DECRETO 23 giugno 1999, n. 252
Entrata in vigore del decreto: 3-8-1999
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativo al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto in particolare l'articolo 25, comma 7, del predetto decreto legislativo che prevede la concessione di un indennizzo a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato che cessano l'attivita' e restituiscono il titolo autorizzatorio, al fine di favorire la loro ricollocazione professionale;
Considerato che l'articolo 25, comma 8, attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione di criteri e modalita' per l'erogazione dell'indennizzo;
Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente la disciplina del commercio;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, che prevede, tra l'altro, che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possano curare l'esecuzione di atti e provvedimenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il parere favorevole dei Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;
Ritenuto che le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato sono state tutte recepite ad eccezione di quella riguardante l'articolo 3 in quanto si ritiene, ai fini del calcolo del contributo, di dover attribuire un punteggio maggiore a chi ha una minore anzianita' di esercizio e di quella riguardante l'articolo 4, in quanto pur riformulando il comma 4, e' stato previsto con il comma 5 di escludere dall'indennizzo le domande prive dei requisiti formali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
Ritenuta la necessita' di prevedere che l'entrata in vigore del regolamento abbia decorrenza dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dal momento che l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, prevede che le norme contenute nell'articolo 25, commi 7, 8 e 9, hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, effettuata con nota n. 14856 del 1 aprile 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Soggetti beneficiari
1.I soggetti beneficiari sono le persone fisiche e i soci di societa' di persone titolari, alla data del 9 maggio 1998, di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
2.Per esercizi di vicinato si intendono ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
3.Per commercio al dettaglio si intende la vendita al minuto di merci direttamente al consumatore finale, esercitata da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
4.Non sono ammessi a fruire dell'indennizzo di cui all'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli esercenti l'attivita' di vendita al dettaglio su area pubblica, coloro che esercitano il commercio all'ingrosso e la somministrazione di alimenti e bevande, le societa' di capitali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, v. nelle note alle premesse. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 15 marzo 1997, e' il seguente: "4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a: a)-b) (omissis); c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attivita', economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione: per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attivita' relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi ed alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica". - Il testo dell'art. 25, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 14/1998, e' il seguente: "Art. 25 (Disciplina transitoria). - 1-2-3-4-5. (Omissis). 7. I soggetti titolari di esercizi di vicinato, autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attivita' e restituiscono il titolo autorizzatorio nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione professionale. 8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento definisce criteri e modalita' per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 7, l'entita' dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto dell'anzianita' di esercizio dei titolari, della eventuale esclusivita' dell'attivita' commerciale esercitata quale fonte di reddito, della situazione patrimoniale e della tipologia dell'attivita' svolta. 9. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 7 e' stabilita nel limite di 20 miliardi di lire per l'anno 1998 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire le somme suddette ad apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46". - La legge 11 giugno 1971, n. 426, recante "Disciplina del commercio" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 6 luglio 1971. - Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e' il seguente: "3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi: a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilita' erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi; b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualita' personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni; c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo; d) indicazione esplicita delle norme abrogate". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il testo dell'art. 13 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, come modificato dalla legge 26 settembre 1966, n. 792, recante "Decentramento dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato", e' il seguente: "Art. 13. - Sono trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura le seguenti attribuzioni degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato: 1)-2)-3)-4) (omissis); 5) curare, quando ne siano richieste, l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, con il consenso di questo, provvedere alla esecuzione di determinati incarichi per conto di altri Ministeri". - Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura" e' il seguente: "1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonche', fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonche' quelle derivanti da convenzioni internazionali". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1998. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 77/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 1998. - Il testo dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' il seguente: "1. Ad eccezione dell'art. 6, dell'art. 10, dell'art. 15, commi 7, 8 e 9, dell'art. 21, dell'art. 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente: "Art. 24 (Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di vendita). - L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi gia' esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano. L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano. L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienicosanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, e' negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge". - Il testo dell art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e il seguente: "Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono: a)-c) (omissis); d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti". - Il testo dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' il seguente: "Art. 10 (Disposizioni particolari). - 1-2-3 (Omissis). 4. La regione puo' individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'art. 4, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche socioeconomiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica". - Per il testo dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, v. nelle note alle premesse.
Art. 2
R e q u i s i t i
Art. 3
Natura, misura e calcolo dell'indennizzo
4.La situazione patrimoniale da prendere in considerazione al fine della concessione dell'indennizzo: 1) per il titolare di ditta individuale e' il reddito netto imponibile, riferito all'attivita' di vendita al dettaglio di cui all'articolo 1, cosi' come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della richiesta di indennizzo; 2) per il socio di societa' di persone e' la quota di reddito netto imponibile della societa' spettante al socio, riferito alla sola attivita' di vendita al dettaglio di cui all'articolo 1, cosi come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal socio prima della richiesta di indennizzo.
