Entrata in vigore della legge: 3-7-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ratifica ed esecuzione
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto finale della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995.
2.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui al comma 1, di seguito denominata "Convenzione", a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
Cooperazione amministrativa
Art. 3
Proposizione dell'azione in Italia
Art. 4
Indennizzo
1.Il tribunale, nel disporre la restituzione o il ritorno del bene culturale, puo' liquidare, a domanda del possessore che si sia costituito in giudizio, un indennizzo determinato anche in base a criteri equitativi.
2.Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto interessato deve provare di aver acquisito il possesso del bene in buona fede.
3.Il mancato pagamento dell'indennizzo determina a favore del possessore il diritto di ritenzione di cui all'articolo 1152 del codice civile.
Nota all'art. 4: - L'art. 1152 del codice civile cosi' recita: "Art. 1152 (Ritenzione a favore del possessore di buona fede). 1. Il possessore di buona fede puo' ritenere la cosa finche' non gli siano corrisposte le indennita' dovute, purche' queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti. 2. Egli ha lo stesso diritto finche' non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorita' giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente".
Art. 5
Proposizione della richiesta negli Stati contraenti
1.La richiesta di restituzione dei beni culturali rubati e' formulata, dinanzi all'autorita' indicata dallo Stato contraente a norma dell'articolo 16 della Convenzione, dalla persona offesa che ne informa il Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2.Qualora i beni rubati siano sottoposti alla disciplina prevista dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ovvero dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, la richiesta di restituzione puo' essere altresi' formulata dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.
3.La richiesta di ritorno dei beni culturali illecitamente esportati e' formulata esclusivamente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.
Note all'art. 5: - La legge 1 giugno 1939, n. 1089, reca: "Tutela delle cose d'interesse artistico". - Il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".
Art. 6
Custodia, consegna o acquisizione del bene
1.Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede alla custodia del bene di cui abbia ottenuto la restituzione o il ritorno sino alla consegna all'avente diritto.
2.La consegna del bene e' subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione o di ritorno e per la custodia del bene.
3.Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero per i beni e le attivita' culturali da' notizia del provvedimento di restituzione o di ritorno mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e con altra forma di pubblicita'.
4.Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cui al comma 3, il bene e' acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio centrale del Ministero per i beni e le attivita' culturali, sentiti il comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico.
Art. 7
Rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea
1.Le disposizioni della Convenzione e della presente legge non si applicano nei rapporti con gli Stati contraenti membri dell'Unione europea regolati dalla direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, e successive modificazioni.
Art. 8
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1999 ed in lire 1.075 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Acte final
Parte di provvedimento in formato grafico
Atto finale