DECRETO 26 maggio 1999, n. 243

Type Decreto
Publication 1999-05-26
Ultimo aggiornamento 1999-07-29
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 13-8-1999

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche e integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnicoscientifica o tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337/1982, cosi' come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 197/1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato si consegue, nel limite del 50% dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami;

Considerato che ai sensi dell'articolo 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337/1982, cosi' come inserito dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 197/1995, occorre individuare con apposito regolamento le modalita' di svolgimento del suindicato concorso interno, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli;

Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto teste' richiamato;

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 marzo 1999;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Nomina a vice perito tecnico - concorso interno

1.La nomina alla qualifica di vice perito tecnico si consegue, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili annualmente, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi con esami finali. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premessa: - Il testo dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbano essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Art. 2

Bando di concorso

Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, cosi' come modificato dall'art. 21 del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, e' il seguente: "Art. 2. - Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4".

Art. 3

Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso

1.Sono ammessi al concorso interno gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a tre anni e del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

2.Sono esclusi dal concorso coloro che nel biennio precedente abbiano riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave od abbiano conseguito un giudizio complessivo inferiore a "buono".

3.E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio, ferma restando la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

4.L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti e' disposta con decreto motivato del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Nota all'art. 3: - Il testo degli articoli 93 e 94 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, e' cosi' formulato: "Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). - L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della commissione di disciplina il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio". "Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu' della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e' promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed e' promosso con la medesima anzianita' degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato".

Art. 4

Domande di partecipazione e diario delle prove

1.Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

2.L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

3.Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta o il colloquio e' escluso dal concorso.

4.Il candidato che per gravi e documentati motivi e' impossibilitato a sostenere il colloquio nel giorno stabilito, e' ammesso a sostenerlo in altra data nell'ambito del calendario concorsuale previsto per il colloquio.

5.Qualora la mancata presentazione al colloquio sia determinata da infermita' o lesione dipendente da causa di servizio, la data per sostenere detta prova puo' essere differita anche oltre i limiti temporali di cui al comma precedente e comunque non oltre l'ultimo giorno fissato per la valutazione dei titoli.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1.La commissione esaminatrice del concorso e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e da altri quattro membri con qualifica non inferiore a direttore tecnico principale o equiparata.

2.La commissione deve essere integrata da uno o piu' esperti per ciascuno dei settori tecnici indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, scelti, ove possibile, tra il personale appartenente ai ruoli dirigenziali o direttivi della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a direttore tecnico principale o equiparata.

3.Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

4.La commissione e' nominata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 6

Prove d'esame

1.Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

2.La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato teorico e/o pratico relativo alle materie di seguito indicate per ciascun profilo professionale: Settore polizia scientifica Vice perito tecnico chimico: chimica; chimica fisica; analisi chimica. Vice perito tecnico biologo: biologia; microbiologia; chimica biologica. Vice perito tecnico fonico: fisica; elettronica applicata ai sistemi audiovisivi; misurazioni elettroniche. Vice perito tecnico balistico: fisica; elementi di balistica. Settore telecomunicazioni Vice perito tecnico in telecomunicazioni: comunicazioni elettroniche; tecnica telefonica; radiotecnica. Settore informatica Vice perito tecnico in informatica: elementi di matematica, probabilistica e statistica; architettura dei calcolatori elettronici, sistemi operativi, reti di calcolatori, protocolli di comunicazione; elementi di ingegneria del software, linguaggi di programmazione, basi di dati; concetti di sicurezza e protezione logica dei dati e dei programmi, crittografia dei dati e firma digitale. Settore motorizzazione Vice perito tecnico meccanico veicoli terrestri: costruzioni meccaniche; tecnologia meccanica; meccanica applicata ai veicoli terrestri. Vice perito tecnico navale: costruzioni navali; tecnologia navalmeccanica; meccanica applicata ai mezzi navali. Vice perito tecnico meccanico aeromobili: costruzioni aeronautiche; tecnologie aeronautiche; meccanica applicata ai mezzi aerei. Settore equipaggiamento Vice perito tecnico di laboratorio merceologico: nozioni di chimica e di fisica generale con richiami particolari alla materia tessile e conciaria; tecnologia tessile, conciaria e del legno; metallurgia. Settore accasermamento Vice perito tecnico geometra: tecnologia delle costruzioni; estimo civile; costruzioni edili in generale o con particolare riferimento ai dissesti statici negli edifici vetusti. Settore arruolamento Vice perito tecnico assistente sociale: psicologia sociale; pedagogia; elementi di statistica sociale. Settore sanitario Vice perito tecnico caposala: igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro; tecniche di gestione e direzione dell'assistenza infermieristica; servizio sociosanitario e legislazione sanitaria; Vice perito tecnico di radiologia medica: igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro; tecniche radiologiche e relative strumentazioni; radiologia e radio protezione. Vice perito tecnico neurofisiopatologo: igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro; tecniche di diagnostica neurologica ed elettrofisiologica e relative strumentazioni. Vice perito tecnico della riabilitazione motoria: igiene, prevenzione e norme di medicina del lavoro; tecniche manuali e strumentali di terapia riabilitativa.

3.Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al comma precedente, anche su elementi di diritto penale e di diritto processuale penale e su ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

4.Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

5.Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.

Art. 7

Titoli di servizio

2.Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina altresi' i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.

3.Il Direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice il fascicolo personale dei candidati, copia dello stato matricolare, le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso.

4.La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

5.Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votati ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.

6.Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

7.La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame.

Art. 8

Formazione ed approvazione delle graduatorie

1.La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma del voto riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.

2.Effettuata la valutazione dei candidati, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.

3.A parita' di punteggio ha la precedenza il concorrente con la qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica il concorrente che ha la precedenza in ruolo.

4.Con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto i vincitori del concorso sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.

5.Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 9

Ammissione al corso

1.I vincitori frequentano un corso di formazione tecnicoprofessionale, con esami finali, della durata di almeno dodici mesi, conservando la qualifica gia' rivestita.

Art. 10

R i n v i o

1.Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Ministro: R usso Jervolino

Visto, il Guardasigilli: D iliberto Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1999

Registro n. 2 Interno, foglio n. 280

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