LEGGE 27 maggio 1999, n. 198
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i protocolli e gli accordi di adesione dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di Finlandia all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, ed alla convenzione di applicazione dell'accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli ed agli accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto rispettivamente da ciascuno degli atti stessi.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio del Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO DI ADESIONE del Governo del Regno di Svezia, all'Accordo relativo all'eliminazione graduale del controlli alle frontiere comuni firmato e Schengen al 14 giugno 1985 I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno del Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale del controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985 qui di seguito denominato "l'Accordo", nonche' i Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria che hanno aderito a detto Accordo con i Protocolli firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, da un lato, ed il Governo del Regno di Svezia. d'altro lato. considerando i progressi gia' realizzati in seno all'Unione europea al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi, prendendo atto che il Governo del Regno di Svezia condivide la volonta' di pervenire all'eliminazione del controlli alle frontiere interne nei riguardi della circolazione delle persone hanno convenuto quanto segue : Articolo 1 Con il presente Protocollo, il Governo del Regno di Svezia aderisce all'Accordo, quale emendato dai Protocolli di adesione del Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995.
Protocollo-art. 2
Articolo 2 All'articolo 1 dell'Accordo, i termini "della Repubblica portoghese" sono sostituiti con i termini "della Repubblica portoghese e del "Regno di Svezia".
Protocollo-art. 3
Articolo 3 All'articolo 8 dell'Accordo, i termini "della Repubblica portoghese" sono sostituiti con i termini "della Repubblica portoghese e del Regno di Svezia".
Protocollo-art. 4
Articolo 4 1. Il presente protocollo e' firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i Governi degli Stati nei quali e' entrato in vigore l'Accordo e il Governo del Regno di Svezia avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo. Nei confronti degli altri Stati, il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui ognuno di essi avra' espresso il proprio consenso ad essere vincolato, purche' il presente Protocollo sia entrato in vigore in conformita' del disposto del comma precedente. 3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo e' depositario del presente Protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica loro altresi' la data della sua entrata in vigore.
Protocollo-art. 5
Articolo 5 1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Svezia copia conforme dell'Accordo nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, e tedesca. 2. Il testo dell'Accordo, nella versione in lingua svedese, viene allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni dei testi dell'Accordo in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede.
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO DI ADESIONE del Governo del Regno di Danimarca all'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno del Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito denominato "l'Accordo", nonche' i Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica, e della Repubblica d'Austria, che hanno aderito a detto Accordo con i Protocolli firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, da un lato, ed il Governo del Regno di Danimarca, d'altro lato, considerando i progressi gia' realizzati in seno all'Unione europea al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e del servizi, prendendo atto che il Governo del "Regno di Danimarca condivide la volonta' di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne nei riguardi della circolazione delle persone, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Con il presente Protocollo, il Governo del Regno di Danimarca aderisce all'Accordo quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese della Repubblica ellenica, e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995.
Protocollo-art. 2
Articolo 2 All'articolo 1 dell'Accordo, i termini "del Regno del Belgio" sono sostituiti con i termini "del Regno del Belgio e del Regno di Danmarca".
Protocollo-art. 3
Articolo 3 All'articolo 8 dell'Accordo, i termini "del Regno del Belgio" sono sostituiti con i termini "del Regno del Belgio e del Regno di Danimarca".
Protocollo-art. 4
Articolo 4 Le disposizioni del presente Protocollo non si applicano alle isole Farer e alla Groenlandia.
Protocollo-art. 5
Articolo 5 1. Il presente Protocollo e' firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i Governi degli Stati nei quali e' entrato in vigore l'Accordo e il Governo del Regno di Danimarca avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo. Nei Confronti degli altri Stati, il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui ognuno di essi avra' espresso il proprio consenso ad essere vincolato, purche' il presente protocollo sia entrato in vigore in conformita' del disposto del comma precedente. 3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo e' depositario del presente Protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica loro altresi' la data della sua entrata in vigore.
Protocollo-art. 6
Articolo 6 1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Danimarca copia conforme dell'accordo nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. Il testo dell'Accordo, nella versione in lingua danese, viene allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni del test dell'Accordo in linqua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre, millenovecentonovantasei nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede.
