DECRETO 2 luglio 1999, n. 274
Entrata in vigore del decreto: 25-8-1999
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista legge n. 68 in data 2 febbraio 1960 "Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici";
Visto l'articolo 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51;
Vista la legge n. 616 in data 5 giugno 1962, "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
Vista la legge n. 50 in data 11 febbraio 1971 "Norme sulla navigazione da diporto", e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 435 in data 8 novembre 1991 "approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, "Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)";
Visto il decreto ministeriale n. 232 in data 21 gennaio 1994 "Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto";
Ritenuto necessario consentire l'utilizzo di strumenti al passo con l'evoluzione ed il progresso tecnologico anche al fine di non ostacolare le ricerche volte a migliorarne le caratteristiche e l'affidabilita';
Visto il parere dell'Istituto idrografico della Marina, espresso con il foglio n. C.G.R.P. 05149, in data 5 maggio 1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 3517/UL in data 2 luglio 1999;
Visto
il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 giugno 1999, Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Le carte nautiche su supporto cartaceo prescritte per la navigazione da diporto e per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera dai regolamenti approvati con i decreti ministeriali 21 gennaio 1994, n. 232, e 22 giugno 1982, possono essere sostituite da sistemi elettronici di ausilio alla navigazione, che impieghino cartografia digitale conforme ai contenuti della cartografia ufficiale ai sensi della legge 2 febbraio 1960, n. 68.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - La legge 2 febbraio 1960, n. 68 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1960, n. 52. - Il testo dell'art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e' il seguente: "Art. 23. - Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, emanera', entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le unita' da diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata). All'entrata in vigore del regolamento suddetto cessera', per i natanti di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1972, n. 1154". - La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168. - La legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione della vita umana in mare), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17. - Il decreto ministeriale 22 giugno 1982 (Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera - locale e ravvicinata), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1982, n. 200. - Il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 (Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1994, n. 87. Note all'art. 1: - Per il decreto ministeriale 22 giugno 1982 si veda nelle note alle premesse. - Per il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, si veda nelle note alle premesse. - Per la legge 2 febbraio 1960, n. 68, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Le caratteristiche, i requisiti e gli standard dei sistemi di ausilio alla navigazione, di cui al precedente articolo, saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle indicazioni tecniche dell'Istituto idrografico della Marina.
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 222
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