LEGGE 7 giugno 1999, n. 217
Entrata in vigore della legge: 6-7-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo macedone sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Skopje il 3 febbraio 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 dn. 126 data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Accordo-art. 1
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO MACEDONE SUI SERVIZI AEREI Il Governo della Repubblica italiana ed Il Governo macedone d'ora In avanti nel presente Accordo chiamati "Parti Contraenti" essendo parti della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; desiderando concludere un Accordo allo scopo di disciplinare i servizi aerei tra i due Paesi: fo on hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Per le finalita' del presente Accordo, a meno che il contesto disponga altrimenti: a) il termine "Convenzione" significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 ed include qualsiasi Annesso adottato in base all'Articolo 90 della Convenzione ed ogni emendamento degli Annessi o Convenzione in base agli Articoli 90 e 94 (a) di quest'ultima nella misura in cui quegli Annessi ed emendamenti siano entrati in vigore o siano stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti; b) il termine "Autorita' aeronautiche" significa: nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, ed ogni persona o ente autorizzato a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce; nel caso del Governo macedone, il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni Direzione dell'Aviazione Civile ed ogni persona o ente autorizzato a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce; c) il termine "linea aerea designata" significa una compagnia aerea che e' stata designata ed autorizzata in conformita' con l'Articolo 4 di questo Accordo; d) il termine "territorio" riferito ad uno Stato ha il significato assegnatogli dall'Articolo 2 della Convenzione; e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "linea aerea" e "scali non commerciali" hanno rispettivamente i significati assegnati loro dall'Articolo 96 della Convenzione; f) per le finalita' dei seguenti paragrafi, il termine "tariffa" ha il significato del prezzo da pagarsi per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni in base alle quali quei prezzi si applicano, ivi inclusi i prezzi e le condizioni di agenzia ed altri servizi ausiliari con esclusione di remunerazione e condizioni per il trasporto di posta.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 Applicazione della Convenzione di Chicago Le disposizioni di questo Accordo saranno conformi alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai servizi aerei internazionali.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 Concessione dei Diritti 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di istituire ed effettuare i servizi aerei sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte allegata a questo Accordo (d'ora in avanti chiamati "i servizi concordati" e le "rotte specificate"). 2. La linea aerea designata da ciascuna Parte Contraente godra' dei seguenti privilegi: a) sorvolare, senza atterrare, il territorio dell'altra Parte Contraente; b) atterrare sul territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali; c) nell'operare sulle rotte specificate, effettuare scali sul territorio dell'altra Parte Contraente sui punti specificati nella Tabella delle Rotte allo scopo di imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati verso altri punti cosi' specificati. 3. Nulla nel paragrafo 2. del presente Articolo dovra' essere interpretato in modo da conferire alla compagnia designata da una Parte Contraente il privilegio di imbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri, merci e posta contro remunerazione o noleggio destinati ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 Designazione e autorizzazione delle compagnie 1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una linea aerea allo scopo di effettuare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Alla ricezione di tale designazione l'altra Parte Contraente dovra', in conformita' con le disposizioni dei paragrafi 3. e 4. del presente Articolo, concedere senza ritardo alla linea aerea l'appropriata autorizzazione operativa. 