DECRETO 6 maggio 1999, n. 227
Entrata in vigore del decreto: 30-7-1999
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il quale prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari;
Visto l'articolo 45, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un calcolo di normalita' dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonche' le modalita' per la compilazione della tabella da allegare al certificato sul rendiconto della gestione;
Considerato che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, gli enti strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni del personale, nonche' ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi;
Sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M.;
Sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali;
Visto il parere espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 novembre 1998;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizione dei parametri obiettivi per le province
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (in Gazzetta Ufficiale, 12 settembre 1988, n. 214, s.o.) recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; "Art. 45. Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie. - 1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari. Il certificato e' quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un calcolo di normalita' dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonche' le modalita' per la compilazione della tabella di cui al comma 1. 3. Il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, individuati ai sensi del comma 1, e' esercitato, prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilita' finanziaria, dalla commissione di ricerca per la finanza locale, di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, ora denominata commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Sono abrogati gli articoli 328 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche, il comma 7 dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni del presente comma. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a rideterminare la composizione ed il funzionamento della predetta commissione in relazione agli ulteriori compiti ad essa attribuiti. 4. Gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, come individuati al comma 1, nonche' quelli che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che: a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare; b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento. c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente." Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) e' il seguente: "Art. 37. (Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio) - 1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 36, comma 2, o con diversa periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti locali riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purche' sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita'; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 35, nei limiti degli accertati e dimostrati utilita' ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 2. Per il pagamento l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 36, comma 3, l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 44 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilita' di utilizzare altre risorse.".
Art. 2
Definizione dei parametri obiettivi per i comuni
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, v. in nota all'art. 1.
Art. 3
Definizione dei parametri obiettivi per le comunita' montane
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, v. in nota all'art. 1.
Art. 4
Modalita' per la compilazione della tabella dei parametri
1.Ai fini della compilazione delle tabelle allegate al presente decreto, che contengono i parametri definiti nei precedenti articoli 1, 2 e 3, i comuni, le province e le comunita' montane utilizzano i dati del relativo rendiconto approvato.
2.Ai fini della definizione del valore dei parametri, per entrate si intende il valore relativo agli accertamenti definitivi della gestione di competenza e per spese il valore relativo agli impegni definitivi della gestione di competenza.
3.La tabella, del formato di cm 21 times 29,7, deve essere redatta in ogni sua parte, senza aggiunte od omissioni, mediante macchina da scrivere o mezzo equivalente. La tabella e' sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario.
p. Il Ministro: Vigneri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1999
Registro n. 2 Interno, foglio n. 267
Allegato
ALLEGATO A CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 1998-2000 CODICE ENTE -- -- -- -- -- -- -- -- -- PROVINCIA DI Approvazione rendiconto dell'esercizio ................ delibera n. ............... del ........................ SI NO Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie 1) Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese, desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa; SI NO 2) Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi ai trasferimenti erariali, superiori al 15 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III; SI NO 3) Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti superiori al 37 per cento delle spese di cui al titolo I della spesa; SI NO 4) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge; SI NO 5) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento; SI NO 6) Volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III, inferiore al 9 per cento; SI NO 7) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 45 per cento; SI NO 8) Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 13 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III. SI NO Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativocontabili dell'ente. Bollo IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Sig. .......)
Allegato B
ALLEGATO B CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 1998-2000 CODICE ENTE -- -- -- -- -- -- -- -- -- COMUNE DI PROVINCIA DI Approvazione rendiconto dell'esercizio ................ delibera n. ............... del ........................ SI NO Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie 1) Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese, desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa; SI NO 2) Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi all'I.C.I. ed ai trasferimenti erariali, superiori al 21 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III; SI NO 3) Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I della spesa; SI NO 4) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge; SI NO 5) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento; SI NO 6) Volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III, inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, inferiore al 32 per i comuni con oltre 250000 abitanti; SI NO 7) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, superiore al 44 per cento per i comuni con oltre 250000 abitanti; SI NO 8) Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III. SI NO Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativocontabili dell'ente. Bollo IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Sig. .......)
all. 3 - art. 1
ALLEGATO C CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE COMUNITA' MONTANE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 1998-2000 CODICE ENTE -- -- -- -- -- -- -- -- -- COMUNITA' MONTANA DI _______ PROVINCIA DI _________ Approvazione rendiconto dell'esercizio ................ delibera n. ............... del ........................ SI NO Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie 1) Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese, desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa; SI NO 2) Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi ai trasferimenti erariali, superiori al 37 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I e II; SI NO 3) Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti superiori al 39 per cento delle spese di cui al titolo I della spesa; SI NO 4) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge; SI NO 5) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento; SI NO 6) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 57 per cento; SI NO 7) Volume complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore all'8 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I e II. SI NO Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativocontabili dell'ente. SI NO Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativocontabili dell'ente. Bollo IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Sig. .......)
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)