DECRETO 2 agosto 1999, n. 278

Type Decreto
Publication 1999-08-02
Ultimo aggiornamento 2019-01-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 26-8-1999

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco, ed in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;

Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e sulle competizioni organizzate dal CONI ed emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni; e stabilisce altresi', per le medesime scommesse a totalizzatore, che il Ministro delle finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, concernente il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;

Considerata l'opportunita' di incrementare le entrate erariali attraverso l'introduzione di nuove scommesse, a totalizzatore e a quota fissa, riservate all'accettazione in agenzia, diverse da quelle sulle corse dei cavalli e sulle competizioni sportive organizzate dal CONI, nonche' di una nuova scommessa a totalizzatore, da accettarsi in ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale, anch'essa relativa a competizioni sportive diverse (gare automobilistiche del Campionato Mondiale di Formula Uno) da quelle ippiche e da quelle organizzate dal CONI;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto l98, n. 288;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-12319 del 15 luglio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I ((Disposizioni comuni))

Art. 1

((Nuove scommesse a totalizzatore))

1.E' autorizzata l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore ((. . .)) relative ad eventi sportivi diversi da quelli previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, ovvero ad eventi non sportivi. (3)

(( 2. Per tali scommesse il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gestisce il totalizzatore nazionale, attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.))

Art. 2

Concessionari abilitati

1.L'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1 e' consentita ai concessionari per l'accettazione, delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, limitatamente a quelle su eventi non sportivi, nonche' ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal ((decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, ed)) ai concessionari di cui al decreto 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente, previo avviso pubblico contenente le modalita' di presentazione delle domande, da inviarsi anche alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. (3) ((5))

2.L'elenco delle discipline sportive nonche' degli eventi ovvero delle categorie di eventi non sportivi, riguardanti le scommesse di cui all'articolo 1 e' emanato, previa, ove occorra, direttiva del Ministro, con decreto dirigenziale con riferimento esclusivo ad Avvenimenti ovvero a categorie di avvenimenti di primario rilievo nazionale e internazionale. (3)

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 1 MARZO 2006, N. 111))

Art. 4

Revoca delle autorizzazioni

((1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato revoca l'autorizzazione all'esercizio delle scommesse di cui all'articolo 1, nei riguardi dei concessionari abilitati ai sensi dell'articolo 2, oltre che nei casi di decadenza e revoca dalle concessioni previste dalla disciplina, anche negoziale, vigente per ciascuno di essi, in caso di gravi violazioni delle disposizioni del presente regolamento.)) ((3))

Art. 5

Programma di accettazione delle scommesse

1.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 MARZO 2006, N. 111)).

2.Tutta l'attivita' sportiva e' riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti sono stampigliati sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.

3.L'acclaramento dei risultati riguardanti gli eventi sportivi oggetto di scommessa compete al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede a certificarli e renderli pubblici, ai fini delle scommesse, sulla base delle comunicazioni ufficiali effettuate dagli organi responsabili dello svolgimento degli eventi; ai medesimi fini, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede direttamente ad acclarare e certificare, nonche' a rendere pubblici ai fini delle scommesse, i risultati riguardanti gli eventi non sportivi. (3)

Art. 6

Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse

1.((PERIODO ABROGATO DAL DECRETO 1 MARZO 2006, N. 111)). I rimborsi non richiesti e le vincite non riscosse entro i termini stabiliti relativi alle scommesse a totalizzatore, affluiscono al fondo speciale di riserva di cui all'articolo 12. (3)

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 1 MARZO 2006, N. 111))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 2002, N. 66))

Art. 9

(( Validita' delle scommesse e soluzione delle controversie ))

((

01.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, l'esito degli eventi sportivi oggetto di scommessa e' quello che si realizza sul campo di gara; le sue eventuali modificazioni non incidono sull'esito gia' certificato ai fini delle scommesse.