3. Le Autorita' aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla compagnia designata dall'altra Parte Contraente di presentare adeguata certificazione che essa e' in grado di osservare le condizioni prescritte in base alle leggi ed ai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati alla operazione dei servizi aerei internazionali da tali Autorita' in conformita' con Le disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di rifiutare di concedere l'autorizzazione operativa di cui al paragrafo 2. del presente Articolo o di imporre quelle condizioni che possano sembrare necessarie nell'esercizio da parte di una compagnia designata dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo, qualora detta Parte Contraente non sia soddisfatta che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di quella compagnia sono in possesso della Parte Contraente che ha designato la compagnia o di suoi cittadini. 5. Quando la compagnia di ciascuna Parte Contraente e' stata cosi' designata ed autorizzata, essa puo' cominciare in qualsiasi momento ad operare i servizi concordati, a condizione di conformarsi alle disposizioni applicabili del presente Accordo. 6. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di ritirare la designazione di una compagnia precedentemente autorizzata e di designarne un'altra, a mezzo di notifica scritta all'altra Parte Contraente.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 Revoca o sospensione dei diritti 1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di revocare un'autorizzazione operativa o di sospendere L'esercizio dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo nei riguardi della compagnia designata dall'altra Parte Contraente o di imporre quelle condizioni che sembrano necessarie per l'esercizio di questi diritti in ciascuno dei casi seguenti: a) qualora non sia soddisfatta che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di quella compagnia sono in possesso della Parte Contraente che ha designato la Compagnia o di suoi cittadini; b) qualora quella compagnia manchi di osservare le leggi o i regolamenti della Parte Contraente che ha concesso questi diritti; c) nel caso in cui la compagnia manchi in altro modo di operare in conformita' con le condizioni prescritte in base al presente Accordo. 2. A meno che la revoca immediata, la sospensione o l'imposizione delle condizioni menzionate nel paragrafo l. del presente Articolo sia essenziale al fine di prevenire ulteriori infrazioni di leggi o di regolamenti, tale diritto sara' esercitato soltanto dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 Esenzioni dagli oneri doganali e da altri oneri 1. Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali da parte dell'impresa designata di una Parte Contraente, nonche' il loro normale equipaggiamento, le parti di ricambio compresi i motori, le riserve di carburante e lubrificante e le provviste di bordo di detti aeromobili (inclusi gli alimenti, le bevande ed il tabacco) che sono a bordo di tali aeromobili saranno esentati dall'altra Parte Contraente da ogni tipo di oneri doganali, dai gravami d'ispezione e da ogni altro onere fiscale all'entrata nel territorio dell'altra Parte Contraente, purche' tale normale equipaggiamento e tali altri articoli rimangano a bordo dell'aeromobile. 2. Saranno altresi' esentati dagli stessi oneri doganali e gravami, ad eccezione degli oneri relativi al servizio reso: a) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio, compresi i motori, e l'equipaggiamento normale di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente dall'impresa di navigazione aerea designata dall'altra Parte Contraente e destinati all'uso esclusivo degli aeromobili di detta linea aerea; b) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio compresi i motori e l'equipaggiamento normale di bordo imbarcato nel territorio di ciascuna Parte Contraente sull'aeromobile detta compagnia designata da una Parte Contraente, nel corso dell'operazione di servizi aerei convenuti, nell'ambito dei limiti e delle condizioni stabiliti dalle Autorita' competenti della detta altra Parte Contraente, destinati solo all'uso e consumo di volo. 3. i materiali che fruiscono delle esenzioni dagli oneri doganali e dagli altri oneri fiscali di cui ai precedenti paragrafi non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e dovranno essere riesportati in caso di mancata utilizzazione, a meno che non ne sia autorizzata la cessione ad altra compagnia aerea internazionale o la loro importazione definitiva secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata. 4. Le esenzioni previste dal presente articolo, applicabili anche alla parte dei suddetti materiali usata o consumata durante il sorvolo del territorio della Parte Contraente che concede L'agevolazione, vengono accordate su base di reciprocita' e possono essere subordinate all'osservanza di specifiche formalita' normalmente applicate nel detto territorio, ivi compresi controlli doganali.