DECRETO 1 giugno 1999, n. 260

Type Decreto
Publication 1999-06-01
Ultimo aggiornamento 1999-08-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 5-8-1999

IL MINISTRO

PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale";

Vista la continua diffusione nel Regno dei Paesi Bassi del batterio fitopatogeno Pseudomonas (Ralstonia) solanacearum (Smith) Smith, come comunicato nello scorso mese di agosto dal servizio fitosanitario di detto paese alla Commissione U.E. ed agli Stati membri;

Ritenuta la malattia altamente pericolosa per le coltivazioni delle patate e delle altre solanacee nel territorio della Repubblica italiana;

Considerato che le misure fitosanitarie contenute nella direttiva n. 77/93/CEE non sono adeguate alla difesa fitosanitaria per le colture anzidette;

Atteso che tali misure rivestono carattere di urgenza e che pertanto le disposizioni contenute nel presente regolamento debbono immediatamente entrare in vigore, per evitare i rischi derivanti dall'introduzione in Italia di organismi portatori di malattie diffusive pericolose per la produzione vegetale;

Vista la decisione della Commissione n. 98/738/CE del 9 dicembre 1998 che modifica la decisione n. 95/506/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure fitosanitarie supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 49/1999, espresso nell'adunanza del 22 marzo 1999, dalla sezione consultiva per gli atti normativi;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6404, del 30 aprile 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Scopo generale

1.Le patate del raccolto 1998 originarie dell'Olanda, siano esse tuberiseme, da consumo, da foraggio e per la trasformazione industriale, introdotte e commercializzate nel territorio nazionale sino al 20 agosto 1999, devono essere sottoposte agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - La legge 18 giugno 1931, n. 987, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1931, n. 194. - Il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1933, n. 295, concerne l'approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni. - Il regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1938, n. 40, reca modificazioni al regolamento approvato con Regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. - La legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 dicembre 1971, n. 322. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 luglio 1978, n. 199 - reca modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096. - La direttiva 77/1993/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 e' pubblicata nella GUCE serie L n. 26 del 31 gennaio 1977. - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1993, e' il seguente: "Art. 8. - 1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto provvede a: a) recepire le direttive fitosanitarie comunitarie di natura esclusivamente tecnica; b) fissare i punti di frontiera del territorio nazionale attraverso i quali i vegetali e loro prodotti devono essere introdotti nella Comunita'; c) riconoscere le zone protette sulla base delle indicazioni comunitarie, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva; d) definire le caratteristiche, i casi e le modalita' di rilascio del "passaporto delle piante" di cui all'art. 1, paragrafo 3, lettera f), della direttiva, sulla base delle indicazioni comunitarie". - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129, del 5 giugno 1997. - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997. - La decisione 98/738/CE della Commissione del 9 dicembre 1998, e' pubblicata nella GUCE serie L n. 354, del 30 dicembre 1998, mentre la decisione 95/506/CE della Commissione del 24 novembre 1995, e' pubblicata nella GUCE serie L n. 291 del 6 dicembre 1995. - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della lora emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 2

Adempimenti servizio fitosanitario olandese

Nota all'art. 2: - La direttiva 98/57/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, e' pubblicata nella GUCE serie L n. 235 del 21 agosto 1998.

Art. 3

Adempimenti per coloro che introducono e commercializzano tuberi da seme

3.I successivi acquirenti sono tenuti a registrare i movimenti dei tuberiseme in questione.

4.L'utilizzatore finale deve conservare i cartellini ufficiali delle sementi almeno per un anno.

Nota all'art. 3: - Il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, riguarda le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.

Art. 4

Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali per i tuberiseme

1.Tutte le partite di tuberiseme olandesi introdotte nel territorio nazionale restano a disposizione dei servizi fitosanitari regionali nel luogo di primo stoccaggio dichiarato, nei tre giorni feriali successivi alla data di notifica citata all'articolo 3, e comunque fino ad avvenuta effettuazione dei controlli da parte degli ispettori fitosanitari, e che consistono nel prelevamento dei campioni e nell'effettuazione delle analisi batteriologiche al fine di verificare l'eventuale presenza del batterio in questione nonche' nelle verifiche documentali.

2.Tutte le partite campionate restano in quarantena sino all'esito dei risultati ufficiali delle analisi.

3.I servizi fitosanitari regionali devono inviare al servizio fitosanitario centrale presso il Ministero per le politiche agricole le relazioni tecniche dettagliate sui controlli ufficiali effettuati entro il 30 giugno 1999.

Art. 5

Adempimenti per coloro che introducono patate destinate al consumo ed al foraggio

Art. 6

Adempimenti per coloro che introducono patate destinate alla trasformazione

1.Per poter utilizzare patate di origine olandese ai fini della trasformazione industriale le ditte interessate chiedono un'apposita autorizzazione al servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

2.I servizi fitosanitari regionali rilasciano l'autorizzazione alla trasformazione industriale delle patate di origine olandese previa verifica dell'esistenza di un ciclo di lavorazione, o di un impianto di trattamento dei rifiuti, comprese le acque di lavaggio, tale da escludere il rischio di diffusione di Ralstonia solanacearum, dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Servizio fitosanitario centrale.

3.Gli utilizzatori di patate di origine olandese destinate alla trasformazione industriale debbono comunicare al servizio fitosanitario regionale competente per territorio i periodi dell'anno in cui vengono utilizzate tali patate.

Art. 7

Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali per le patate destinate al consumo, al foraggio ed alla trasformazione.

1.I servizi fitosanitari regionali provvedono ad effettuare i controlli fitosanitari mediante ispezione visiva e prelievi di campioni asintomatici per le analisi di laboratorio su partite scelte casualmente. Tali controlli sono effettuati dai servizi fitosanitari su patate destinate al consumo, al foraggio ed alla trasformazione provenienti dall'Olanda.

2.Durante il periodo di coltivazione, i servizi fitosanitari regionali effettuano anche controlli ufficiali in campo sulle coltivazioni di patate da consumo prodotte nel territorio nazionale utilizzando tuberiseme di origine olandese.

3.I servizi fitosanitari regionali inviano al servizio fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole relazioni tecniche sui controlli ufficiali effettuati entro il 30 ottobre 1999 per le patate da consumo e per la trasformazione prodotte nel territorio nazionale.

Art. 8

Conservazione documenti che accompagnano le patate

1.Tutti coloro che, ai sensi dell'articolo 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, introducono, commercializzano e utilizzano le patate di cui all'articolo 1, devono conservare per almeno un anno e mettere a disposizione dei servizi fitosanitari regionali tutta la documentazione che ha accompagnato le partite di patate oggetto del presente regolamento, al fine di poter identificare l'origine, il produttore nonche' la quantita' e la varieta' commercializzata.

Art. 9

Misure fitosanitarie

1.I servizi fitosanitari regionali mettono in atto, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987, le misure di trattamento dei tuberiseme nonche' delle patate destinate al consumo, al foraggio ed alla trasformazione trovate contaminate dal batterio Ralstonia solanacearum.

2.I servizi fitosanitari regionali sospendono dall'iscrizione al registro dei produttori, ai sensi dell'art. 24 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, coloro i quali non soddisfano gli obblighi del presente decreto ed applicano, se del caso, le sanzioni previste dall'art. 9, par. 1, del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992.

Art. 10

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: De Castro

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999

Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 242 ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

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