03.Nel caso di scommesse sportive su risultati parziali e su altri fatti connessi all'evento sportivo la scommessa e' comunque valida quando il risultato oggetto della stessa e' gia' maturato sul campo di gara, anche se in momenti successivi l'evento e' sospeso o annullato.

04.La scommessa su evento non sportivo e' considerata non valida quando l'evento non si verifica, salvo che la scommessa abbia ad oggetto il mancato avveramento dell'evento.

05.Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti.

1.

La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, e' demandata all'organo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385. Il reclamo scritto e' inoltrato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore.))

((3))

Capo II ((Scommesse a totalizzatore))

Art. 10

((Tipi di scommesse ammesse.))

((

3.

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa, ove occorra, direttiva del Ministro, stabilisce i tipi di scommessa e gli eventi, sportivi o non sportivi, che ne costituiscono l'oggetto nonche' le relative modalita' tecniche di svolgimento.))

((3))

Art. 11

((Calcolo della quota di vincita.))

((

1.L'importo della vincita e' il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.

3.

Le quote sono calcolate dopo la comunicazione ufficiale dell'esito dell'unico o dell'ultimo evento oggetto della scommessa.))

((3))

Art. 12

Ripartizione della posta.

1.La posta unitaria di gioco delle scommesse e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4.Il limite di importo del predetto fondo, nonche' la destinazione delle somme eccedenti detto limite, e' determinato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

5.Dal conto corrente di cui al comma 3, sono prelevate, fino ad esaurimento, le somme concorrenti all'eventuale integrazione del disponibile a vincite, nel caso n cui le quote complessive di vincita di una scommessa siano superiori al disponibile a vincite della stessa.

6.I prelevamenti dal predetto conto corrente e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. (3)

Art. 13

((Modalita' di partecipazione.)) ((1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.)) ((3))

Art. 14

((Ricevuta di partecipazione.))

((

1.L'accettazione della scommessa a totalizzatore e' certificata esclusivamente dalla ricevuta emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.

2.La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta e quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli addetti ai terminali, e' responsabilita' di chi effettua la scommessa, il quale e' tenuto a segnalare immediatamente ogni difformita'. In caso di difformita', il partecipante puo' chiedere l'annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della scommessa, anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che l'accettazione delle scommesse sia ancora aperta.

3.L'orario di riferimento e' quello del totalizzatore nazionale.

4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina, per ciascuna scommessa, il programma, l'apertura dell'accettazione, ovvero il momento in cui il totalizzatore nazionale e' abilitato ad accettare le scommesse, e la chiusura della stessa, ovvero il momento in cui il totalizzatore nazionale non e' piu' abilitato ad accettare le scommesse.))

((3))

Art. 15

((Conservazione delle registrazioni delle scommesse.))

((

1.Ogni scommessa accettata e' registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalita' che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.

2.

I dati relativi al totale delle scommesse accettate ed al loro importo complessivo nonche' i supporti contenenti tutte le giocate accettate per ciascuna scommessa, sono conservati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.))

((3))

Art. 16

((Giocate sistemistiche ed a caratura.))

((

1.Sono ammesse scommesse sistemistiche ed a caratura.

2.Per le scommesse sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell'emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unita' di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall'addetto al terminale, prima dell'emissione della ricevuta.

3.Per ogni scommessa a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della scommessa. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore complessivo della scommessa, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.

4.Ciascuna cedola originale di caratura, integra in ogni sua parte, costituisce ricevuta e consente la riscossione della vincita, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera scommessa a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.

5.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, non sono annullabili le scommesse a caratura; e' tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalita' stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la ristampa delle scommesse a caratura accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.))

((3))

Art. 17

((Modalita' di determinazione della scommessa vincente.))

((

1.Un'unita' di scommessa e' considerata vincente quando tutti i pronostici in essa contenuti sono conformi agli esiti degli eventi cui la scommessa si riferisce.