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 Principi che regolano l'esercizio dei servizi concordati 1. Dovranno esserci pari ed eque opportunita' per la compagnia designata di ciascuna Parte Contraente per operare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia designata di ciascuna Parte Contraente dovra' tenere in considerazione gli interessi della compagnia designata dell'altra Parte Contraente in maniera da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce sull'insieme o su parte delle stesse rotte. 3. I servizi concordati forniti dalla compagnia designata di ciascuna parte Contraente dovranno essere ragionevolmente correlati alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro primario obiettivo la fornitura, a un ragionevole fattore di carico, di una capacita' adeguata a soddisfare le esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti Contraenti. 4. La compagnia designata di una Parte Contraente dovra' presentare per l'approvazione alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente i programmi di volo, comprese le informazioni sul tipo di aeromobile da utilizzarsi, almeno sessanta (60) giorni prima di ciascuna stagione estiva o invernale.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 Tariffe 1. Le tariffe da applicarsi da parte della compagnia di una Parte Contraente per il trasporto verso/da il territorio dell'altra Parte Contraente saranno concordate a livelli ragionevoli, dando il dovuto riguardo a tutti i fattori relativi, compresi il costo dell'operazione, un profitto ragionevole e le tariffe delle altre compagnie. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo dovranno, ove possibile, essere oggetto di consultazioni tra le compagnie designate da ciascuna Parte Contraente. 3. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno quarantacinque (45) giorni prima della data proposta per l'introduzione. in casi particolari tale periodo puo' essere abbreviato, ove sussista un accordo delle predette Autorita'. 4. Tale approvazione puo' essere data per iscritto. Qualora nessuna delle Autorita' aeronautiche abbia espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, la tariffa deve considerarsi approvata. Nel caso di tempo di deposito ridotto, come stabilito nel paragrafo 3, le Autorita' aeronautiche possono concordare che il tempo utile per la notifica di disapprovazione sia inferiore ai trenta (30) giorni. 5. Se una tariffa non puo' essere concordata conformemente al paragrafo 1 del presente accordo o se, durante il periodo previsto al paragrafo 4 del presente articolo, un'Autorita' aeronautica notifica alla controparte la disapprovazione di una tariffa concordata secondo le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, le Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti, previa consultazione con le Autorita' aeronautiche di qualsiasi altro Stato il cui avviso possa essere ritenuto utile, si adopereranno per determinare la tariffa di comune accordo. 6. Se le Autorita' Aeronautiche non si accordano su una tariffa loro sottomessa secondo le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo, ovvero sulla determinazione di una tariffa secondo le disposizioni del presente Articolo, la controversia sara' definita in conformita' alle previsioni dell'Articolo 15 del presente Accordo. 7. Una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni del presente Articolo rimarra' in vigore finche' subentri una nuova tariffa. 8. Nessuna tariffa entrera' in vigore a meno che le Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti abbiano approvata la stessa.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 Leggi e Regolamenti 1. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente relativi all'ingresso, la permanenza o l'uscita dal proprio territorio di un aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale o all'esercizio e navigazione di tale aeromobile, durante la permanenza nel proprio territorio, dovranno essere applicate all'aeromobile della compagnia designata dall'altra Parte Contraente e dovranno essere osservate da detto aeromobile dal momento dell'ingresso fino alla partenza entro i limiti del territorio della prima Parte Contraente. 2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente relativi all'ingresso, la permanenza o l'uscita dal suo territorio, di passeggeri, equipaggio, merce o posta dell'aeromobile, inclusa la normativa relativa all'ingresso, sdoganamento, immigrazione, passaporti, dogane e quarantene dovranno essere osservate da parte o per conto di tali passeggeri, equipaggi, merce e posta delle compagnie aeree dell'altra Parte Contraente dal momento dell'entrata fino all'uscita e mentre si trovano nel territorio della prima Parte Contraente.