LEGGE 7 giugno 1999, n. 217

Type Legge
Publication 1999-06-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 6-7-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo macedone sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Skopje il 3 febbraio 1997.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 dn. 126 data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Accordo-art. 1

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO MACEDONE SUI SERVIZI AEREI Il Governo della Repubblica italiana ed Il Governo macedone d'ora In avanti nel presente Accordo chiamati "Parti Contraenti" essendo parti della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; desiderando concludere un Accordo allo scopo di disciplinare i servizi aerei tra i due Paesi: fo on hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Per le finalita' del presente Accordo, a meno che il contesto disponga altrimenti: a) il termine "Convenzione" significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 ed include qualsiasi Annesso adottato in base all'Articolo 90 della Convenzione ed ogni emendamento degli Annessi o Convenzione in base agli Articoli 90 e 94 (a) di quest'ultima nella misura in cui quegli Annessi ed emendamenti siano entrati in vigore o siano stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti; b) il termine "Autorita' aeronautiche" significa: nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, ed ogni persona o ente autorizzato a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce; nel caso del Governo macedone, il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni Direzione dell'Aviazione Civile ed ogni persona o ente autorizzato a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce; c) il termine "linea aerea designata" significa una compagnia aerea che e' stata designata ed autorizzata in conformita' con l'Articolo 4 di questo Accordo; d) il termine "territorio" riferito ad uno Stato ha il significato assegnatogli dall'Articolo 2 della Convenzione; e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "linea aerea" e "scali non commerciali" hanno rispettivamente i significati assegnati loro dall'Articolo 96 della Convenzione; f) per le finalita' dei seguenti paragrafi, il termine "tariffa" ha il significato del prezzo da pagarsi per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni in base alle quali quei prezzi si applicano, ivi inclusi i prezzi e le condizioni di agenzia ed altri servizi ausiliari con esclusione di remunerazione e condizioni per il trasporto di posta.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2 Applicazione della Convenzione di Chicago Le disposizioni di questo Accordo saranno conformi alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai servizi aerei internazionali.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3 Concessione dei Diritti 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di istituire ed effettuare i servizi aerei sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte allegata a questo Accordo (d'ora in avanti chiamati "i servizi concordati" e le "rotte specificate"). 2. La linea aerea designata da ciascuna Parte Contraente godra' dei seguenti privilegi: a) sorvolare, senza atterrare, il territorio dell'altra Parte Contraente; b) atterrare sul territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali; c) nell'operare sulle rotte specificate, effettuare scali sul territorio dell'altra Parte Contraente sui punti specificati nella Tabella delle Rotte allo scopo di imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati verso altri punti cosi' specificati. 3. Nulla nel paragrafo 2. del presente Articolo dovra' essere interpretato in modo da conferire alla compagnia designata da una Parte Contraente il privilegio di imbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri, merci e posta contro remunerazione o noleggio destinati ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4 Designazione e autorizzazione delle compagnie 1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una linea aerea allo scopo di effettuare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Alla ricezione di tale designazione l'altra Parte Contraente dovra', in conformita' con le disposizioni dei paragrafi 3. e 4. del presente Articolo, concedere senza ritardo alla linea aerea l'appropriata autorizzazione operativa. 3. Le Autorita' aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla compagnia designata dall'altra Parte Contraente di presentare adeguata certificazione che essa e' in grado di osservare le condizioni prescritte in base alle leggi ed ai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati alla operazione dei servizi aerei internazionali da tali Autorita' in conformita' con Le disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di rifiutare di concedere l'autorizzazione operativa di cui al paragrafo 2. del presente Articolo o di imporre quelle condizioni che possano sembrare necessarie nell'esercizio da parte di una compagnia designata dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo, qualora detta Parte Contraente non sia soddisfatta che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di quella compagnia sono in possesso della Parte Contraente che ha designato la compagnia o di suoi cittadini. 5. Quando la compagnia di ciascuna Parte Contraente e' stata cosi' designata ed autorizzata, essa puo' cominciare in qualsiasi momento ad operare i servizi concordati, a condizione di conformarsi alle disposizioni applicabili del presente Accordo. 6. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di ritirare la designazione di una compagnia precedentemente autorizzata e di designarne un'altra, a mezzo di notifica scritta all'altra Parte Contraente.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5 Revoca o sospensione dei diritti 1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di revocare un'autorizzazione operativa o di sospendere L'esercizio dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo nei riguardi della compagnia designata dall'altra Parte Contraente o di imporre quelle condizioni che sembrano necessarie per l'esercizio di questi diritti in ciascuno dei casi seguenti: a) qualora non sia soddisfatta che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di quella compagnia sono in possesso della Parte Contraente che ha designato la Compagnia o di suoi cittadini; b) qualora quella compagnia manchi di osservare le leggi o i regolamenti della Parte Contraente che ha concesso questi diritti; c) nel caso in cui la compagnia manchi in altro modo di operare in conformita' con le condizioni prescritte in base al presente Accordo. 