2.

Nel caso in cui non risultino unita' di scommessa vincenti il relativo disponibile a vincite costituisce jackpot che si aggiunge al disponibile a vincite di scommesse dello stesso tipo e su medesimi eventi.))

((3))

Art. 18

((Rimborsi.))

((

2.I partecipanti sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi di vendita della scommessa nonche' sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3.

L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all'atto del rimborso.))

((3))

Art. 19

((Pubblicita' degli esiti e comunicazioni.)) ((1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito internet, trasmette ai concessionari le comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa; i concessionari ritrasmettono tali comunicazioni ai luoghi di vendita delle scommesse, per la loro affissione pubblica.)) ((3))

Art. 20

Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie.

1.Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, ovvero del periodo che intercorre tra la giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana, a ciascun concessionario e' reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.

3.A ciascun concessionario e' reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento.

4.Gli importi dovuti dal concessionario al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera a). (3)

Art. 21

((Verifica delle ricevute di accettazione delle scommesse.)) ((1. L'originale della ricevuta di accettazione delle scommesse, integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi, solo a seguito di apposita verifica. Il concessionario ovvero il gestore del luogo di vendita della scommessa, se non coincidente con il concessionario, in caso di vincite o di rimborsi superiori a 3.000,00 euro, verifica la non contraffazione materiale della ricevuta di accettazione; il totalizzatore nazionale verifica i dati identificativi contenuti nella ricevuta.)) ((3))

Art. 22

((Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi.))

((

1.I concessionari pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di propria competenza secondo le modalita' di cui agli articoli 23, 24 e 25.

2.

Il concessionario custodisce per cinque anni le ricevute delle scommesse vincenti e pagate nonche' quelle dei rimborsi effettuati.))

((3))

Art. 23

((Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro.)) ((1. Le vincite od i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono pagati in contanti, a partire dalla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalita' di cui all'articolo 21, presso qualsiasi luogo di vendita delle scommesse collegato con il medesimo concessionario del circuito di raccolta del luogo di vendita nel quale e' stata effettuata la giocata.)) ((3))

Art. 24

((Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro.))

((

2.I rimborsi, di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita' di cui all'articolo 21. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.

3.

Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione della ricevuta di partecipazione, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b). I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.))

((3))

Art. 25

((Modalita' di pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro.))

((

2.

Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di ventitre giorni dalla data di presentazione della ricevuta di partecipazione, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b).))

((3))

Art. 26

Rendicontazione contabile.

((1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il concessionario e' tenuto ad effettuare i relativi versamenti secondo modalita' e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.)) ((5))

2.Le modalita' operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3.Il concessionario apre un conto corrente bancario sul quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con ((cadenza settimanale)), in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e soggette a rimborso verificate dal singolo concessionario, effettua il versamento dell'importo complessivo delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 24 e 25. Il concessionario provvede al pagamento delle vincite e dei rimborsi a ciascun partecipante con le modalita' indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 24 e 25. ((5))

4.Gli adempimenti contabili, giudiziali ed amministrativi del concessionario, compresi i modelli da utilizzare per il versamento del saldo settimanale e quelli attestanti il regolare utilizzo dei fondi versati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul conto corrente del concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 24 e 25, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (3) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi." -------------- AGGIORNAMENTO (5) Il decreto 6 agosto 2007, n. 129 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, modificate dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."

Art. 27

((Termini di decadenza.))

((

1.I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i luoghi di vendita della scommessa e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non e' effettuata, secondo le modalita' di cui all'articolo 21, nel termine di 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.

2.

E' fatta, comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.))

((3))

((Capo III Scommessa a totalizzatore Formula 101))

Art. 28

((Istituzione di una nuova scommessa a totalizzatore.)) ((1. E' istituita la scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101", collegata alle gare automobilistiche internazionali del Campionato Mondiale di Formula Uno, organizzate dalla Federation International de l'Automobile - F.I.A. ed alle gare dei Campionati Mondiali di Motociclismo, organizzate dalla Federation International de Motociclisme - F.I.M.)) ((3))

Art. 29

((Esercizio della scommessa.))

