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LEGGE 13 luglio 1999, n. 225

Current text a fecha 1999-07-14

Entrata in vigore della legge: 15-7-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Avvertenza: Il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 15 maggio 1999. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 72. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 23 luglio 1999.

Art. 2

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 luglio 1999 CIAMPI D'Alema , Presidente del Consiglio dei Ministri Russo Jervolino , Ministro dell'interno Cardinale , Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1999, N. 131. Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: "Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' aggiunto il seguente comma: "5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate". Art. 1-ter. - 1. All'articolo 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali". Art. 1-quater. - 1. All'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: "Nell'ambito delle stesse disponibilita' complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti"". All'articolo 2: al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai fini della remunerazione delle prestazioni per turnazioni e reperibilita' del personale dell'Amministrazione civile dell'interno rese anche in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento di consultazioni elettorali, il fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 31 del Contratto collettivo di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, e' integrato, per il solo anno 1999, dell'importo di lire 750 milioni"; al secondo periodo, le parole: "Ministero medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero di grazia e giustizia". Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1. Il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, e' attribuito per l'anno 1999 alle province ed ai comuni interessati nella misura del 40 per cento. 2. Il Ministero dell'interno comunica alle province ed ai comuni i contributi ordinari loro spettanti per l'anno 1999, a seguito dell'applicazione del comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sulla base delle predette comunicazioni le province ed i comuni provvedono alle necessarie variazioni di bilancio. 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 40.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.