LEGGE 2 agosto 1999, n. 276

Type Legge
Publication 1999-08-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta è concesso l'uso della bandiera nazionale, prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152. Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092; al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152 (Adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonchè per i reparti a terra della Marina militare), è il seguente: "Art. 1. - Per tutti gli enti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare e per i reparti a terra della Marina militare, attualmente concessionari di bandiera, labaro o stendardo, è adottata una bandiera avente le caratteristiche di cui alla tavola annessa al presente decreto, firmata dal Ministro proponente".

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