((

1.L'esercizio della scommessa denominata "Formula 101" e' riservato al Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2.L'accettazione delle scommesse e' affidata, sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente.

3.La concessione non puo' avere durata superiore a 6 anni ed e' rinnovabile.

4.La raccolta delle giocate e' effettuata dai concessionari, attraverso le rispettive ricevitorie.

5.Le iniziative pubblicitarie e promozionali della scommessa assunte dai singoli concessionari sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

6.Il coordinamento organizzativo della pianificazione dei calendari, dell'ottenimento dei dati e delle notizie ufficiali necessari all'effettuazione del gioco e alla sua promozione a mezzo stampa e televisione, anche nell'ambito delle immagini sulle quali la Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A. e la Federation International de Motociclisme - F.I.M. vantano diritti, dell'acquisizione dei risultati ufficiali delle gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'articolo 28, relative alle medesime gare automobilistiche di Formula Uno e motociclistiche, e' riservato, tramite apposite convenzioni, alla F.I.A. ed alla F.I.M. ovvero ad altri soggetti dalle stesse delegati allo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto. La determinazione dell'ammontare del montepremi e dell'importo delle vincite sono effettuate mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

7.

Qualora la F.I.A. e la F.I.M. abbiano delegato altro soggetto allo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto, gli accordi a tale fine stipulati tra i predetti soggetti sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - al fine di verificare che essi consentano effettivamente lo svolgimento di tutte le attivita' necessarie alla realizzazione della scommessa "Formula 101", secondo le modalita' stabilite dal presente capo. Tale approvazione e' condizione necessaria per l'avvio della raccolta delle scommesse.))

((3))

Art. 30

((Caratteristiche della scommessa.)) ((1. La scommessa "Formula 101" consiste, a seconda del tipo di gara oggetto della scommessa, nel pronosticare le prime otto vetture o motociclette classificate, secondo l'ordine di arrivo, rispettivamente nelle gare del Campionato Mondiale di Formula Uno o nelle gare dei Campionati Mondiali di Motociclismo. L'ordine di arrivo, riferito al numero ufficiale che contraddistingue le vetture o le motociclette e i relativi piloti che partecipano alla gara oggetto della scommessa, e quello stabilito nei termini previsti dal regolamento F.I.A. o da quello F.I.M. in vigore. L'ordine di arrivo e' pubblicato nell'apposito notiziario prodotto dalla F.I.A. o dalla F.I.M. e trasmesso agli altri concessionari dell'accettazione della scommessa.)) ((3))

Art. 31

((Modalita' di scommessa.))

((

1.Ad ogni posizione di arrivo correttamente pronosticata viene attribuito un punto.

2.Una vettura iscritta al Campionato Mondiale di Formula Uno o una motocicletta iscritta ai Campionati Mondiali di Motociclismo che, per qualunque motivo, non partecipa alla gara oggetto della scommessa, e' considerata, ai fini della determinazione dei vincenti, ultima arrivata.

3.Il punteggio conseguito per ogni pronostico e' determinato dalla somma delle posizioni esattamente pronosticate. Il punteggio massimo realizzabile e' pari a "8".

4.Nel caso di parita' dell'ordine di arrivo di due o piu' vetture o di due o piu' motociclette, tra la prima e l'ottava posizione di arrivo ai fini dell'individuazione dei pronostici vincenti, verranno considerati tutti gli ordini d'arrivo formati da vetture o motociclette classificate tra la prima e l'ottava posizione, attribuendo a ciascuna di esse un punto. Qualora, per qualsiasi motivo, al traguardo della gara oggetto della scommessa si classifica un numero di vetture o di motociclette inferiore a otto si terra' conto, per raggiungere il numero di otto classificati, ai fini della determinazione dei vincenti, del numero delle vetture o delle motociclette che prima del ritiro abbiano effettuato, nell'ordine, il maggior numero di giri.