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO DI ADESIONE del Governo della Repubblica di Finlandia all'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. firmato a Schengen il 14 giugno 1985 I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato del Lussemburgo e del Regno del Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato e Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito denominato "l'Accordo" nonche' i Governi della Repubblica italiana del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica, e della Repubblica d'Austria, che hanno aderito a detto Accordo con i Protocolli firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, da un lato, ed il Governo della Repubblica di Finlandia, d'altro lato, considerando i progressi gia' realizzati in seno all'Unione europea al fine di assicurare la libera circolazione delle persone delle merci e dei servizi, prendendo atto che il Governo della Repubblica di Finlandia condivide la volonta' di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne nei riguardi della circolazione delle persone, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Con il presente Protocollo, il Governo della Repubblica di Finlandia aderisce all'Accordo, quale emendato dai Protocolli di adesione del Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995.
Protocollo-art. 2
Articolo 2 All'articolo 1 dell'Accordo, i termini "della Repubblica portoghese" sono sostituiti con i termini "della Repubblica portoghese e della Repubblica di Finlandia".
Protocollo-art. 3
Articolo 3 All'articolo 8 dell'Accordo, i termini "della Repubblca portoghese" sono sostituiti con i termini "della Repubblica portoghese e della Repubblica di Finlandia".
Protocollo-art. 4
Articolo 4 1. Il presente Protocollo e' firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserve di ratifica o di approvazione. 2. Il presente protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i Governi degli Stati nei quali e' entrato in vigore l'Accordo e il Governo della Repubblica di Finlandia avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo. Nei confronti degli altri Stati, il presente Protocollo entrera' in Vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui ognuno di essi avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati, purche' il presente Protocollo sia entrato in vigore in conformita' del disposto del comma precedente. 3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo e' depositario del presente Protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica loro altresi' la data della sua entrata in vigore.
Protocollo-art. 5
Articolo 5 1. Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica di Finlandia copia conforme dell'Accordo nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua finlandese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Lussemburgo il diciannove dicembre milienovecentonovantasei, nelle linque finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede.
Accordo-art. 1
ACCORDO DI ADESIONE DEL REGNO DI SVEZIA alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'alimentazione graduale del controlli alle frontiere comuni, firmata e Schengen il 19 giugno 1990 Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno del Paesi Bassi, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale del controlli alle frontiere comuni, firmata a Schenpgn il 19 giugno 1990, qui di seguito denominata "la Convenzione del 1990", nonche', la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria, che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, da un lato, e il Regno di Svezia, d'altro lato, considerata la firma avvenuta a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, del Protocollo di adesione del Governo del Regno di Svezia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, detta Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, quale emendato dal Protocollo di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, da un lato e il Regno di Svezia, d'altro lato, considerata la firma avvenuta a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, del Protocollo di adesione del Governo del Regno di Svezia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale del controlli alle frontiere comuni, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990, hanno convenuto quanto segue : Articolo 1 Con il presente Accordo, il Regno di Svezia aderisce alla Convenzione del 1990.
Accordo-art. 2
Articolo 2 1. Gli agenti di cui all'articolo 40, 4 comma della Convenzione 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo per quanto riguarda il Regno di Svezia: a. gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorita' di polizia svedesi. b. gli agenti di dogana alle dipendenze delle autorita' doganali svedesi, quando hanno competenze di polizia, in particolare per quanto riguarda i reati connessi, con il contrabbando e altri reati relativi all'ingresso e all'uscita dal paese. c. gli agenti alle dipendenze della Guardia costiera svedese per quanto riguarda la sorveglianza in mare. 2. L'autorita' di cui all'articolo 40, 5 comma della Convenzione del 1990 e', alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia: La direzione nazionale della polizia svedese.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Gli agenti di cui all'articolo 41, 7 comma della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia: 1. gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorita' di polizia svedesi. 2. gli agenti di dogane alle dipendenze delle autorita' doganali svedesi, quando hanno competenze di polizia, in particolare per quanto riguarda i reati connessi con il contrabbando e altri reati relativi all'ingresso e all'uscita dal paese.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Il Ministero competente di cui all'articolo 65, 2 comma della Convenzione del 1990 e', alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia: Il Ministro degli Affari esteri.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Le disposizioni del presente Accordo non ostano alla cooperazione nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, sermpre che tale cooperazione non sia in contrasto con l'applicazione del presente Accordo ne' la, ostacoli.