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 Riconoscimento di Licenze e Certificati 1. Certificati di aeronavigabilita', brevetti di attitudine e licenze rilasciati o convalidati da entrambe le Parti Contraenti dovranno, durante il periodo della loro validita', nel limite delle disposizioni del paragrafo 2. del presente Articolo, essere riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente. 2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, agli scopi del volo sopra il suo territorio, i certificati di aeronavigabilita', brevetti di attitudine o licenze concessi o convalidati per i propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un terzo Stato.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11 Rappresentanza delle Compagnie 1. Ciascuna Parte Contraente concedera' alla compagnia dell'altra Parte Contraente, su base di reciprocita', il diritto di mantenere nei punti specificati di una rotta stabilita sul proprio territorio, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico, scelto tra cittadini di ciascuna o di entrambe le Parti Contraenti che possa essere necessario per le esigenze della compagnia designata. 2. L'impiego di cittadini di Paesi terzi nel territorio di ciascuna Parte Contraente sara' permesso subordinatamente ll'approvazione delle Autorita' competenti. 3. Tutto il personale sopra citato sara' soggetto alle leggi relative all'ammissione ed alla permanenza sul territorio dell'altra Parte Contraente come pure alle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative che si applicano in quel territorio. 4. Il numero di tale personale, stabilito da un accordo fra le compagnie designate, sara' sottoposto per l'approvazione alle competenti Autorita' delle due Parti Contraenti. 5. Ciascuna Parte Contraente fornira' ogni assistenza e facilitazione necessarie ai citati uffici e personale.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12 Sicurezza dell'aviazione 1. In conformita' ai rispettivi diritti e agli impegni assunti in base al diritto internazionale, le Parti Contraenti ribadiscono che costituisce parte integrante del presente Accordo l'obbligazione di salvaguardare, nei rapporti reciproci, la sicurezza dell'aviazione civile dagli atti di interferenza illecita. 2. Le Parti Contraenti si forniranno reciprocamente, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti commessi contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e dell'equipaggio, degli aeroporti e delle attrezzature per il controllo della navigazione aerea, nonche' di qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile. 3. Le Parti Contraenti agiranno in conformita' alle disposizioni della Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata a L'Aja il 16 dicembre 1970, e della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 e il Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti destinati all'aviazione civile internazionale firmata a Montreal il 24 febbraio 1988, aggiunto alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'Aviazione Civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971, nonche' di ogni altra Convenzione sulla sicurezza dell'Aviazione Civile alla quale le Parti possano aver aderito. 4. Le Parti Contraenti, nei toro rapporti reciproci, agiranno in conformita' agli standard della sicurezza aerea nonche', nella misura in cui sono da esse applicati, alle pratiche raccomandate, stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, e qualificate come Annessi alla Convenzione e richiederanno agli operatori degli aeromobili immatricolati nel proprio registro, agli operatori la cui sede principale degli affari o la residenza permanente si trovi nel loro territorio, nonche' agli operatori di aeroporti situati nel loro territorio, di agire in conformita' alle suddette disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione. In questo paragrafo il riferimento agli standard della sicurezza dell'aviazione include qualsiasi differenza notificata dalla Parte Contraente interessata. Ogni Parte Contraente dara' preventiva informazione all'altra Parte Contraente della propria intenzione di notificare qualsiasi differenza relativa a tali standard. 5. Ogni Parte Contraente conviene che a tali operatori di aeromobili possa essere richiesto di osservare le disposizioni sulla sicurezza dell'aviazione che l'altra Parte richieda per l'entrata, l'uscita o la permanenza nell'ambito del territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente prendera' tutte le misure ragionevoli nell'ambito del proprio territorio per la salvaguardia degli aeromobili, per il controllo dei passeggeri, dell'equipaggio, del bagaglio a mano e al seguito, della merce e delle provviste di bordo, prima e durante l'imbarco ed il carico. Ciascuna Parte Contraente considerera' inoltre favorevolmente le richieste di azione dell'altra Parte Contraente volte a ragionevoli misure speciali di sicurezza per fronteggiare una minaccia particolare. 