5.Il montepremi e' costituito dal 38 per cento della raccolta e destinato a tre categorie di vincita: ORO, ARGENTO E BRONZO cui corrispondono rispettivamente 8, 7 e 6 punti.

7.L'importo destinato alle vincite di ogni singola categoria viene suddiviso in parti uguali fra le colonne vincenti della relativa categoria.

8.In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria puo' essere minore della quota unitaria della o delle categorie inferiori. A tal fine gli importi destinati a tali categorie si sommano ed il risultato si divide per il numero delle colonne vincenti nelle singole categorie.

9.In mancanza di vincite di categoria ORO, ARGENTO o BRONZO, il relativo montepremi andra' ad accumularsi con quello della corrispondente categoria della scommessa successiva e cosi' fino alla scommessa nella quale saranno realizzate vincite nelle corrispondenti categorie.

10.Nell'ultima scommessa annuale di "Formula 101", qualora non si realizzi punteggio vincente in una categoria, l'importo del relativo montepremi unitamente all'importo proveniente dalle precedenti scommesse per la stessa categoria viene cumulato con quello delle altre categorie di vincenti o, in mancanza di categorie di vincenti, fra tutti coloro che hanno realizzato il massimo punteggio.

11.

In caso di annullamento della gara oggetto della scommessa, il giocatore ha diritto al rimborso dell'importo giocato che deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di annullamento. Il rimborso e' effettuato dal ricevitore presso cui e' stata raccolta la scommessa, dietro ritiro della ricevuta di gioco.))

((3))

Art. 32

((Modalita' di accettazione della scommessa.))

((

1.Le giocate sono effettuate utilizzando schede contraddistinte dal logo "Formula 101" prodotte da ogni concessionario. Le schede debbono presentare caratteristiche comuni definite, rispettivamente, dalla F.I.A. e dalla F.I.M. in modo da garantire identiche modalita' di gioco.

2.Le giocate vengono raccolte nei punti appositamente individuati dai concessionari.

3.I concessionari, oltre alla propria rete di raccolta costituita dalle ricevitorie distribuite sul territorio nazionale e abilitate agli altri giochi pubblici, possono attivare, presso esercizi o luoghi aperti al pubblico, nuovi punti esclusivi di raccolta della scommessa "Formula 101", in misura non superiore al 25 per cento del numero delle ricevitorie delle proprie reti di raccolta. Tali nuovi punti di raccolta devono garantire la riservatezza dei dati e devono essere integrabili con gli altri punti di raccolta della scommessa.

4.La giocata minima si compone di due colonne, su ognuna delle quali il giocatore deve indicare il numero delle otto vetture o delle otto motociclette pronosticate nelle rispettive posizioni di arrivo.

5.E' altresi' consentita l'effettuazione di giocate sistemistiche. Per ogni giocata, minima o sistemistica, viene rilasciato un singolo scontrino come ricevuta di gioco.

6.Per ogni gara oggetto della scommessa, la F.I.A. o la F.I.M. comunicano agli altri gestori del gioco il periodo di raccolta delle giocate, nonche' l'ora di chiusura della raccolta stessa. I dati relativi alla raccolta di ciascun concessionario devono essere memorizzati e archiviati in apposite matrici, custodite con idonee misure di sicurezza, secondo le disposizioni previste dalla normativa che disciplina il gioco pubblico.

7.La posta unitaria di scommessa e' di 0,50 euro per colonna, per le giocate effettuate fino a dieci minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto della scommessa e di 1,00 euro a colonna per le giocate effettuate successivamente.

8.

