LEGGE 27 maggio 1999, n. 198
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i protocolli e gli accordi di adesione dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di Finlandia all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, ed alla convenzione di applicazione dell'accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli ed agli accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto rispettivamente da ciascuno degli atti stessi.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio del Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO DI ADESIONE del Governo del Regno di Svezia, all'Accordo relativo all'eliminazione graduale del controlli alle frontiere comuni firmato e Schengen al 14 giugno 1985 I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno del Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale del controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985 qui di seguito denominato "l'Accordo", nonche' i Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria che hanno aderito a detto Accordo con i Protocolli firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, da un lato, ed il Governo del Regno di Svezia. d'altro lato. considerando i progressi gia' realizzati in seno all'Unione europea al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi, prendendo atto che il Governo del Regno di Svezia condivide la volonta' di pervenire all'eliminazione del controlli alle frontiere interne nei riguardi della circolazione delle persone hanno convenuto quanto segue : Articolo 1 Con il presente Protocollo, il Governo del Regno di Svezia aderisce all'Accordo, quale emendato dai Protocolli di adesione del Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995.
Protocollo-art. 2
Articolo 2 All'articolo 1 dell'Accordo, i termini "della Repubblica portoghese" sono sostituiti con i termini "della Repubblica portoghese e del "Regno di Svezia".
Protocollo-art. 3
Articolo 3 All'articolo 8 dell'Accordo, i termini "della Repubblica portoghese" sono sostituiti con i termini "della Repubblica portoghese e del Regno di Svezia".
Protocollo-art. 4
Articolo 4 1. Il presente protocollo e' firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i Governi degli Stati nei quali e' entrato in vigore l'Accordo e il Governo del Regno di Svezia avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo. Nei confronti degli altri Stati, il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui ognuno di essi avra' espresso il proprio consenso ad essere vincolato, purche' il presente Protocollo sia entrato in vigore in conformita' del disposto del comma precedente. 3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo e' depositario del presente Protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica loro altresi' la data della sua entrata in vigore.
Protocollo-art. 5
Articolo 5 1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Svezia copia conforme dell'Accordo nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, e tedesca. 2. Il testo dell'Accordo, nella versione in lingua svedese, viene allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni dei testi dell'Accordo in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede.
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO DI ADESIONE del Governo del Regno di Danimarca all'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno del Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito denominato "l'Accordo", nonche' i Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica, e della Repubblica d'Austria, che hanno aderito a detto Accordo con i Protocolli firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, da un lato, ed il Governo del Regno di Danimarca, d'altro lato, considerando i progressi gia' realizzati in seno all'Unione europea al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e del servizi, prendendo atto che il Governo del "Regno di Danimarca condivide la volonta' di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne nei riguardi della circolazione delle persone, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Con il presente Protocollo, il Governo del Regno di Danimarca aderisce all'Accordo quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese della Repubblica ellenica, e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995.
Protocollo-art. 2
Articolo 2 All'articolo 1 dell'Accordo, i termini "del Regno del Belgio" sono sostituiti con i termini "del Regno del Belgio e del Regno di Danmarca".
Protocollo-art. 3
Articolo 3 All'articolo 8 dell'Accordo, i termini "del Regno del Belgio" sono sostituiti con i termini "del Regno del Belgio e del Regno di Danimarca".
Protocollo-art. 4
Articolo 4 Le disposizioni del presente Protocollo non si applicano alle isole Farer e alla Groenlandia.
Protocollo-art. 5
Articolo 5 1. Il presente Protocollo e' firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i Governi degli Stati nei quali e' entrato in vigore l'Accordo e il Governo del Regno di Danimarca avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo. Nei Confronti degli altri Stati, il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui ognuno di essi avra' espresso il proprio consenso ad essere vincolato, purche' il presente protocollo sia entrato in vigore in conformita' del disposto del comma precedente. 3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo e' depositario del presente Protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica loro altresi' la data della sua entrata in vigore.
Protocollo-art. 6
Articolo 6 1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Danimarca copia conforme dell'accordo nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. Il testo dell'Accordo, nella versione in lingua danese, viene allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni del test dell'Accordo in linqua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre, millenovecentonovantasei nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede.