2. A meno che la revoca immediata, la sospensione o l'imposizione delle condizioni menzionate nel paragrafo l. del presente Articolo sia essenziale al fine di prevenire ulteriori infrazioni di leggi o di regolamenti, tale diritto sara' esercitato soltanto dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6 Esenzioni dagli oneri doganali e da altri oneri 1. Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali da parte dell'impresa designata di una Parte Contraente, nonche' il loro normale equipaggiamento, le parti di ricambio compresi i motori, le riserve di carburante e lubrificante e le provviste di bordo di detti aeromobili (inclusi gli alimenti, le bevande ed il tabacco) che sono a bordo di tali aeromobili saranno esentati dall'altra Parte Contraente da ogni tipo di oneri doganali, dai gravami d'ispezione e da ogni altro onere fiscale all'entrata nel territorio dell'altra Parte Contraente, purche' tale normale equipaggiamento e tali altri articoli rimangano a bordo dell'aeromobile. 2. Saranno altresi' esentati dagli stessi oneri doganali e gravami, ad eccezione degli oneri relativi al servizio reso: a) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio, compresi i motori, e l'equipaggiamento normale di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente dall'impresa di navigazione aerea designata dall'altra Parte Contraente e destinati all'uso esclusivo degli aeromobili di detta linea aerea; b) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio compresi i motori e l'equipaggiamento normale di bordo imbarcato nel territorio di ciascuna Parte Contraente sull'aeromobile detta compagnia designata da una Parte Contraente, nel corso dell'operazione di servizi aerei convenuti, nell'ambito dei limiti e delle condizioni stabiliti dalle Autorita' competenti della detta altra Parte Contraente, destinati solo all'uso e consumo di volo. 3. i materiali che fruiscono delle esenzioni dagli oneri doganali e dagli altri oneri fiscali di cui ai precedenti paragrafi non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e dovranno essere riesportati in caso di mancata utilizzazione, a meno che non ne sia autorizzata la cessione ad altra compagnia aerea internazionale o la loro importazione definitiva secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata. 4. Le esenzioni previste dal presente articolo, applicabili anche alla parte dei suddetti materiali usata o consumata durante il sorvolo del territorio della Parte Contraente che concede L'agevolazione, vengono accordate su base di reciprocita' e possono essere subordinate all'osservanza di specifiche formalita' normalmente applicate nel detto territorio, ivi compresi controlli doganali.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7 Principi che regolano l'esercizio dei servizi concordati 1. Dovranno esserci pari ed eque opportunita' per la compagnia designata di ciascuna Parte Contraente per operare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia designata di ciascuna Parte Contraente dovra' tenere in considerazione gli interessi della compagnia designata dell'altra Parte Contraente in maniera da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce sull'insieme o su parte delle stesse rotte. 3. I servizi concordati forniti dalla compagnia designata di ciascuna parte Contraente dovranno essere ragionevolmente correlati alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro primario obiettivo la fornitura, a un ragionevole fattore di carico, di una capacita' adeguata a soddisfare le esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti Contraenti. 4. La compagnia designata di una Parte Contraente dovra' presentare per l'approvazione alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente i programmi di volo, comprese le informazioni sul tipo di aeromobile da utilizzarsi, almeno sessanta (60) giorni prima di ciascuna stagione estiva o invernale.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8 Tariffe 1. Le tariffe da applicarsi da parte della compagnia di una Parte Contraente per il trasporto verso/da il territorio dell'altra Parte Contraente saranno concordate a livelli ragionevoli, dando il dovuto riguardo a tutti i fattori relativi, compresi il costo dell'operazione, un profitto ragionevole e le tariffe delle altre compagnie. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo dovranno, ove possibile, essere oggetto di consultazioni tra le compagnie designate da ciascuna Parte Contraente. 3. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno quarantacinque (45) giorni prima della data proposta per l'introduzione. in casi particolari tale periodo puo' essere abbreviato, ove sussista un accordo delle predette Autorita'. 4. Tale approvazione puo' essere data per iscritto. Qualora nessuna delle Autorita' aeronautiche abbia espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, la tariffa deve considerarsi approvata. Nel caso di tempo di deposito ridotto, come stabilito nel paragrafo 3, le Autorita' aeronautiche possono concordare che il tempo utile per la notifica di disapprovazione sia inferiore ai trenta (30) giorni. 5. Se una tariffa non puo' essere concordata conformemente al paragrafo 1 del presente accordo o se, durante il periodo previsto al paragrafo 4 del presente articolo, un'Autorita' aeronautica notifica alla controparte la disapprovazione di una tariffa concordata secondo le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, le Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti, previa consultazione con le Autorita' aeronautiche di qualsiasi altro Stato il cui avviso possa essere ritenuto utile, si adopereranno per determinare la tariffa di comune accordo. 6. Se le Autorita' Aeronautiche non si accordano su una tariffa loro sottomessa secondo le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo, ovvero sulla determinazione di una tariffa secondo le disposizioni del presente Articolo, la controversia sara' definita in conformita' alle previsioni dell'Articolo 15 del presente Accordo. 7. Una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni del presente Articolo rimarra' in vigore finche' subentri una nuova tariffa. 8. Nessuna tariffa entrera' in vigore a meno che le Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti abbiano approvata la stessa.

