DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 1999, n. 270
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, che delega il Governo ad emanare entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
Visto l'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha prorogato al 30 settembre 1999 il termine per l'emanazione del decreto legislativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Natura e finalità dell' amministrazione straordinaria).
1.L'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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