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO DI ADESIONE del Governo della Repubblica di Finlandia all'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. firmato a Schengen il 14 giugno 1985 I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato del Lussemburgo e del Regno del Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato e Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito denominato "l'Accordo" nonche' i Governi della Repubblica italiana del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica, e della Repubblica d'Austria, che hanno aderito a detto Accordo con i Protocolli firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, da un lato, ed il Governo della Repubblica di Finlandia, d'altro lato, considerando i progressi gia' realizzati in seno all'Unione europea al fine di assicurare la libera circolazione delle persone delle merci e dei servizi, prendendo atto che il Governo della Repubblica di Finlandia condivide la volonta' di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne nei riguardi della circolazione delle persone, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Con il presente Protocollo, il Governo della Repubblica di Finlandia aderisce all'Accordo, quale emendato dai Protocolli di adesione del Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995.
Protocollo-art. 2
Articolo 2 All'articolo 1 dell'Accordo, i termini "della Repubblica portoghese" sono sostituiti con i termini "della Repubblica portoghese e della Repubblica di Finlandia".
Protocollo-art. 3
Articolo 3 All'articolo 8 dell'Accordo, i termini "della Repubblca portoghese" sono sostituiti con i termini "della Repubblica portoghese e della Repubblica di Finlandia".
Protocollo-art. 4
Articolo 4 1. Il presente Protocollo e' firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserve di ratifica o di approvazione. 2. Il presente protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i Governi degli Stati nei quali e' entrato in vigore l'Accordo e il Governo della Repubblica di Finlandia avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo. Nei confronti degli altri Stati, il presente Protocollo entrera' in Vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui ognuno di essi avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati, purche' il presente Protocollo sia entrato in vigore in conformita' del disposto del comma precedente. 3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo e' depositario del presente Protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica loro altresi' la data della sua entrata in vigore.
Protocollo-art. 5
Articolo 5 1. Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica di Finlandia copia conforme dell'Accordo nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua finlandese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Lussemburgo il diciannove dicembre milienovecentonovantasei, nelle linque finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede.
Accordo-art. 1
ACCORDO DI ADESIONE DEL REGNO DI SVEZIA alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'alimentazione graduale del controlli alle frontiere comuni, firmata e Schengen il 19 giugno 1990 Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno del Paesi Bassi, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale del controlli alle frontiere comuni, firmata a Schenpgn il 19 giugno 1990, qui di seguito denominata "la Convenzione del 1990", nonche', la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria, che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, da un lato, e il Regno di Svezia, d'altro lato, considerata la firma avvenuta a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, del Protocollo di adesione del Governo del Regno di Svezia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, detta Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, quale emendato dal Protocollo di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, da un lato e il Regno di Svezia, d'altro lato, considerata la firma avvenuta a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, del Protocollo di adesione del Governo del Regno di Svezia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale del controlli alle frontiere comuni, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990, hanno convenuto quanto segue : Articolo 1 Con il presente Accordo, il Regno di Svezia aderisce alla Convenzione del 1990.
Accordo-art. 2
Articolo 2 1. Gli agenti di cui all'articolo 40, 4 comma della Convenzione 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo per quanto riguarda il Regno di Svezia: a. gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorita' di polizia svedesi. b. gli agenti di dogana alle dipendenze delle autorita' doganali svedesi, quando hanno competenze di polizia, in particolare per quanto riguarda i reati connessi, con il contrabbando e altri reati relativi all'ingresso e all'uscita dal paese. c. gli agenti alle dipendenze della Guardia costiera svedese per quanto riguarda la sorveglianza in mare. 2. L'autorita' di cui all'articolo 40, 5 comma della Convenzione del 1990 e', alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia: La direzione nazionale della polizia svedese.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Gli agenti di cui all'articolo 41, 7 comma della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia: 1. gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorita' di polizia svedesi. 2. gli agenti di dogane alle dipendenze delle autorita' doganali svedesi, quando hanno competenze di polizia, in particolare per quanto riguarda i reati connessi con il contrabbando e altri reati relativi all'ingresso e all'uscita dal paese.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Il Ministero competente di cui all'articolo 65, 2 comma della Convenzione del 1990 e', alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia: Il Ministro degli Affari esteri.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Le disposizioni del presente Accordo non ostano alla cooperazione nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, sermpre che tale cooperazione non sia in contrasto con l'applicazione del presente Accordo ne' la, ostacoli.
Accordo-art. 6
Articolo 6 1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notifichera' il deposito a tutte le Parti contraenti. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali e' entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte del Regno di Svezia. Nei confronti degli altri Stati, il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla date di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purche' il presente Accordo sia entrato in vigore in conformita' del disposto del comma precedente. 3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.
Accordo-art. 7
Articolo 7 1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Svezia, copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua svedese, viene allegato al presento Accordo e fa fede alle stesse condizioni del della Convenzione del 1990 in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente, autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo. Fatto a Lussemburgo il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede in un esemplare originale, che verra' depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
Atto finale
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