Nota all'art. 3, comma 3, lettera c): - Il testo dell'allegato 5 al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1988, n. 375, e' il seguente: "Allegato 5. - Tabelle Merceologiche. I) - Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcooliche (esclusi soltanto i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche delle specie ittiche e le carni fresche e congelate delle altre specie animali, le carni di bassa macelleria e le frattaglie). Ia) - Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, (compresi il pane, purche' preconfezionato all'origine, il latte e derivati e le bevande, anche alcooliche, ed escluse soltanto le carni e frattaglie equine e quelle di bassa macelleria) per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 200 metri quadrati. II) - Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate (comprese quelle di cui alla tabella V ed escluse quelle equine e di bassa macelleria) salumi, altri prodotti alimentari a base di carniuova. III) - Carni e frattaglie di bassa macelleria. IV) - Carni e frattaglie equine: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate. V) - Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e anfibi. VI) - Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati - altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati, olii e grassi alimentari di origine vegetale, uova, bevande, anche alcooliche. VII) - Dolciumi freschi, conservati e comunque preparati e confezionati (compresi i generi di pasticceria e gelateria). VIII) - Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati (trattasi di tutti i prodotti commercializzati, ad eccezione delle carni e frattaglie equine di cui alla tabella IV e delle carni e frattaglie di bassa macelleria). IX) - Articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria, accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi, biancheria intima di qualunque tipo e pregio, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi, biancheria intima di qualunque tipo e pregio, calzature e articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio. X) - Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa. XI) - Oggetti preziosi. XII) - Mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio, materiale elettrico. XIII) - Libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi. XIV) - Prodotti altri (trattasi di una o piu' categorie merceologiche tra quelle non comprese nelle tabelle precedenti)".
Art. 4
Richiesta e concessione dell'indennizzo
1.La domanda per la richiesta dell'indennizzo, in regola con l'imposta di bollo e sottoscritta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal soggetto richiedente, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso all'indennizzo, e' presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua altresi' l'eventuale documentazione da allegare alla predetta domanda e fissa i termini per la presentazione delle richieste di indennizzo, che pertanto potranno essere trasmesse a partite da tale data.
2.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, accerta, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, esclusivamente la completezza e la regolarita' delle richieste e, controllate le disponibilita' finanziarie, entro trenta giorni dalla data di presentazione delle richieste medesime, concede l'indennizzo sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste effettivamente pervenute nei termini fissati ai sensi del comma 1; nei successivi trenta giorni e' effettuata la relativa erogazione.
3.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande pervenute successivamente a tale data sono restituite. Qualora le disponibilita' finanziarie non consentano la concessione integrale degli indennizzi in favore delle domande pervenute l'ultimo giorno utile, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura.
4.Qualora la domanda sia viziata o priva di uno o piu' dei requisiti previsti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fatti salvi i casi elencati al successivo comma 5, invita il soggetto richiedente a regolarizzare o ad integrare la domanda entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso invano il quale la domanda e' respinta. La reiezione comunque non preclude la presentazione di una ulteriore domanda.
6.Successivamente all'erogazione dell'indennizzo e' effettuata l'attivita' di controllo sulla sussistenza dei requisiti, anche attraverso apposite procedure informatiche; nell'ambito dell'effettuazione di tale attivita' puo' essere richiesta al soggetto beneficiario l'eventuale documentazione ritenuta necessaria. Qualora il soggetto beneficiario sia un socio di societa' di persone l'attivita' di controllo puo' essere estesa alla societa' stessa. Per l'esercizio della predetta attivita' il Ministero dell'industria, del commercio, dell'artigianato si avvale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'attivita' di controllo e' conclusa entro centoventi giorni dall'erogazione dell'indennizzo, con la comunicazione scritta del relativo esito al soggetto beneficiario.
7.Qualora siano state restituite piu' autorizzazioni deve essere presentata un'unica domanda di richiesta di indennizzo.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificato dall'art. 3, comma 9, della legge n. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell 'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20. Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20 dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa". - Il testo dell'art. 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' il seguente: "4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarita' delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni, l'intervento e' concesso nei limiti delle risorse disponibili. 5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o piu' requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, e' comunicato all'impresa il diniego all'intervento".
Art. 5
Limiti ed incumulabilita'
1.L'indennizzo e' concesso in relazione alla restituzione di un solo titolo autorizzatorio; pertanto, il soggetto beneficiario ha diritto ad un solo indennizzo anche nel caso in cui restituisca piu' titoli autorizzatori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, per i soci di societa' di persone.
2.L'indennizzo non e' cumulabile con altre agevolazioni concesse in relazione alla cessazione della medesima attivita' per la quale e' richiesto l'indennizzo previsto da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie.
Art. 6
Obblighi del beneficiario
1.Il soggetto beneficiario si impegna a non esercitare, sull'intero territorio nazionale, anche in qualita' di socio di societa' di persone, alcuna attivita' commerciale di vendita al dettaglio di cui all'articolo 1 per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di richiesta di indennizzo.
Art. 7
Revoche e sanzioni
1.Al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare in qualsiasi momento, nei limiti temporali di cui all'articolo 6, ulteriori verifiche. A tali fini essi possono avvalersi dell'apporto della Guardia di finanza.
3.Nei casi di restituzione dell'indennizzo per rinuncia formale del beneficiario, l'importo da restituire all'Amministrazione e' maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione dell'indennizzo. Nei casi di revoca di cui al comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e' il seguente: "Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 1. In caso di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze. 2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito. 3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, e' disposta la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le modalita' di cui al comma 4. 4. Nei casi di restituzione dell'intervento o in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto. 5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. 6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilita' di cui all'art. 10, comma 2".
Art. 8
Spese di funzionamento
1.Nei limiti del tre per cento delle risorse disponibili per la concessione dei benefici il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alle spese di funzionamento, ivi incluse quelle derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attivita' di cui agli articoli 4 e 7.
Art. 9
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1999
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 241
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