DECRETO 10 giugno 1999, n. 239
IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, recante: "Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche as similate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed in particolare l'articolo 9;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Rilevato che l'articolo 24 del decreto legislativo n. 367 del 1996, come modificato ed integrato dall'articolo 4, comma 2, dall'articolo 6, comma 1, lettera g) e dall'articolo 8, comma 5, del citato decreto legislativo n. 134 del 1998, prescrive di determinare i criteri di ripartizione della quota del FUS - Fondo unico dello spettacolo, destinata alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, secondo i principi dal medesimo articolo indicati;
Sentito il parere della conferenza Statoregioni e province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella riunione del 21 gennaio 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 aprile 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, effettuata con nota 2 giugno 1999, prot. n. 11221;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Criteri generali
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante: "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1996, n. 161. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250. - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possonoessere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessitadi apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante: "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1967, n. 233. - La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante: "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1985, n. 104. - Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, recante "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1995, n. 77. - Per il titolo del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (v. nota al titolo). - Il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1998, n. 105. - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 (Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, n. 19, 29 gennaio 1998, n. 20 e 23 aprile 1998, n. 134), e' il seguente: "Art. 9 (Commissione consultiva per la musica). - 1. La commissione consultiva per la musica, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di musica, nei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi: a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800; b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni liricosinfoniche, in conseguenza della valutazione qualitativa del programma di attivita'; c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore delle composizioni operistiche e concertistiche, in favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonche' di orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente: "Art. 12. - La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1, deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1". - Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e' il seguente: "Art. 24 (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione dellaquota del Fondo unico dello spettacolo destinato alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sono determinati dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Statoregioni. I criteri hanno efficacia per tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 1998. 2. I criteri vengono determinati sulla base dei seguenti principi: a) ininfluenza della trasformazione in fondazione, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dalla successiva lettera e); b) misura dei trasferimenti ricevuti in passato; c) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attivita' di ciascuno degli enti o delle fondazioni con proiezione triennale; d) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi comederivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali sono previamente definiti tenendo conto della peculiaritadei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e laboratori di costruzione scenotecnica e costituiscono elemento del piano economico finanziario triennale di cui all'art. 6, lettera c); e) considerazione della entita' della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione. 3. Gli elementi indicati alla lettera c), del comma 2, dovrannoessere valutati secondo criteri oggettivi, collegati a meccanismi distandardizzazione di costi e di determinazione di indicatori di rilevazione. 4. Gli elementi indicati alla lettera e), del comma 2, sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico dello spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 25 del presente decreto. 5. La somma corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota predetta, e' determinata in percentuale sulla quota del Fondo unico dello spettacolo, in misura non modificabile per almeno tre anni". - Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "2. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le fondazioni non presentano partecipazione di privati, ovvero la medesima e' inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione dell'attivita' della fondazione, il contributo erogato dallo Stato non puo' subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano". - Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera g), del citato decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, e' il seguente: " g) nel comma 1, dell'art. 24, le parole: ''agli enti lirici'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);'' ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: ''I criteri hanno efficacia per tre anni, a decorrere dal 1 gennaio l998.''". - Il testo dell'art. 8, comma 5, del citato decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, e' il seguente: "5. Al fine del calcolo delle percentuali di cui all'art. 25, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la percentuale delle tessere nominative e dei biglietti gratuiti, non corrispondenti a casi espressamente previsti dalla legge, non puo' superare complessivamente il cinque per cento dei posti disponibili, ragguagliata a ciascuna categoria di essi. Il rispetto della predetta percentuale e' condizione per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, vedi note alle premesse.
Art. 2
Percentuali di ripartizione
Art. 3
Indicatori di rilevazione della produzione
1.Ai fini della rilevazione della produzione, sono definiti appositi indicatori di rilevazione, individuati con riferimento ai diversi tipi di manifestazioni, tenute nel triennio precedente a quello di determinazione della quota del fondo, quali la lirica sia con impiego fino a 100 elementi sia oltre tale numero, il balletto con o senza orchestra, i concerti sinfonicocorali, i concerti sinfonici, i concerti da camera con impiego di almeno dodici orchestrali, le opere in forma di concerto.
2.Gli indicatori di rilevazione di cui al comma 1 sono espressi in punteggi da attribuire alla produzione, con riferimento a ciascuna singola rappresentazione o esecuzione, nelle seguenti misure: punti 10 per lirica con impiego di oltre 100 elementi, punti 6,5 per la lirica con impiego fino a 100 elementi, punti 4 per il balletto con orchestra, punti 2 per il balletto con musica registrata, punti 2,5 per i concerti sinfonicocorali, punti 2 per i concerti sinfonici, punti 1 per i concerti da camera con impiego di almeno 12 orchestrali. Per le manifestazioni costituite da opere in forma di concerto, il corrispondente punteggio e' ridotto alla meta'; per le manifestazioni costituite da abbinamento di composizioni anche di tipo diverso, il punteggio attribuito a ciascuna composizione e' pari al 50 per cento di quello previsto per la manifestazione corrispondente. Il punteggio attribuito al balletto con orchestra o con musica registrata e' ulteriormente aumentato di 1 punto, per le rappresentazioni effettuate con il proprio corpo di ballo stabile o utilizzando il corpo di ballo di altre fondazioni.
