DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1999, n. 283

Type DPR
Publication 1999-07-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 31-8-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di teonologo alimentare;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 luglio 1998, del 21 dicembre 1998 e del 7 giugno 1999;

Viste le osservazioni della Corte dei conti in data 1 marzo 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1999;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Pubblici dipendenti iscritti all'albo con annotazione a margine

1.I tecnologi alimentari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato l'esercizio della libera professione e che pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, possono, a richiesta, essere iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridicoprofessionale, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

2.Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine regionale consegna all'interessato il timbro professionale che deve essere restituito al termine dell'espletamento dell'incarico stesso. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento della amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. - Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art. 3 (Esercizio della professione). - 1. Per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare e' obbligatoria l'iscrizione all'albo di cui all'art. 27. 2. I laureati in scienze e tecnologie alimentari dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a richiesta essere iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridicoprofessionale. In tal caso, essi possono svolgere attivita' professionale solo nei casi ed alle condizioni previsti dalle norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego. 3. Presso gli ordini di appartenenza degli iscritti di cui al comma 2 e' conservato il timbro professionale che viene consegnato di volta in volta agli interessati per gli eventuali atti professionali autorizzati. 4. Gli iscritti di cui al comma 2 ai quali, in deroga al divieto di cui al medesimo comma, siano eventualmente conferiti incarichi speciali, devono sottostare alla disciplina dell'ordine per i medesimi incarichi. 5. Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali e' consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio. 6. Gli iscritti ad un albo regionale hanno facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato".

Art. 2

Pubblici dipendenti iscritti all'albo senza annotazione a margine

1.I professionisti di cui all'articolo 1, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia consentito l'esercizio della libera professione, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine regionale la relativa dichiarazione originale dell'amministrazione di appartenenza. Tale dichiarazione e' conservata nei rispettivi fascicoli personali.

2.In caso di mancato deposito della dichiarazione il consiglio dell'ordine dispone l'apposizione a margine del nominativo del professionista, dell'annotazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, dandone comunicazione all'interessato.

Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, vd. supra in nota all'art. 1.

Art. 3

Vigilanza

1.Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'Ordine dei tecnologi alimentari, a norma dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, sia direttamente, sia attraverso i procuratori generali presso le corti d'appello ed i procuratori della Repubblica presso i tribunali.

Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professine di tecnologo alimentare): "Art. 5 (Vigilanza). - 1. L'ordine dei tecnologi alimentari e' posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla professione di tecnologo alimentare ed a tale scopo formula le richieste ed i rilievi del caso".

Titolo II ORDINI REGIONALI DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

Art. 4

Assemblea degli iscritti

1.L'assemblea degli iscritti e' convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e delle materie da trattare. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio dell'attivita' professionale.

2.Il presidente del consiglio dell'ordine regionale, ove il numero degli iscritti sia superiore a trecento, puo' disporre che della convocazione di cui al comma 1 sia data notizia mediante pubblicazione in un giornale di interesse regionale, una prima volta almeno dieci giorni, ed una seconda volta, almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea. In tale caso la pubblicazione tiene luogo all'avviso di cui al comma 1.

3.Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio.

4.Nel caso di impedimento o di assenza, il presidente e' sostituito dal vice presidente e qualora anche quest'ultimo sia impedito o assente, dal consigliere piu' anziano per iscrizione all'albo ovvero, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano di eta'.

5.Nel caso di impedimento o di assenza del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un sostituto scelto fra i presenti con votazione a maggioranza semplice.

6.L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, a scrutinio segreto.

7.L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, che non puo' avereluogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti, salvo il disposto dell'articolo 17, comma 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.

8.Il processo verbale e' redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed e' sottoscritto da entrambi.

Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art. 17 (Elezione del consiglio dell'ordine). - 1. La data, l'ora ed il luogo di convocaziote dell'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine sono fissati dal presidente e comunicati agli iscritti con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica. 2. Ove si riveli opportuno, puo' disporsi l'a pertura delle urne per piu' giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo l'integrita' dell'urna per tutta la durata della votazione. 3. L'assemblea e' valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti, ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto. 4. Il voto e' personale, diretto e segreto. 5. Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio. 6. Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la preferenza i candidati non aventi annotazioni a margine, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 10, comma 3. 7. In caso di parita' di voti e' preferito il piu' anziano per iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. 8. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne proclama il risultato e ne da' immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati. 9. Contro i risultati dell'elezione ciascun iscritto all'albo puo' proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione".

Art. 5

Assemblea per l'approvazione dei conti

1.L'assemblea degli iscritti per l'approvazione dei conti preventivi e consuntivi e' convocata nel mese di marzo di ogni anno ed i relativi documenti debbono essere depositati presso gli ordini almeno quindici giorni prima della data della seduta con facolta' per gli iscritti di prenderne visione.

