le stesse alle autorita' dello Stato rappresentato di destinazione, o le rinviano alle Rappresentanze di tale Stato. Tali categorie dovranno essere determinate per iscritto (eventualmente per Rappresentanza diplomatica o consolare). In tal caso il rilascio del visto dovra' avvenire con l'autorizzazione dello Stato rappresentato ai sensi dell'articolo 30, par. 1, lettera a) CSCH. g) Gli accordi bilaterali potranno via via essere adattati alla luce di valutazioni nazionali delle domande di asilo presentate eventualmente in un periodo determinato dai titolari di un visto rilasciato in rappresentanza o di altri dati pertinenti relativi al rilascio del visti. Si puo' altresi' convenire, alla luce dei risultati ottenuti, che presso determinate Rappresentanze (eventualmente anche in relazione a determinate nazionalita') si rinunci alla rappresentanza. h) La rappresentanza vale solo per il rilascio di visti. Qualora il visto non possa essere rilasciato perche' lo straniero non e' in grado di fornire prove sufficienti che egli soddisfa le condizioni, lo straniero dovra' essere informato della possibilita' di presentare la propria domanda presso una rappresentanza di prima categoria dello Stato di destinazione principale. i) Un ulteriore perfezionamento del meccanismo della rappresentanza puo' essere apportato mediante un'estensione della rete di consultazione attraverso un ulteriore sviluppo del software dando cosi' la possibilita' allo Stato rappresentante di consultare le autorita' centrali dello Stato rappresentato. l) Al presente documento e' allegata la tabella relativa alla rappresentanza in materia di rilascio del visti Schengen nei Paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati. Il Gruppo centrale prende conoscenza delle modifiche apportate a tale tabella, di comune accordo tra gli Stati membri interessati. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (96) visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione, 14 riv. - 27.6.96 Aggiornamento DECIDE: degli allegati 1 e 3 dell'ICC e 5 Gli allegati 1 e 3 dell'istruzione consolare e 5a del MC comune (doc. SCH/II-Visa (93) 11, 7a rev.) nonche' gli allegati 5 e 5a del Manuale VISTI comune (doc. SCH/Gem-handb (91) 10, 18 a FRONTIERE ESTERNE rev.) vengono rivisti; le nuove versioni sono allegate alla presente decisione. ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (96) vista la decisione del comitato esecutivo del 15 - 27.6.96 14 dicembre 1993 (doc. SCH/Com-ex (93) 3), Modifica del Regolamento DECIDE: amministrativo e finanziario Il regolamento amministrativo e finanziario di SEGRETARIATO cui alla decisione del Comitato esecutivo del GENERALE 14 dicembre 1993 viene modificato nel seguente modo: ------------------------------------------------------------------- SCH/Com-ex (96) visto l'articolo 132 della Convenzione di 16 - 17.10.96 applicazione dell'accordo di Schengen, visto il regolamento amministrativo e finanziario adottato il 27 giugno 1996, vista la decisione del Gruppo centrale SCH/C (96) 64 del 18 luglio 1996, DECIDE: Regolamento 1. Il bilancio relativo alle spese del amministrativo Segretariato generale dell'Unione economica e finanziario Benelux impegnate per la gestione dell'Accordo e della Convenzione di Schengen e' fissato per il 1997 ad un importo di 255.188.000 FB. SEGRETARIATO 2. Il contributo di ogni Parte e' fissato a GENERALE 2/21 di tale importo, ossia 24.303.619 FB. 3. I Paesi nordici verseranno insieme un contributo equivalente a 5/21 del bilancio, ossia 60.759.048 FB. ------------------------------------------------------------------- SCH/COM-EX (96) Dichiarazione del Comitato esecutivo relativa decl. 7 riv. alla politica di riammissione tra gli Stati 27.6.96 Schengen. RIAMMISSIONE -------------------------------------------------------------------
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