LEGGE 21 luglio 1999, n. 236

Type Legge
Publication 1999-07-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 25-7-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonche' per la regolarizzazione contributiva in agricoltura, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Avvertenza: Il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1999. A norma dell'art. 15, comm 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 18. Data a Roma, addi' 21 luglio 1999 CIAMPI D'Alema , Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani , Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato De Castro , Ministro per le politiche agricole Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1999, N. 148. All'articolo 1: il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole: ''non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998''"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: ''in 20 rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 1999 secondo modalita' fissate dagli enti stessi'' sono sostituite dalle seguenti: ''in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalita' fissate dagli enti stessi''"; dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1 aprile 2000. 2-ter. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 marzo 2000". Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le parole: "e in materia di igiene dei prodotti alimentari".

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