3.Per l'attivita' concertistica della fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia i punteggi stabiliti nel comma 2 sono aumentati del 50 per cento. I punteggi attribuiti alle manifestazioni effettuate dalla fondazione Arena di Verona sono ridotti della meta'.
4.Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'entita' della produzione della fondazione, sia nel suo valore complessivo, sia con riferimento a ciascun tipo di manifestazione, non puo' essere inferiore a quella del triennio precedente.
Art. 4
Riparto delle quote
1.La quota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' assegnata a ciascuna fondazione sulla base della percentuale media ricavata dalla misura dei contributi ad essa assegnati in via ordinaria a valere sul Fondo unico dello spettacolo nell'ultimo triennio, con esclusione dei contributi finalizzati al sostegno dell'attivita' all'estero eventualmente erogati.
2.La quota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' ripartita in base alle percentuali ricavate dal rapporto tra il numero dei punti dell'attivita' triennale a pagamento realizzati da ciascuna fondazione e la somma totale dei punti ottenuti sommando i dati numerici delle fondazioni. L'attivita' e' dimostrata mediante la documentazione prevista dalle leggi tributarie vigenti, ovvero mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
3.La quota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), relativa alla valutazione degli aspetti qualitativi dell'attivita' triennale, e' ripartita su parere della Commissione consultiva per la musica, e su parere della Commissione consultiva per la danza, limitatamente a tale ultima attivita'; il parere e' espresso considerando anche quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto. Le commissioni possono definire, in base al proprio giudizio sugli aspetti qualitativi, una misura del contributo non superiore o non inferiore del 20 per cento rispetto a quella che sarebbe erogata in base alla percentuale gia' definita ai sensi del comma 2.
4.La quota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), relativa alla considerazione degli organici funzionali e dei relativi costi, e' ripartita in base alle percentuali ricavate dal rapporto tra il costo sostenuto dalla singola fondazione e il totale dei costi sostenuti dalle fondazioni. Sono considerati gli organici funzionali approvati dall'amministrazione vigilante fino all'anno l998.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), e' il seguente: "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni". - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative), e' il seguente: "Art. 1 (Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Oltre ai casi previsti dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualita' personali: a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato; c) stato di disoccupazione; qualita' di pensionato e categoria di pensione; qualita' di studente o di casalinga; d) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958; g) di non aver riportato condanne penali; h) qualita' di vivenza a carico; i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile. 2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'universita', quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicita' del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento". - Il testo dell'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e' il seguente: "Art. 17 (Conservazione dei diritti). - 1. I diritti e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari sono conservati quando le fondazioni: a) abbiano assunto l'impegno di inserire nei programmi annuali di attivita' artistica opere di compositori nazionali; b) abbiano assunto l'impegno di prevedere incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori; c) abbiano assunto l'impegno di coordinare la propria attivita' con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali; d) abbiano previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari".
Art. 5
Partecipazione dei privati
1.La partecipazione dei privati, da considerare ai sensi degli articoli 24, comma 2, lettera e), e 25 del decreto e' rappresentata dagli apporti al patrimonio ed alla gestione della fondazione, da parte di tutti i soggetti diversi dai partecipanti pubblici obbligatori, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto.
2.Sulla quota del fondo, spettante alla singola fondazione in base al presente regolamento, e' operata una riduzione nella misura del 5 per cento della somma complessivamente ottenuta dalla medesima fondazione, quale apporto al patrimonio e contributo alla gestione. La riduzione e' operata in somme identiche per ciascuno degli anni del triennio successivo a quello di adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, ovvero per gli enti che si siano trasformati prima dell'entrata in vigore di tale decreto legislativo, per ciascuno degli anni del triennio successivo all'approvazione della trasformazione in fondazione.
3.Gli importi derivanti dalla riduzione della quota ai sensi del comma 2, nonche' gli importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, sono destinati al sostegno delle altre attivita' musicali e di danza, destinatarie di contributi ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 24, comma 2, lettera e), del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, vedi nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e' il seguente: "Art. 25 (Disposizioni tributarie). - 1. Restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni di cui all'art. 2, del presente decreto, nonche' dei soggetti ivi previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera cquinquies), e 110 -bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 2. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui e' pubblicato il decreto di cui all'art. 8, e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera cquinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato al 30 per cento. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti tre periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore. 3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate dal presente decreto sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato. 4. Le erogazioni liberali ricevute dalle fondazioni, non sono soggette all'imposta sugli spettacoli. 5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente decreto nell'esercizio di attivita' commerciali, anche occasionali, svolte in conformita' agli scopi istituzionali, ovvero di attivita' accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformita' agli scopi istituzionali le attivita' il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o piu' degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attivita' poste in essere in diretta connessione con le attivita' istituzionali o quale loro strumento di finanziamento". - Il testo dell'art. 12, comma 2, del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e' il seguente: "2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attivita' della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorita' di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti e' attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio". - Il testo dell'art. 4, comma 3, del citato decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, e' il seguente: "3. Lo statuto e' eventualmente modificato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, e' dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si applica l'art. 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'art. 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione". - Per il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, vedi nelle note alle premesse. - Per il testo della legge 20 aprile 1985, n. 163, vedi nelle note alle premesse.