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9 Leggi e Regolamenti 1. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente relativi all'ingresso, la permanenza o l'uscita dal proprio territorio di un aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale o all'esercizio e navigazione di tale aeromobile, durante la permanenza nel proprio territorio, dovranno essere applicate all'aeromobile della compagnia designata dall'altra Parte Contraente e dovranno essere osservate da detto aeromobile dal momento dell'ingresso fino alla partenza entro i limiti del territorio della prima Parte Contraente. 2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente relativi all'ingresso, la permanenza o l'uscita dal suo territorio, di passeggeri, equipaggio, merce o posta dell'aeromobile, inclusa la normativa relativa all'ingresso, sdoganamento, immigrazione, passaporti, dogane e quarantene dovranno essere osservate da parte o per conto di tali passeggeri, equipaggi, merce e posta delle compagnie aeree dell'altra Parte Contraente dal momento dell'entrata fino all'uscita e mentre si trovano nel territorio della prima Parte Contraente.

Accordo-art. 10

ARTICOLO 10 Riconoscimento di Licenze e Certificati 1. Certificati di aeronavigabilita', brevetti di attitudine e licenze rilasciati o convalidati da entrambe le Parti Contraenti dovranno, durante il periodo della loro validita', nel limite delle disposizioni del paragrafo 2. del presente Articolo, essere riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente. 2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, agli scopi del volo sopra il suo territorio, i certificati di aeronavigabilita', brevetti di attitudine o licenze concessi o convalidati per i propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un terzo Stato.

Accordo-art. 11

ARTICOLO 11 Rappresentanza delle Compagnie 1. Ciascuna Parte Contraente concedera' alla compagnia dell'altra Parte Contraente, su base di reciprocita', il diritto di mantenere nei punti specificati di una rotta stabilita sul proprio territorio, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico, scelto tra cittadini di ciascuna o di entrambe le Parti Contraenti che possa essere necessario per le esigenze della compagnia designata. 2. L'impiego di cittadini di Paesi terzi nel territorio di ciascuna Parte Contraente sara' permesso subordinatamente ll'approvazione delle Autorita' competenti. 3. Tutto il personale sopra citato sara' soggetto alle leggi relative all'ammissione ed alla permanenza sul territorio dell'altra Parte Contraente come pure alle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative che si applicano in quel territorio. 4. Il numero di tale personale, stabilito da un accordo fra le compagnie designate, sara' sottoposto per l'approvazione alle competenti Autorita' delle due Parti Contraenti. 5. Ciascuna Parte Contraente fornira' ogni assistenza e facilitazione necessarie ai citati uffici e personale.

Accordo-art. 12

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