DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n. 250

Type DPR
Publication 1999-06-22
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 17-8-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Vito il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, comunicato con nota n. 781 del 24 febbraio 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dei lavori pubblici;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Autorizzazione

1.Ai fini dell'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a centri storici o nelle zone di traffico limitato ai sensi dell'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'art. 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191, i comuni richiedono l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

3.L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, previa verifica dell'omologazione o dell'approvazione delle apparecchiature utilizzate nell'impianto di rilevazione e delle compatibilita' con gli obiettivi indicati dal comune.

4.In caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine di cui al comma 3, l'esercizio degli impianti si intende autorizzato, salva la facolta' del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione e di disporre, se del caso, con provvedimento motivato, la cessazione dell'esercizio degli impianti. ((1))

Art. 2

Definizioni

Art. 3

Rilevazione ed utilizzazione dei dati

1.Gli impianti sono utilizzati per la rilevazione dei dati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli che accedono al centro storico o nelle zone a traffico limitato. Gli impianti raccolgono dati sugli accessi rilevando immagini solamente in caso di infrazione.

2.La procedura sanzionatoria prevista dal titolo VI del codice della strada, ha luogo solamente in presenza di violazione documentata con immagini. A tal fine la custodia e l'utilizzazione dei dati rilevati dagli impianti sono riservati al responsabile di cui all'articolo 4 ed al personale di polizia stradale. L'organo di polizia stradale, sulla base del rilevamento, accerta l'identita' del soggetto destinatario della notifica della violazione e procede alla redazione del verbale di contestazione. Al verbale non e' allegata la documentazione con immagini che e' custodita per eventuali contestazioni.

3.La documentazione con immagini e' utilizzata per le sole finalita' di applicazione del presente regolamento ed e' conservata per il solo periodo necessario alla contestazione dell'infrazione, all'applicazione della sanzione ed alla definizione dell'eventuale contenzioso.

4.Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, i dati rilevati sono accessibili per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale. ((1))

Art. 4

Responsabile della gestione del trattamento dei dati

1.Il sindaco designa e nomina, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, un responsabile per la gestione e il trattamento dei dati rilevati con gli impianti di rilevazione autorizzati. ((1))

Art. 5

Modalita' di esercizio dell'impianto

1.L'esercizio degli impianti ha luogo nel rispetto delle norme di omologazione od approvazione, per le finalita' per cui sono stati autorizzati, e comunque nei limiti di cui all'articolo 17, comma 133- bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2.Gli impianti non sono interconnessi con altri strumenti, archivi o banche dati.

3.Gli impianti sono gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e devono essere nella disponibilita' degli stessi. Durante il funzionamento degli impianti non e' necessaria la presenza di un organo della polizia stradale.

4.L'accertamento delle violazioni rilevate, come previsto dall'articolo 385 del regolamento di attuazione del codice strada, puo' essere effettuato in tempo successivo con esonero della contestazione immediata. ((1))

Art. 6

Utilizzazione dei dati per altre finalita'

1.I dati rilevati possono essere utilizzati anche per la riscossione del pagamento della tariffa stabilita dall'articolo 7, comma 9, del codice della strada. Tale utilizzo e' consentito solamente ai comuni che si avvalgono della facolta' di subordinare al pagamento della tariffa l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato, nel rispetto delle direttive a tal fine emanate dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

2.Gli impianti di rilevazione possono essere altresi' programmati per la rilevazione di dati necessari al recupero delle somme dovute in caso di mancato o insufficiente pagamento della tariffa.

3.I dati rilevati possono essere utilizzati, in forma anonima, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a fini statistici e per studi, analisi e rilievi di traffico. ((1))

Art. 7

Caratteristiche e criteri di omologazione o di approvazione degli impianti

1.Gli impianti che utilizzano immagini digitalizzate si conformano alle caratteristiche tecniche e sono omologati secondo i criteri riportati nella norma UNI 10772 e successive modificazioni.

2.Gli impianti che utilizzano per il rilevamento dei dati utili un sistema dedicato per la comunicazione terraveicolo a corto raggio si conformano alle caratteristiche tecniche e sono omologati secondo i criteri riportati nella norma UNI 10607 e successive modificazioni.

3.Per gli impianti che utilizzano per il rilevamento dei dati utili tecnologie diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 si procede all'approvazione dei prototipi.

4.Per tutti gli impianti occorre garantire, in ogni caso, la necessaria sicurezza delle operazioni di accesso, di riconoscimento o di trattamento automatico dei dati rilevati. ((1))

Art. 8

Procedure per l'omologazione o per l'approvazione di prototipi

1.Per l'omologazione od approvazione di prototipi degli impianti di rilevazione di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 192 del regolamento di attuazione del codice della strada.

((1))

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Piazza, Ministro per la funzione pubblica

Micheli, Ministro dei lavori pubblici

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1999

Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 9 ((1))

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