Art. 6
Procedimento di erogazione
1.Le fondazioni sono tenute a presentare entro il termine del 15 ottobre dell'ultimo anno di ogni triennio i progetti e i programmi di attivita', corredati di dati ed elementi necessari per l'applicazione dell'articolo 4, con proiezione triennale, ed a comunicare il costo dell'organico funzionale derivante dal contratto collettivo nazionale vigente.
2.Il Dipartimento provvede ad acquisire i pareri delle Commissioni consultive per la musica e per la danza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 10 novembre e, nei trenta giorni successivi, definisce le percentuali di riparto di cui all'articolo 4.
3.Il contributo e' erogato, per ciascun anno, in due rate, salvo diversa disposizione di legge. La prima rata, pari all'80 per cento della quota del fondo spettante alla fondazione, e' erogata entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento; la seconda rata e' erogata entro il 31 ottobre del medesimo anno. Per il primo anno del triennio, nel caso in cui alla data del 28 febbraio non siano stati determinati i criteri di riparto, la quota e' determinata con riferimento all'ultimo anno del triennio precedente.
4.L'erogazione della prima rata e' subordinata alla presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e del relativo programma di attivita'. Anche ai fini del comma 3, le fondazioni presentano il bilancio consuntivo di ciascun anno entro il 30 giugno dell'anno successivo, accompagnato da una relazione sull'attivita' svolta, con riferimento sia a quanto previamente dichiarato, ai sensi comma 1, sia a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto.
5.L'accertamento, a consuntivo di esercizio, di attivita' annuale inferiore a quella valutata in sede di riparto comporta riduzione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), in misura proporzionale alla percentuale di flessione dell'attivita'.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e' il seguente: "Art. 17. - 1. I diritti e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari sono conservati quando le fondazioni: a) abbiano assunto l'impegno di inserire nei programmi annuali di attivita' artistica opere di compositori nazionali; b) abbiano assunto l'impegno di prevedere incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori; c) abbiano assunto l'impegno di coordinare la propria attivita' con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali; d) abbiano previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari. 2. Le fondazioni conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all'ente prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura; continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprieta' comunale, o comunque pubblica, attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di particolare importanza eventualmente riconosciuta all'ente originario".
Art. 7
Ingressi gratuiti
1.Il mancato rispetto, riferito a singolo spettacolo, ed a ciascun ordine di posti, della percentuale del 5 per cento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, comporta, nel caso di prima violazione, la riduzione del contributo statale dell'anno di riferimento in misura pari a dieci volte l'importo dei biglietti elargiti oltre la percentuale di legge; nel caso di seconda violazione, la somma e' raddoppiata.
2.Le somme di cui al comma 1, sono recuperate, nel caso in cui vi sia gia' stata completa erogazione del contributo annuale, a valere sul contributo statale dell'anno immediatamente successivo.
3.In caso di ulteriore violazione, oltre quanto previsto dal comma 1, nel medesimo o in successivo esercizio, non si fa luogo ad erogazione del contributo spettante alla fondazione per l'anno successivo a quello in cui l'evento si e' verificato.
5.Nel caso di cui alla lettera b), del comma 4, il verbale costituisce atto di definitivo accertamento della violazione; nel caso di cui alla lettera a), del comma 4, il Ministero contesta la violazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione e provvede nei successivi sessanta giorni. La fondazione puo' presentare proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla contestazione.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 8, comma 5, del citato decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, vedi nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e' il seguente: "Art. 14. - 1. I diritti e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari sono conservati quando le fondazioni: a) abbiano assunto l'impegno di inserire nei programmi annuali di attivita' artistica opere di compositori nazionali; b) abbiano assunto l'impegno di prevedere incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori; c) abbiano assunto l'impegno di coordinare la propria attivita' con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali; d) abbiano previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari. 2. Le fondazioni conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all'ente prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura; continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprieta' comunale, o comunque pubblica, attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di particolare importanza eventualmente riconosciuta all'ente originario".
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1.Per il triennio 1998-2000, ai fini della definizione della quota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si tiene conto del triennio 1994-1996. Per la definizione degli indicatori di rilevazione di cui all'articolo 3, si tiene conto della media della produzione del triennio precedente al 1998. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 4, gli organici funzionali sono individuati in quelli approvati al 1998.
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Melandri
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999
Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 332
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