DECRETO 12 giugno 1999, n. 245

Type Decreto
Publication 1999-06-12
Ultimo aggiornamento 1999-08-13
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 4, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, il quale, nell'istituire l'Istituto superiore di stato maggiore interforze con il compito di perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli ufficiali delle Forze armate, al comma 5 demanda al Ministro della difesa l'adozione del regolamento recante l'ordinamento dell'Istituto e la definizione dei criteri e delle modalità per la selezione dei candidati appartenenti all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica alla frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 ottobre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. U.L. 585 del 9 marzo 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

A t t i v i t à

Note alle premesse: - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere, a), d) e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998, è il seguente: "Art. 4. - 1. È istituito l'Istituto superiore di stato maggiore interforze con il compito di perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli ufficiali delle Forze armate, in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale ed internazionale. 2. Presso l'Istituto indicato al comma 1 è svolto il corso superiore di stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nonchè ufficiali delle Forze armate estere. 3. Il superamento del corso di cui al comma 2 è valutato ai fini dell'avanzamento e dell'impiego degli ufficiali. 4. Il corso di cui al comma 2 sostituisce ed equivale ai corsi superiori svolti presso: a) la scuola di guerra dell'Esercito, di cui all'art. 1, primo comma, lettera c), della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche; b) l'Istituto di guerra marittima, di cui all'art. 4, primo comma, lettera b), del decreto del presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985; c) la scuola di guerra aerea, di cui all'art. 4, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512. 5. ll Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento recante l'ordinamento dell'Istituto di cui al comma 1. I criteri e le modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del corso di cui al comma 2, sono determinati con decreto del Ministro della difesa. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro della difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalità di ammissione al corso degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza. 6. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e, per quanto di interesse, il segretario generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 2. 7. Agli ufficiali delle varie armi dell'Esercito, giudicati idonei al termine del corso di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per gli ufficiali giudicati idonei al termine del corso superiore di stato maggiore di cui agli articoli 10, 11, 12, e 13 della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche, limitatamente agli incarichi di stato maggiore attribuiti all'Esercito, senza influire sulla ripartizione interforze relativa al numero dei frequentatori da ammettere al corso, di cui al comma 2 del presente articolo, ed agli incarichi interforze, interministeriali ed internazionali e previa conseguente modificazione del decreto ministeriale di cui all'art. 12, secondo comma, della stessa legge n. 192 del 1976. 8. Lo stato maggiore dell'Esercito, annualmente, determina il numero di ufficiali di cui alla tabella n. 1, quadri IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, da ammettere alla frequenza del corso di stato maggiore di cui all'art. 1, primo comma, lettera a), della legge n. 192 del 1976. Agli ufficiali che superano il corso di stato maggiore ed il successivo corso superiore di stato maggiore interforze, si applicano le disposizioni previste per gli ufficiali delle varie armi dell'Esercito di cui al comma 7 del presente articolo per gli incarichi da attribuire con la revisione del decreto ministeriale indicata allo stesso comma 7. 9. In via transitoria, fino all'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'ammissione degli ufficiali delle armi dell'Esercito al corso superiore di stato maggiore interforze si applicano le modalità ed i requisiti fissati per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge n. 192 del 1976 ed al titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, e successive modifiche; per gli ufficiali di cui al presente comma, giudicati idonei al termine del corso superiore di stato maggiore interforze, si applicano le prescrizioni dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Al quarto comma, ultimo periodo, dell'art. 12 della legge 28 aprile 1976, n. 192, le parole da: "il vice comandante della scuola di guerra" fino a: "un generale in servizio permanente effettivo dell'Esercito." sono sostituite dalle seguenti: "tre ufficiali generali in servizio permanente effettivo dell'Esercito". 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo corso superiore di stato maggiore interforze; fino all'emanazione delle disposizioni modificative del decreto ministeriale di cui al comma 7 del presente articolo, sono fatti salvi i concorsi e le designazioni effettuate nonchè i concorsi banditi per l'ammissione ai corsi di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 6 luglio 1994. 12. Fatto salvo il corso di stato maggiore in svolgimento, sono abrogati: a) il primo comma dell'art. 5 della legge 28 aprile 1976, n. 192; b) l'art. 18 del capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611; c) il requisito per l'avanzamento dei maggiori e tenenti colonnelli di cui al quadro I della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella allegata alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431. 13. Al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, le parole: ''terzo trimestrè' sono sostituite con la seguente: ''corsò'". - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota agli articoli 1 e 8: - Per il testo dell'art. 4, commi 1, 2 e 9, del decreto legislativo n. 464 del 1997 si rinvia alla nota alle premesse.

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