Nel costo della singola colonna e' compreso l'importo che il giocatore e' tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso spese e compenso al raccoglitore, pari a 0,04 euro per ogni colonna giocata fino a dieci minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto della scommessa, e di 0,08 euro a colonna per quelle giocate successivamente.))

((3))

Art. 33

((Validita' delle giocate.))

((

1.Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative apposite matrici siano state depositate negli archivi dei centri di elaborazione dei concessionari ove sono custodite con le misure di sicurezza previste dai rispettivi disciplinari di concessione.

2.

Inoltre i concessionari predispongono, su disco ottico, un archivio contenente per ciascuna scommessa gli estremi di tutti gli scontrini giocati e il numero di colonne sviluppate da ciascuno di essi. Tale archivio deve essere conservato, sotto la responsabilita' del singolo concessionario, con misure di sicurezza approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Nelle eventualita' previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 31, detto archivio e' recapitato, a cura e sotto la responsabilita' del concessionario, a seconda del tipo di gara, alla F.I.A. o alla F.I.M.))

((3))

Art. 34

((Rimborsi e reclami.))

((

1.Qualora le matrici rivelino incompletezza di dati, o le giocate siano state accettate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, ovvero i dati non siano pervenuti ai centri di elaborazione dei concessionari, questi, salva la responsabilita' dei ricevitori, ne dichiarano l'esclusione dalla scommessa con decisione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di cui all'articolo 35. Il giocatore, in tal caso, ha diritto al rimborso totale delle somme giocate, da richiedere, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della decisione.

2.Il rimborso viene effettuato dal raccoglitore presso cui e' avvenuta la giocata, dietro ritiro dello scontrino di gioco.

3.Avverso la dichiarazione di esclusione dalla scommessa da parte del concessionario, il giocatore in possesso di scontrino, salva la facolta' di adire l'autorita' giudiziaria, puo' proporre reclamo in carta semplice, spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno, al concessionario entro trenta giorni decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale.

4.

Sul reclamo il concessionario interessato decide entro il termine di quindici giorni, comunicandone l'esito con raccomandata al reclamante.))

((3))

Art. 35

((Bollettino delle vincite.))

((

1.La F.I.A. o la F.I.M., a seconda del tipo di gara oggetto della scommessa, ricevono da ciascuno dei concessionari, entro la giornata feriale successiva alla gara, i dati relativi al numero delle giocate ed al volume della raccolta di loro competenza, nonche' sulla base del notiziario riportante l'ordine d'arrivo, il numero delle colonne che hanno realizzato vincite nelle tre categorie. Sulla base dei dati ricevuti, la F.I.A. o la F.I.M., entro la stessa giornata feriale successiva alla gara, redigono il Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi e lo trasmettono ad ogni concessionario nonche' al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2.Ogni concessionario, ricevuto il Bollettino di cui al comma 1, sotto la propria responsabilita', provvede alla convalida delle vincite, realizzate nei punti di raccolta della propria rete e redige il Bollettino ufficiale delle vincite. Inoltre provvede al pagamento delle vincite secondo le rispettive modalita' organizzative, trasmettendo la relativa documentazione contabile al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato concedente, per l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza.

3.

Il Bollettino ufficiale di cui al comma 2 contiene tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare, il numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria ed e' affisso al pubblico, presso ogni punto di raccolta delle giocate, per un periodo non inferiore a quindici giorni.))

((3))

Art. 36

((Pagamento delle vincite.))

((

1.Gli scontrini di gioco relativi alle vincite sono presentati, per la riscossione del premio, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dall'affissione del Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi.

2.Il pagamento delle vincite di importo non superiore a 2.300,00 euro avviene direttamente presso il punto di gioco dove e' stata effettuata la giocata.

3.Il pagamento delle vincite di importo superiore a 2.300,00 euro e' eseguito dal concessionario, o da suoi delegati.

4.