Accordo-art. 6
Articolo 6 1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notifichera' il deposito a tutte le Parti contraenti. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali e' entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte del Regno di Svezia. Nei confronti degli altri Stati, il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla date di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purche' il presente Accordo sia entrato in vigore in conformita' del disposto del comma precedente. 3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.
Accordo-art. 7
Articolo 7 1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Svezia, copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua svedese, viene allegato al presento Accordo e fa fede alle stesse condizioni del della Convenzione del 1990 in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente, autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo. Fatto a Lussemburgo il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede in un esemplare originale, che verra' depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
Atto finale
ATTO FINALE I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Svezia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, il Governo del Regno di Svezia accerta l'Atto finale, il Processo verbale e la Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati all'atto della firma della Convenzione del 1990. Il Governo del Regno di Svezia accetta le Dichiarazioni comuni e prende nota delle Dichiarazioni unilaterali in esse contenute. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Svezia copia conforme dell'Atto finale del Processo verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Svezia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale del controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990 il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995 hanno adottato le seguenti dichiarazioni: l. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 6 dell'Accordo di adesione. Le Parti contraenti si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che investono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per la messa in applicazione dell'Accordo di adesione. Il presente Accordo di adesione sara' messo in applicazione tra Stati per i quali e' messa in applicazione la Convenzione del 1990 e il Regno di Svezia quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in tutti questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi. Nei confronti di ciascuno degli altri Stati, il presente Accordo di adesione sara' messo in applicatone quando in tale Stato saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in esso effettivi. 2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 9, 2 comma della Convenzione del 1990. Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'articolo 9, 2 comma della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990. 3. Dichiarazione comune relativa alla Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione. Gli Stati parte della Convenzione del 1990 confermano che nel quadro della Convenzione del 1990 applicheranno l'articolo 5, 4 comma della Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Dublino il 27 settembre 1996, nonche' le rispettive Dichiarazioni allegate a tale Convenzione. III. Le Parti contraenti prendono atto della dichiarazione del Regno di Svezia relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria. Il Governo del Regno di Svezia prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria alla Convenzione del 1990, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, nonche' del contenuto degli Atti finali e delle Dichiarazioni allegati a tali Accordi. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimettera' copia conforme del summenzionati strumenti al Governo del Regno di Svezia. Dichiarazione del Regno di Svezia relativa agli Accordi di adesione del Regno di Danimarca e della Repubblica di Finlandia alla Convenzione del 1990. All'atto della firma del presente Accordo, il Regno di Svezia Prende atto del contenuto degli Accordi di adesione del Regno di Danimarca e della Repubblica di Finlandia alla Convenzione del 1990 nonche' del contenuto dell'Atto finale e della Dichiarazione relativi a tale Accordo. Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre milienovecentonovantasei, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciscuna delle Parti contraenti.
Accordo-art. 1
ACCORDO DI ADESIONE DEL REGNO DI DANIMARCA alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale del controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990 Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito denominata "la Convenzione del 1990", nonche' la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria, che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, da un lato, e il Regno di Danimarca, d'altro lato, considerata la firma avvenuta a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, del Protocollo di adesione del Governo del Regno di Danimarca all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi deqli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale del controlli alle frontiere comuni, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990, hanno convenuto quanto segue : Articolo 1 Con il presente Accordo, il Regno di Danimarca aderisce alla Convenzione del 1990.
