DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275

Type DPR
Publication 1999-03-08
Ultimo aggiornamento 2015-07-16
State In force
Source Normattiva
articles 17
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2.In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.

3.Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalita' di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformita' a quanto stabilito dal regolamento di contabilita' di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che puo' contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilita' dello Stato, nel rispetto dei principi di universalita', unicita' e veridicita' della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalita' di esercizio della capacita' negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attivita' negoziale medesima, nonche' modalita' e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.

4.Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessita' dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalita' organizzative particolari per le scuole articolate in piu' sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresi', anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.

5.Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

6.Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilita' di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7.I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse puo' proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresi' definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

((

7-bis.L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui e' stata attribuita l'autonomia e la personalita' giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

))

Art. 15

(Competenze escluse)

2.Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.

Art. 16

(Coordinamento delle competenze)

1.Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.

2.Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

3.I docenti hanno il compito e la responsabilita' della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.

4.Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unita' di conduzione affidata al dirigente scolastico.

5.Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilita'.

6.Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purche' riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.

Nota all'art. 16. - Il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, reca: "Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

TITOLO III Disposizioni finali CAPO I ABROGAZIONI

Art. 17

(Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate)

1.Ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono abrogate con effetto dal 1 settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297: articolo 5, commi 9, 10 e 11; articolo 26; articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3,4 5, 6 e 7, limitatamente alle parole: "e del consiglio scolastico distrettuale", 8 e 9; articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5; articolo 104 commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3; articolo 121; articolo 122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125 e 126; articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2, 4, limitatamente alla parola: "settimanale" e 6; articolo 143, comma 2; articoli 144, 165, 166, 167 e 168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole : "e ad otto decimi in condotta"; articoli 193-bis e 193 ter; articoli 276, 277, 278, 279, 280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo 603.

2.Resta salva la facolta' di emanare, entro il 1 settembre 2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del presente regolamento.

SCALFARO

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione

CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

PIAZZA, Ministro perla funzione pubblica

BELLILLO, Ministro per gli affari regionali BASSOLINO Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1999

Atti di Governo, registro n. 117. foglio 11

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con delibera n.31/E/99

adottata nell'adunanza del 19 luglio 1999, hanno apposto il visto con riserva ed ordinato la conseguente registrazione relativamente

all'articolo 12, comma 1 e all'articolo 16, comma 6. Hanno ammesso al visto e alla conseguente registrazione le rimanenti disposizioni.

Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59: "13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche". - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".

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