Se uno o piu' concessionari registrano un saldo negativo tra l'importo della raccolta e l'importo delle vincite, la F.I.A. o la F.I.M. accreditano la somma necessaria a consentire il pagamento delle vincite. L'importo accreditato e' detratto dalle somme che l'erogante deve versare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma e forma oggetto di dettagliata documentazione contabile da produrre al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.))

((3))

Art. 37

((Trasmissione di dati contabili da parte dei concessionari.))

((

2.

Entro il decimo giorno successivo al Gran Premio, i concessionari trasmettono ai rispettivi raccoglitori del gioco, a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente:

a)

l'importo, di cui alla lettera d) del comma 1, trattenuto per il pagamento delle vincite;

b)

l'importo delle vincite pagate successivamente all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 1;

c)

l'importo netto a debito da versare al concessionario. ))

((3))

Art. 38

((Versamenti dei raccoglitori ai concessionari.))

((

1.I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'estratto conto, il saldo a proprio debito, di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 37, secondo le modalita' previste dagli accordi stipulati con i concessionari.

2.I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 2 dell'articolo 37, il saldo a proprio debito, secondo le modalita' previste dagli accordi stipulati con i concessionari.

3.I concessionari riscuotono dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'articolo 37.

4.

I concessionari, entro il mese di marzo di ciascun anno, trasmettono ai propri raccoglitori un riepilogo dell'aggio conseguito con la raccolta di tutte le scommesse di competenza contabile dell'anno precedente.))

((3))

Art. 39

((Oneri e compensi.))

((

2.Se i versamenti di cui al comma 1 sono omessi in tutto o in parte, od effettuati in ritardo, si applicano le penalita' previste dall'atto di concessione.

3.

Gli oneri per il coordinamento organizzativo di cui all'articolo 29, comma 6, da intendersi come comprensivi di ogni diritto a qualsiasi titolo dovuto da destinare all'organizzatore ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non possono superare la misura dell'8,5 per cento dell'incasso lordo annuo derivante dalla scommessa e possono anche essere corrisposti detraendoli per ogni scommessa dalle somme dovute ai sensi del comma 1.))

((3))

Art. 40

((Canone di concessione.)) ((1. Il canone di concessione di cui all'articolo 39 e' calcolato per ogni concessionario secondo percentuali decrescenti per i seguenti scaglioni di incasso lordo: a) 1° scaglione, 3 per cento sino a 258.230.000,00 euro di raccolta annua; b) 2° scaglione, 2 per cento oltre 258.230.000,00 euro di raccolta annua.)) ((3))

Art. 41

((Versamento del prelievo e dell'imposta.))

((

1.Il prelievo relativo alla scommessa e' pari alla differenza fra l'intero ammontare delle somme giocate e le quote destinate al montepremi e agli altri oneri stabiliti nel capo III del presente regolamento. Su di esso si applica l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, come rideterminata dall'articolo 22, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

2.

La F.I.A. e la F.I.M. provvedono al versamento dell'imposta unica e delle somme trattenute a titolo di prelievo, entro il decimo giorno successivo a quello nel quale le gare sportive di rispettiva competenza oggetto delle scommesse hanno avuto luogo.))

((3))

Art. 42

((Obbligo dei concessionari di rendiconto.)) ((1. I concessionari rendono il conto della gestione finanziaria relativa alla riscossione degli incassi ed al pagamento delle vincite mediante la produzione di appositi elaborati contabili che, unitamente alla relativa quietanza di versamento ed alla connessa documentazione, devono essere inviati periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato indicando gli elementi e secondo le modalita' che verranno stabiliti con apposito decreto dirigenziale.)) ((3))

Art. 43

((Poteri di vigilanza.)) ((1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esercita la vigilanza sulla gestione della scommessa attraverso controlli sulle procedure di esercizio della stessa ed anche mediante ispezioni negli uffici dei concessionari. A tali fini i concessionari sono tenuti a fornire le informazioni e la documentazione richiesta.)) ((3))

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