Accordo-art. 2
Articolo 2 1. Gli agenti, di cui all'articolo 40, 4 comma della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, riguardo il Regno di Danimarca: a. gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorita' locali di polizia e dell'Ufficio del capo della polizia nazionale. b. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40, 6 comma della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi. 2. L'autorita' di cui all'articolo 40, 5 comma della Convenzione del 1990 e', alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Danimarca: Ufficio del capo della polizia nazionale.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Gli agenti di cui all'articolo 41, 7 comma della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Danimarca: 1. gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorita' locali di polizia e dell'Ufficio del capo della polizia nazionale. 2. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41, 10 comma della Convenzione del 1990, gli agenti doganali per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Il Ministero competente, di cui all'articolo 65, 2 comma della Convenzione del 1990 e', alla data della firmna del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Danimarca: Il Ministero della Giustizia
Accordo-art. 5
Articolo 5 1. Le disposizioni del Presente Accordo non si applicano alle isole Faer (er e alla Groenlandia. 2. Considerato che le isole Faer (er e la Groenlandia applicano le disposizioni in materia di circolazione delle persone previste nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, le persone che viaggiano tra le isole Faer (er o la Groenlandia, da un lato, e gli Stati parte della Convenzione di Schengen e dell'Accordo di cooperazione con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, d'altro lato, non saranno assoggettate a controlli alle frontiere.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Le disposizioni del presente Accordo non ostano alla cooperazione nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con l'applicazione del presente Accordo ne' la ostacoli.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Il presente Accordo e soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notifichera' il deposito a tutte le Parti contraenti. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali e' entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte del Regno di Danimarca. Nei confronti degli altri i Stati, il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione purche' il presente Accordo sia entrato in vigore in conformita' del disposto del comma precedente. 3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.
Accordo-art. 8
Articolo 8 1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Danimarca copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. Il testo della Convenzione del 1990 nella versione in lingua danese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione del 1990 in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo. Fatto a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
Atto finale
ATTO FINALE I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Danimarca alla Convenzibne di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, allaquale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, il Governo del Regno di Danimarca accetta l'Atto finale, il Processo verbale e la Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati all'atto della firma della Convenzione del 1990. Il Governo del Regno di Danimarca accetta le Dichiarazioni comuni e prende nota delle Dichiarazioni unilaterali in esse contenute. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Danimarca copia conforme dell'Atto finale, del Processo verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Danimarca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni: l. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 7 dell'accordo di adesione. Le Parti contraenti si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'accordo di adesione, di tutte le circostanze, che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per la messa in applicazione dell'Accordo di adesione. Il presente Accordo di adesione sara' messo in applicazione tra gli Stati per i quali e' messa in applicazione la Convenzione del 1990 e il Regno di Danimarca quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in tutti questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi, nonche' quando il Comitato esecutivo avra' constatato che le regole da esso ritenute necessarie per la realizzazione delle misure di controllo e di sorveglianza efficaci alle frontiere esterne delle isole Faer (er e della Groenlandia nonche' le misure compensative necessarie, ivi compresa l'applicazione del SIS, saranno state applicate e saranno effettive. Nei confronti di ciascuno degli altri Stati del presente Accordo di adesione sara' messo in applicazione quando in tale Stato saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in esso effettivi. 2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 9, 2 comma della Convenzione del 1990. Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Danimarca alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'articolo 9, 2 comma della Convenzione del 1990 si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione applicato dal 19 giugno 1990. 3. Dichiarazione comune relativa alla Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'unione europea. Gli Stati parte della Convenzione del 1990 confermano che nel quadro della Convenzione del 1990 applicheranno l'articolo 5, 4 comma, della Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K-3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Dublino il 27 settembre 1996, nonche' le rispettive Dichiarazioni allegate a tale Convenzione. III Le Parti contraenti prendono atto della dichiarazione del Regno di Danimarca relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria. Il Governo del Regno di Danimarca prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria alla Convenzione del 1990, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, nonche' del contenuto degli Atti finali e delle Dichiarazioni allegati a tali Accordi. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimettera' copia conforme dei summenzionati strumenti al Governo del Regno di Danimarca. Dichiarazione del Regno di Danimarca relativa agli Accordi di adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990 All'atto della firma del presente Accordo, il Regno di Danimarca prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990 nonche' del contenuto dell'Atto finale e della Dichiarazione relativa a tale Accordo. Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gi otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
Accordo-art. 1
ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei Controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengeh il 19 giugno 1990 Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito denominata "la Convenzione del 1990", nonche' la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria, che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novernbre 1992 e il 28 aprile 1995, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, d'altro lato, considerata la firma avvenuta a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica di Finlandia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di' Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale, dei controlli alle frontiere comuni, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, Fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Con il presente Accordo, la Repubblica di Finlandia aderisce alla Convenzione del 1990.
