LEGGE 27 luglio 1999, n. 262

Type Legge
Publication 1999-07-27
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore della legge: 7/8/1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 454 milioni per l'anno 1999 ed in lire 446 milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Accordo-art. 1

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA MOLDAVA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Moldava qui di seguito denominati le due Parti Contraenti, Desiderosi di rafforzare i legami tradizionali e privilegiati di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproca dei due popoli, Considerando il ruolo e l'importanza della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica come vettore di stabilita' e sicurezza, sia sul piano bilaterale che regionale, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Il presente Accordo mira a sviluppare, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti Contraenti, la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2 Le due Parti Contraenti svilupperanno le relazioni di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra le Istituzioni universitarie, di istruzione e di ricerca e favoriranno lo scambio di professori e ricercatori.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3 Ciascuna delle due Parti Contraenti favorira' sul proprio territorio, conformemente alla propria legislazione l'attivita' delle Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra parte, rafforzando lo sviluppo della collaborazione. gia' esistente in materia.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4 Ciascuna delle due Parti Contraenti incoraggera' la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nei settori della conservazione, della salvaguardia, della valorizzazione, del ripristino, dell'utilizzo e del sostegno alla gestione del patrimonio archeologico ed artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, di esperienze, di pubblicazioni e di visite di esperti.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5 Le due Parti Contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per assicurare la tutela del patrimonio culturale dell'altra Parte, contro l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illeciti.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6 Ciascuna delle due Parti Contraenti contribuira' a rafforzare l'insegnamento della lingua e della' letteratura dell'altra Parte nelle rispettive Universita' e nelle Istituzioni di istruzione superiore, specialmente mediante lo sviluppo di corsi e lettorati.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7 Le due Parti Contraenti si impegneranno ad approfondire la conoscenza dei rispettivi sistemi scolastici. Esse favoriranno lo scambio di informazioni, di esperti, di insegnanti e di allievi.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8 Ciascuna delle due Parti Contraenti mettera' a disposizione dell'altra Parte borse di studio universitarie, post-universitarie, di ricerca, di preparazione e di specializzazione.

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9 Le due Parti Contraenti si impegneranno e considerare la possibilita' di porre allo studio la valutazione dei titoli e dei diplomi universitari rilasciati dalle istituzioni riconosciute dall'altra Parte Contraente che, all'occorrenza, verra' regolamentata da un accordo sulla base di una proposta elaborata da un gruppo misto di esperti convocato, per le vie diplomatiche.

Accordo-art. 10

ARTICOLO 10 Le due Parti Contraenti faciliteranno la cooperazione nel campo editoriale, mediante lo scambio di informazioni, di pubblicazioni e la partecipazione a saloni, fiere del libro, la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte.

Accordo-art. 11

ARTICOLO 11 Le due Parti Contraenti si impegnano e porre allo studio le condizioni nelle quali ciascuna di esse potra' assicurare, su una base di reciprocita', la protezione dei diritti d'autore dei cittadini dell'altra Parte, in conformita' alle rispettive disposizioni interne ed alle convenzioni multilaterali che mirano e proteggere tali diritti e cio', mediante lo scambio di informazioni e di visite di esperti.

Accordo-art. 12

ARTICOLO 12 Le due Parti Contraenti si impegnano a favorire, sul territorio dell'altra Parte, l'organizzazione di esposizioni fra le piu' rappresentative del loro patrimonio culturale ed artistico. Le due Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, mediante lo scambio di informazioni e di artisti, nonche' mediante la partecipazione a festivals e a manifestazioni artistiche di alto livello.

Accordo-art. 13

ARTICOLO 13 Le due Parti Contraenti si impegnano a prestare un'attenzione particolare alla formazione nei settori, del patrimonio materiale ed immateriale, della biblioteconomia, dell'audiovisivo e dell'organizzazione e la gestione culturale degli spettacoli.

Accordo-art. 14

ARTICOLO 14 Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra le loro Amministrazioni degli Archivi e delle Biblioteche mediante lo scambio di informazioni, di copie di documenti, di pubblicazioni e di esperti.

Accordo-art. 15

ARTICOLO 15 Le due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di informazioni circa la vita politica, economica, culturale e sociale dei loro rispettivi Paesi, favoriranno inoltre le visite di personalita' del mondo dell'informazione e della cultura.

Accordo-art. 16

ARTICOLO 16 Le due Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni. di esperienze e di gruppi di giovani. Esse favoriranno inoltre nel settore dello sport, l'organizzazione di manifestazioni, di seminari e di conferenze con la partecipazione di universitari e di personalita' del mondo sportivo.

Accordo-art. 17

ARTICOLO 17 Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra gli organismi radio-televisivi, le agenzie di stampa e i giornalisti dei due Paesi.

Accordo-art. 18

ARTICOLO 18 Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nei campi scientifico, tecnologico e della protezione ambientale, con particolare riguardo si seguenti settori: - sanita' pubblica, medicina ed organizzazione ospedaliera; - agronomia; - agricoltura e scienze dell'alimentazione; - gestione delle risorse naturali e dell'alimentazione. - biotecnologie; - scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione; - scienze e tecnologie del mare; - energia; - ricerca industriale ed innovazione tecnologica; - nuovi materiali e genio civile; - preservazione, sviluppo e promozione dell'architettura, dell'urbanistica, della tutela e del restauro dei monumenti; - applicazione delle tecnologie moderne nei campi delle scienze umane e sociali; - ogni altro settore di comune interesse.

Accordo-art. 19

ARTICOLO 19 In virtu' del presente Accordo, la .cooperazione scientifica e tecnologica potra' concretizzarsi mediante le azioni qui di seguito indicate: a) scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e personale tecnico; b) scambio di documentazione e di informazioni d'attualita' scientifica e tecnologica; c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi. ed ogni altra manifestazione; d) concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni scientifici e tecnologici di alto livello; e) messa in opera di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca congiunti; f) messa in opera e realizzazione di progetti e di programmi di ricerca congiunti d'interesse comune; g) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica accettata dalle due Parti Contraenti.

Accordo-art. 20

ARTICOLO 20 Le due Parti Contraenti sosterranno l'elaborazione di progetti di ricerca congiunti suscettibili di essere presentati per il finanziamento nell'ambito dei programmi di sviluppo tecnologico dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali.

Accordo-art. 21

ARTICOLO 21 Nell'intento di dare applicazione alle disposizioni del presente Accordo, delle due Parti istituiscono una Commissione Culturale. Questa esaminera' l'evoluzione della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, stabilira' dei programmi esecutivi pluriennali e sorvegliera' la loro realizzazione. Essa si riunira' alternativamente nelle rispettive capitali ogni tre anni.

Accordo-art. 22

ARTICOLO 22 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'uitima notifica, attraverso i canali diplomatici riguardante il compimento da parte delle Parti Contraenti delle procedure interne richieste.

Accordo-art. 23

ARTICOLO 23 Il presente Accordo avra' una durata di sei anni e sara' tacitamente rinnovabile per periodi della medesima durata. Il presente Accordo potra' essere denunciato con notifica da ciascuna delle due Parti Contraenti sei mesi prima della sua scadenza. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente e non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti Contraenti decidano diversamente. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato l'Accordo sopramenzionato. Fatto a Roma il 19 settembre 1997, in due originali in lingua italiana e moldava, tutti e due testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA MOLDAVA Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.