6. Qualora si verifichi un caso o una minaccia di un caso di cattura illecita di aeromobili civili, o un altro atto illecito contro la sicurezza dei passeggeri, degli equipaggi, degli aeromobili, degli aeroporti e delle attrezzature per il controllo della navigazione aerea, le Parti Contraenti si presteranno reciproca assistenza facilitando le comunicazioni ed altre misure appropriate, tese a far cessare tale caso o minaccia dello stesso in modo rapido e sicuro. 7. Qualora una Parte Contraente abbia ragionevoli motivi per credere che l'altra Parte Contraente si sia discostata dalle disposizioni sulla sicurezza dell'aviazione di questo Articolo, la prima Parte Contraente puo' richiedere consultazioni immediate all'altra Parte Contraente. L'impossibilita' di raggiungere un accordo soddisfacente entro quindici (15) giorni dalla data di ricezione di tale richiesta di consultazioni costituira' il presupposto per sospendere o condizionare i diritti di entrambe le Parti Contraenti ai sensi del presente Accordo entro novanta (90) giorni. Quando una situazione di emergenza comportante una immediata minaccia per la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio o dell'aeromobile lo giustifichi e quando l'altra Parte Contraente non abbia adeguatamente adempiuto alle proprie obbligazioni ai sensi dei paragrafi 4 o 5 del presente articolo, una Parte Contraente puo' adottare immediatamente le misure protettive provvisorie appropriate per fronteggiare la minaccia. Qualsiasi misura, adottata ai sensi del presente paragrafo, dovra' essere dismessa non appena l'altra Parte Contraente si sara' conformata alle disposizioni del presente articolo.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13 Vendite del trasporto e Trasferimento dei proventi 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'impresa designata dall'altra Parte Contraente sulla base di reciprocita' il diritto di vendere liberamente in valuta nazionale e/o in divise convertibili i servizi di trasporto aereo, ivi inclusi i servizi supplementari resi, sulle rotte specificate e su tutti gli altri servizi della propria rete e sulle reti delle altre compagnie aeree, sia direttamente sia tramite agenti. 2. L'impresa designata da ciascuna Parte Contraente sara' libera di trasferire effettivamente all'estero senza nessun ritardo o limitazione le eccedenze degli introiti al netto delle spese provenienti dalle vendite del trasporto di passeggeri, merci e posta ivi compresi gli interessi bancari correlati 3. Ciascuna Parte Contraente assicurera' all'impresa designata dell'altra parte Contraente l'effettuazione dei trasferimenti in divise liberamente convertibili in un termine massimo di quarantacinque (45) giorni dalla data della richiesta. A detti trasferimenti dovra' essere applicato il tasso di cambio in vigore alla data della vendita. 4. I privilegi specificati nei paragrafi precedenti saranno concessi soltanto sulla base di stretta reciprocita'. Se una Parte Contraente impone limitazioni o ritardi sui trasferimenti della compagnia designata dall'altra Parte Contraente, quest'ultima avra' titolo a sospendere l'esercizio da parte della compagnia designata della prima Parte Contraente dei diritti specificati nei paragrafi 2. e 3. di questo Articolo. 5. Qualora il sistema di pagamento tra te Parti Contraenti sia disciplinato da un accordo speciale, questo accordo sara' applicato.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14 Consultazioni 1. In uno spirito di stretta cooperazione le Autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti si' consulteranno reciprocamente di volta in volta in vista di assicurare l'applicazione e la soddisfacente osservanza delle norme del presente Accordo e dell'Annesso allegato. 2. Qualora una delle due Parti Contraenti intenda modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa puo' in ogni momento proporre per iscritto tale modifica all'altra Parte Contraente. Consultazioni fra le due Parti Contraenti concernenti tale proposta di modifica possono avvenire sia verbalmente che per iscritto e dovranno iniziare, a meno che non sia altrimenti concordato, entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta fatta da una delle Parti Contraenti. 3. Nel caso in cui ciascuna Parte Contraente consideri opportuno modificare l'Annesso del presente Accordo tale modifica dovra' essere concordata in consultazioni tra le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti. 4. Ogni modifica al presente Accordo in base al paragrafo 2. di questo Articolo entrera' in vigore quando tale modifica sara' stata formalizzata mediante uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici.