Accordo-art. 2
Articolo 2 1. Gli agenti di cui all'articolo 40, 4 comma della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: a. gli agenti di polizia, b. i funzionari del servizio di sorveglianza delle frontiere perquanto riguarda la tratta di persone di cui all'articolo 40, 7 comma della Convenzione del 1990, c. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40, 6 comma della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi. 2. L'autorita' di cui all'articolo 40, 5 comma della Convenzione del 1990 e', alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: L'Ufficio nazionale di ricerca.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Gli agenti di cui all'articolo 41, 7 comma della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: l. gli agenti della polizia, 2. i funzionari del servizio di sorveglianza delle frontiere, 3. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41, 10 comma della convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
Accordo-art. 4
Articolo 4 II Ministero competente di cui all'Articolo 65, 2 comma della Convenzione del 1990 e', alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: Il Ministero della Giusfizia.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Le disposizioni del presente Accordo non ostano alla cooperazione nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con l'applicazione del presente Accordo ne' la ostacoli.
Accordo-art. 6
Articolo 6 1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato del Lussemburgo; quest'ultimo notifichera' il deposito a tutte le Parti contraenti. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali e' entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte della Repubblica di Finlandia. Nei confronti degli altri Stati, il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purche' il presente accordo sia entrato in vigore in conformita' del disposto del comma precedente. 3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.
Accordo-art. 7
Articolo 7 1. Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica di Finlandia copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua finlandese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo. Fatto a Lussemburgo il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato presso gli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
Atto finale
ATTO FINALE I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica di Finlandia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 il 28 aprile 1995, il Governo della Repubblica di Finlandia accetta l'Atto finale, il Processo verbale e la Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati all'atto della firma della Convenzione del 1990. Il Governo della Repubblica di Finlandia accetta le Dichiarazioni comuni e prende nota delle Dichiarazioni unilaterali in essi contenute. Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica di Finlandia copia conforme dell'Atto finale, del Processo verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica di Finlandia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata e Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni: 1. Dichiarazione comune relativa all'articolo 6 dell'Accordo di adesione. Le Parti contraenti si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per la messa in applicazione dell'Accordo di adesione. Il presente Accordo di adesione sara' messo in applicazione tra gli Stati per i quali e' messa in applicazione la Convenzione del 1990 e la Repubblica di Finlandia quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in tutti questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi. Nei confronti di ciascuno degli altri Stati, il presente Accordo di adesione sara' messo in applicazione quando in tale Stato saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli necessari alle frontiere esterne saranno in esso effettivi. 2. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 9, 2 comma della Convenzione del 1990. Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica di Finlandia alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'Articolo 9, 2 comma della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990. 3. Dichiarazione comune relativa alla Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea, relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea Gli Stati parte della Convenzione del 1990 confermano che nel qauadro della Convenzione del 1990 appiccheranno l'articolo 5, 4 comma della Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea firmata a Dublino il 27 settembre 1996, nonche' le rispettive Dichiarazioni allegate a tale Convenzione. III. Le parti contraenti prendono atto della dichiarazione della Repubblica di Finlandia relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, della Repubblica, ellenica e della Repubblica d'Austria: Il Governo della Repubblica di Finlandia prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria alla Convenzione del 1990, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, nonche' del contenuto degli Atti finali e delle Dichiarazioni allegati e tali Accordi. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimettera' copia conforme dei summenzionati strumenti al Governo della Repubblica di Finlandia. Dichiarazione della Repubblica di Finlandia relativa agli Accordi di adesione del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990 All'atto della firma del presente Accordo, la Repubblica di Finlandia prende atto del contenuto degli Accordi di adesione del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990 nonche' del contenuto dell'accordo finale e della Dichiarazione relativi a tale Accordo. Dichiarazione del Governo della Repubblica di Finlandia relativa alle isole Aland La Repubblica di Finlandia dichiara che gli obblighi derivanti dall'articolo 2 del Protocollo n. 2 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti del trattato sui quali si fonda l'Unione europea, concernente le isole Aland saranno adempiuti nel quadro dell'applicazione della Convenzione di Schengen. Fatto a Lussemburgo il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue finlandese, francese, greca, italiane, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato negli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
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