DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 254
Entrata in vigore del decreto: 18-8-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze Armate, emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n.130, e dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n.216;
VISTI gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n.195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita', ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, nonche' del personale di leva e di quello ausiliario di leva;
VISTE le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n.195 del 1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), per le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) e per le Forze Armate;
VISTE in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n.195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione rispettivamente per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
VISTO il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 22 maggio 1998 riguardante Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti, e per il biennio 1998- 1999, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 ;
VISTA l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il quadriennio 1998- 2001, per la parte normativa, ed il biennio 1998-1999, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, in data 17 febbraio 1999 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la Polizia di Stato: SIULP - SIAP - COISP- F.S.P. (FEDERAZIONE NAZIONALE LISIPO-SODIPO) - PATTO FEDERATIVO ITALIA SICURA (PATTO FEDERALE TRA ANIP-RINNOVAMENTO SINDACALE-USP); per la Polizia/Penitenziaria: SAPPE- CISL/POLIZIA PENITENZIARIA-OSAPP-CGIL POLIZIA PENITENZIARIA - UIL/POLIZIA PENITENZIARIA - SINAPPE - COORDINAMENTO SINDACALE SIALPE-SAG; per il Corpo Forestale dello Stato: SAPAF - CISL/CORPO FORESTALE DELLO -STATO - SAPECOFS - UIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO CGIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO;
VISTO lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il quadriennio 1998-2001, gli aspetti normativi, ed il biennio 1998-1999, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 17 febbraio 1999, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER Carabinieri, dalla Sezione COCER Guardia di Finanza;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.450;
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.449;
VISTO l'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n.85;
VISTO il decreto-legge 27 marzo 1995, n.89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n.186;
VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 marzo 1999 con la quale sono stati approvati ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e per le politiche agricole;
EMANA
il seguente decreto:
TITOLO I FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO)
Art. 1
Area di applicazione e durata
1.Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti, e del personale ausiliario di leva.
2.Il presente decreto concerne il Periodo 1o gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed e' valido dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.
3.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi. tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.