Accordo-art. 15
ARTICOLO 15 Risoluzione di Controversie 1. Qualora sorga una controversia tra le Parti Contraenti in merito alla interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in prima istanza cercare di risolverla per mezzo di negoziati. 2. Se le Parti Contraenti non riuscissero mediante negoziati a raggiungere una soluzione, potranno accordarsi per sottoporre la controversia alla decisione di persone od organismi; qualora non riescano ad accordarsi neppure su questo, la controversia sara', su richiesta dell'una o dell'altra Parte, sottoposta alla decisione di un tribunale di tre arbitri, uno da nominarsi da ciascuna Parte Contraente e il terzo da eleggersi dai due arbitri cosi' nominati. Ciascuna Parte Contraente nominera' un arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di ricezione da parte dell'altra di una notifica per mezzo dei canali diplomatici della richiesta di arbitrato della controversia da parte di un tale tribunale, ed il terzo arbitro sara' nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Qualora l'una o l'altra Parte Contraente non riesca a nominare un arbitro entro il periodo specificato o se il terzo arbitro non e' nominato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile su richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente, puo' nominare un arbitro o piu' arbitri come il caso richiede. In tale caso il terzo arbitro dovra' essere un cittadino di un terzo Stato e fungera' come Presidente del tribunale arbitrale. 3. Le Parti Contraenti dovranno conformarsi a qualsiasi decisione emenata in base al paragrafo 2. di questo articolo. 4. Nessuna controversia concernente qualsiasi tipo di imposta doganale ed ogni altro onere fiscale sara' comunque sottoposta alla procedura del tribunale previsto al paragrafo 2. del presente articolo. 5. Nel caso in cui una Parte Contraente non si conformasse alla decisione presa secondo le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, l'altra Parte Contraente potra' limitare, sospendere o revocare tutti i diritti o privilegi che essa ha garantito in base al presente Accordo alla Parte Contraente in difetto. 6. Ciascuna Parte Contraente sopportera' le spese e la remunerazione del proprio arbitro; il compenso del terzo arbitro e le spese necessarie per esso come anche quelle dovute al funzionamento del collegio arbitrale dovranno essere egualmente divise tre le Parti Contraenti.
Accordo-art. 16
ARTICOLO 16 Adattamento alle Convenzioni Multilaterali Nell'eventualita' della conclusione di una Convenzione o Accordo multilaterale riguardante il trasporto aereo al quale entrambe le Parti Contraenti aderiscano, il presente Accordo sara' emendato in modo da conformarsi alle disposizioni di tale Convenzione o Accordo, mediante consultazioni fra le due Parti Contraenti.
Accordo-art. 17
ARTICOLO 17 Fornitura di Statistiche Le autorita' aeronautiche di una Parte Contraente forniranno alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni similari rela- tive al traffico trasportato sui servizi concordati dalle rispettive compagnie designate, per/dal territorio dell'altra Parte Contraente.
Accordo-art. 18
ARTICOLO 18 Registrazione presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale Il presente Accordo e qualsiasi emendamento successivo dovra' essere registrato presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
Accordo-art. 19
ARTICOLO 19 Termine dell'Accordo Ciascuna delle due Parti Contraenti puo' in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la propria decisione di porre termine all'Accordo; tale notifica dovra' essere comunicata simultaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale tramite canali diplomatici. In tale caso l'Accordo avra' termine dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica dall'altra Parte Contraente, a meno che la notifica di porre termine all'accordo sia ritirata di comune accordo prima del termine di detto periodo. In assenza di dichiarazione di ricezione dell'altra Parte Contraente, la notifica dovra' considerarsi come ricevuta 14 giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
Accordo-art. 20
ARTICOLO 20 Entrata in vigore Questo Accordo entrera' in vigore non appena le Parti Contraenti si scambieranno i rispettivi strumenti di ratifica. In fede di quanto sopra, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo. Fatto in duplice esemplare a Skopje il giorno tre del mese di febbraio dell'anno 1997 nelle lingue italiana, macedone e inglese; il testo inglese fara' fede in caso di difformita'. Per il Governo della Per il Governo Repubblica Italiana Macedone Faustino Troni Dimitar Buzlevski Ambasciatore Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Annesso
ANNESSO TABELLA DELLE ROTTE SEZIONE 1 Rotte da operarsi da parte della linea aerea designata dal Governo della Repubblica Italiana: Punti in Italia - Skopje - un punto oltre in Europa. SEZIONE 2 Rotte da operarsi da parte della linea aerea designata dal Governo Macedone: Punti nel territorio macedone - Roma - un punto oltre in Europa. Note: 1) La linea aerea di ciascuna Parte Contraente potra' su uno o tutti i voli omettere lo scalo al punto oltre sopra menzionato. 2) Nessun diritto di traffico di quinta liberta' sara' esercitato da/per il punto oltre da parte di entrambe le linee aeree designate.
Agreement
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Normattiva
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