Art. 6

Assemblea per la elezione del consiglio dell'ordine

1.Con raccomandata spedita a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione, il presidente comunica la data dell'assemblea degli iscritti per la elezione del consiglio dell'ordine in prima e seconda convocazione, e la durata delle operazioni di voto, fino ad un massimo di tre giorni consecutivi.

2.La seconda convocazione e' fissata a non meno di otto giorni dalla data della prima.

3.Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio uscente o chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5.

4.Il presidente convoca quattro iscritti, che formano il seggio elettorale nel caso in cui non sia possibile formarlo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, scegliendoli tra i piu' anziani per iscrizione all'albo.

Art. 7

Schede elettorali

1.Le schede elettorali, stampate a cura del consiglio dell'ordine e contenenti il timbro dell'ordine e la sigla del segretario dell'ordine o di un consigliere a cio' specificamente da questi delegato, sono inviate agli elettori unitamente all'avviso di convocazione dell'assemblea, o con spedizione separata. Il presidente del consiglio stabilisce la quantita' delle schede da stampare in numero superiore a quello dei votanti.

2.Gli elettori che non avessero ricevuto le schede elettorali possono ritirarle fino al momento della chiusura dell'assemblea elettorale, presso la segreteria dell'ordine, anche per il tramite di persona munita di delega scritta.

Art. 8

Seggio elettorale

1.Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie tra gli elettori presenti due scrutatori effettivi e due supplenti.

2.Nel caso in cui non siano presenti un numero di elettori sufficienti a costituire il seggio, il presidente sceglie gli scrutatori tra gli iscritti all'albo convocati ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

3.Lo scrutatore piu' anziano per iscrizione all'albo esercita le funzioni di presidente del seggio. A parita' di data di iscrizione prevale l'anzianita' di data di nascita.

4.Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio.

5.Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal piu' anziano degli scrutatori supplenti e da altro componente del consiglio dell'ordine designato dal presidente del consiglio.

6.Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 9

Votazioni

1.Il voto viene espresso per mezzo della scheda nella quale l'elettore indica i nomi dei candidati da eleggere. Nel caso di schede recanti un numero di voti superiore a quello dei consiglieri da eleggere, verranno ritenuti validi i nomi dal primo fino a quello corrispondente al numero di candidati da eleggere.

2.Non e' ammesso il voto per delega. E', invece, ammesso il voto per corrispondenza.

3.Nel caso di voto per corrispondenza l'elettore fa pervenire al consiglio dell'ordine, non piu' tardi del giorno che precede le elezioni, la scheda piegata in modo da non rendere visibile il voto espresso, in busta chiusa sulla quale appone la dicitura "votazione per l'elezione del consiglio dell'ordine di ... anno ...", e la sua firma autenticata nelle forme di legge. Dell'avvenuta ricezione della scheda viene rilasciata apposita ricevuta. Il giorno fissato per le elezioni il presidente del consiglio dell'ordine, che ha custodito sotto la propria responsabilita' le buste ricevute, subito dopo l'apertura delle votazioni consegna al presidente del seggio le buste contenenti le schede di coloro che hanno votato per corrispondenza. Il presidente del seggio, dato atto a verbale di aver ricevuto le buste, dopo averne verificato e fatto constatare l'integrita', apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.

4.Su una apposita copia dell'elenco degli elettori viene fatta apporre la firma degli iscritti che hanno votato. Sullo stesso elenco il segretario prende nota di coloro che hanno votato per corrispondenza.

5.Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di voto si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa, nonche' delle schede non ancora utilizzate.

Art. 10

Chiusura delle operazioni di voto

1.Nel giorno stabilito come ultimo, ovvero nell'unico giorno utile per votare, decorso il tempo fissato per le votazioni, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori presenti nel seggio allo scadere delle otto ore, determina, in base alle risultanze dell'elenco degli elettori, l'esatto numero dei votanti ed accerta la validita' dell'assemblea secondo il disposto dell'articolo 17, comma 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.

2.Quando l'assemblea in prima convocazione non risulti valida, il presidente del seggio non da' inizio alle operazioni di scrutinio e, disposta la custodia, in plichi separati e sigillati, delle schede utilizzate e di quelle non utilizzate, convoca l'assemblea alla data precedentemente fissata.

3.Nel caso in cui l'assemblea non risulti valida neppure in seconda convocazione, il presidente del seggio ne da' immediata comunicazione al presidente dell'ordine il quale, informato il Ministro di grazia e giustizia, procede alla determinazione delle date per le nuove elezioni: queste dovranno avere luogo a non meno di un mese e a non piu' di tre mesi di distanza dalle elezioni precedenti.

Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 17 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, vd. supra in nota all'art. 4.

Art. 11

Operazioni di scrutinio

1.Accertata la validita' dell'assemblea e dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori da' immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente e senza interruzione. Completato lo spoglio delle schede, il presidente forma la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti e proclama gli eletti.

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