LEGGE 7 giugno 1999, n. 207
Entrata in vigore della legge: 1-7-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data dall'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120, e' inserito il seguente: "Art. 13-bis (Arresto da parte della polizia giudiziaria). - 1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria puo' procedere all'arresto della persona nei confronti della quale il Tribunale internazionale ha formulato una domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 13, comma 1. Essa provvede altresi' al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato. 2. L'autorita' che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro di grazia e giustizia e al piu' presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello del distretto in cui e' avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale. 3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale, convalida l'arresto con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. I provvedimenti emessi e gli atti sono tramessi senza ritardo alla corte di appello di Roma. 4. La misura cautelare coercitiva cessa di avere effetto se la corte di appello di Roma entro venti giorni dalla sua applicazione non provvede a norma dell'articolo 13. 5. Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma informa senza ritardo il Ministro di grazia e giustizia".
Nota all'art. 3: - Il D.L. 28 dicembre 1993, n. 554, reca: "Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia".
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Agreement
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo
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