DECRETO 30 marzo 1999, n. 216
Entrata in vigore del decreto: 3-7-1999
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale";
Vista la decisione della Commissione U.E. n. 98/641/CE del 4 novembre 1998 recante modifica della decisione 93/452/CEE del 15 luglio 1993 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE sopraindicata per quanto riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone;
Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 18/99 espresso nell'adunanza dell'8 febbraio 1999 dalla sezione consultiva per gli atti normativi;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 5488 del 18 febbraio 1999;
Adotta
il presente regolamento:
Art. 1
Note alle premesse: - La legge 18 giugno 1931, n. 987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1931, n. 194, reca: "Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi". - Il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1933, n. 295, concerne l'approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni. - Il regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1938, n. 40, reca: "Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi". - La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 e' pubblicata nella GUCE serie L n. 26 del 31 gennaio 1977. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1993, reca: "Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali". - Il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, riguarda le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali. - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997 reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale". - La decisione 98/641/CE della Commissione del 4 novembre 1998 e' pubblicata nella GUCE serie L n. 304/36 del 14 novembre 1998. - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, riguarda le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.
Art. 2
3.I vegetali esaminati debbono risultare esenti dagli organismi nocivi di cui al comma 2. Quelli che risultano contaminati debbono essere eliminati e i rimanenti debbono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato.
4.I casi in cui e' constatata la presenza degli organismi nocivi in questione nel corso delle ispezioni effettuate, come indicato al comma 1, lettera c), debbono essere ufficialmente trascritti su un registro che deve essere messo a disposizione della Commissione U.E., ove questa ne faccia richiesta. La constatazione della presenza di uno qualsiasi degli organismi nocivi sopra menzionati implica per il vivaio interessato, la perdita dello statuto, di cui al comma 1, lettera b).
Art. 3
1.L'organismo ufficiale di protezione delle piante del Giappone garantisce l'identita' dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.
3.Il materiale deve essere imballato in contenitori chiusi e ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto un marchio distintivo, da riprodurre sul certificato fitosanitario che consenta l'identificazione delle partite.
Art. 4
1.I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio devono sottoporre il materiale vegetale del tipo "bonsai", prima che venga immesso in commercio dopo l'ingresso in Comunita', ad un periodo di quarantena ufficiale che nel caso dei generi Pinus L. e Chamaecyparis Spach e' di durata non inferiore a tre mesi di crescita attiva e nel caso dei vegetali del genere Juniperus L. e' comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1 aprile al 30 giugno) con ispezioni periodiche. Durante tale periodo, il materiale vegetale in questione deve risultare esente degli organismi nocivi citati al comma 2 dell'articolo 2.
Art. 5
Art. 6
1.Il Ministero per le politiche agricole, nell'autorizzare l'importazione del materiale in questione, provvedera' a dettare ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni necessarie all'effettuazione della quarantena.
Art. 7
1.Il materiale potra' essere commercializzato solo dopo l'effettuazione della quarantena e dovra' essere accompagnato dal passaporto delle piante, conformemente a quanto previsto al riguardo dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, citato nelle premesse.
Art. 8
1.I servizi fitosanitari regionali devono trasmettere al Ministero per le politiche agricole i dati relativi ai controlli ed alle analisi effettuate sulle partite di vegetali del tipo "bonsai" durante la quarantena, nonche' copia del certificato fitosanitario del paese di origine.
2.Inoltre detti servizi devono comunicare le eventuali intercettazioni dei vegetali del tipo "bonsai" dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L.
3.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: De Castro
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 362
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)