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LEGGE 28 luglio 1999, n. 266

Current text a fecha 1999-08-21

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica).

2.Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.

AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comuni 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.