DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1999, n. 283
Entrata in vigore del decreto: 31-8-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di teonologo alimentare;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 luglio 1998, del 21 dicembre 1998 e del 7 giugno 1999;
Viste le osservazioni della Corte dei conti in data 1 marzo 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1999;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Pubblici dipendenti iscritti all'albo con annotazione a margine
1.I tecnologi alimentari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato l'esercizio della libera professione e che pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, possono, a richiesta, essere iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridicoprofessionale, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.
2.Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine regionale consegna all'interessato il timbro professionale che deve essere restituito al termine dell'espletamento dell'incarico stesso. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento della amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. - Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art. 3 (Esercizio della professione). - 1. Per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare e' obbligatoria l'iscrizione all'albo di cui all'art. 27. 2. I laureati in scienze e tecnologie alimentari dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a richiesta essere iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridicoprofessionale. In tal caso, essi possono svolgere attivita' professionale solo nei casi ed alle condizioni previsti dalle norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego. 3. Presso gli ordini di appartenenza degli iscritti di cui al comma 2 e' conservato il timbro professionale che viene consegnato di volta in volta agli interessati per gli eventuali atti professionali autorizzati. 4. Gli iscritti di cui al comma 2 ai quali, in deroga al divieto di cui al medesimo comma, siano eventualmente conferiti incarichi speciali, devono sottostare alla disciplina dell'ordine per i medesimi incarichi. 5. Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali e' consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio. 6. Gli iscritti ad un albo regionale hanno facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato".
Art. 2
Pubblici dipendenti iscritti all'albo senza annotazione a margine
1.I professionisti di cui all'articolo 1, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia consentito l'esercizio della libera professione, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine regionale la relativa dichiarazione originale dell'amministrazione di appartenenza. Tale dichiarazione e' conservata nei rispettivi fascicoli personali.
2.In caso di mancato deposito della dichiarazione il consiglio dell'ordine dispone l'apposizione a margine del nominativo del professionista, dell'annotazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, dandone comunicazione all'interessato.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, vd. supra in nota all'art. 1.
Art. 3
Vigilanza
1.Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'Ordine dei tecnologi alimentari, a norma dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, sia direttamente, sia attraverso i procuratori generali presso le corti d'appello ed i procuratori della Repubblica presso i tribunali.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professine di tecnologo alimentare): "Art. 5 (Vigilanza). - 1. L'ordine dei tecnologi alimentari e' posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla professione di tecnologo alimentare ed a tale scopo formula le richieste ed i rilievi del caso".
Titolo II ORDINI REGIONALI DEI TECNOLOGI ALIMENTARI
Art. 4
Assemblea degli iscritti
1.L'assemblea degli iscritti e' convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e delle materie da trattare. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio dell'attivita' professionale.
2.Il presidente del consiglio dell'ordine regionale, ove il numero degli iscritti sia superiore a trecento, puo' disporre che della convocazione di cui al comma 1 sia data notizia mediante pubblicazione in un giornale di interesse regionale, una prima volta almeno dieci giorni, ed una seconda volta, almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea. In tale caso la pubblicazione tiene luogo all'avviso di cui al comma 1.
3.Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio.
4.Nel caso di impedimento o di assenza, il presidente e' sostituito dal vice presidente e qualora anche quest'ultimo sia impedito o assente, dal consigliere piu' anziano per iscrizione all'albo ovvero, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano di eta'.
5.Nel caso di impedimento o di assenza del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un sostituto scelto fra i presenti con votazione a maggioranza semplice.
6.L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, a scrutinio segreto.
7.L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, che non puo' avereluogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti, salvo il disposto dell'articolo 17, comma 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.
8.Il processo verbale e' redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed e' sottoscritto da entrambi.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art. 17 (Elezione del consiglio dell'ordine). - 1. La data, l'ora ed il luogo di convocaziote dell'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine sono fissati dal presidente e comunicati agli iscritti con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica. 2. Ove si riveli opportuno, puo' disporsi l'a pertura delle urne per piu' giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo l'integrita' dell'urna per tutta la durata della votazione. 3. L'assemblea e' valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti, ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto. 4. Il voto e' personale, diretto e segreto. 5. Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio. 6. Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la preferenza i candidati non aventi annotazioni a margine, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 10, comma 3. 7. In caso di parita' di voti e' preferito il piu' anziano per iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. 8. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne proclama il risultato e ne da' immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati. 9. Contro i risultati dell'elezione ciascun iscritto all'albo puo' proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione".
Art. 5
Assemblea per l'approvazione dei conti
1.L'assemblea degli iscritti per l'approvazione dei conti preventivi e consuntivi e' convocata nel mese di marzo di ogni anno ed i relativi documenti debbono essere depositati presso gli ordini almeno quindici giorni prima della data della seduta con facolta' per gli iscritti di prenderne visione.
Art. 6
Assemblea per la elezione del consiglio dell'ordine
1.Con raccomandata spedita a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione, il presidente comunica la data dell'assemblea degli iscritti per la elezione del consiglio dell'ordine in prima e seconda convocazione, e la durata delle operazioni di voto, fino ad un massimo di tre giorni consecutivi.
2.La seconda convocazione e' fissata a non meno di otto giorni dalla data della prima.
3.Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio uscente o chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5.
4.Il presidente convoca quattro iscritti, che formano il seggio elettorale nel caso in cui non sia possibile formarlo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, scegliendoli tra i piu' anziani per iscrizione all'albo.
Art. 7
Schede elettorali
1.Le schede elettorali, stampate a cura del consiglio dell'ordine e contenenti il timbro dell'ordine e la sigla del segretario dell'ordine o di un consigliere a cio' specificamente da questi delegato, sono inviate agli elettori unitamente all'avviso di convocazione dell'assemblea, o con spedizione separata. Il presidente del consiglio stabilisce la quantita' delle schede da stampare in numero superiore a quello dei votanti.
2.Gli elettori che non avessero ricevuto le schede elettorali possono ritirarle fino al momento della chiusura dell'assemblea elettorale, presso la segreteria dell'ordine, anche per il tramite di persona munita di delega scritta.
Art. 8
Seggio elettorale
1.Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie tra gli elettori presenti due scrutatori effettivi e due supplenti.
2.Nel caso in cui non siano presenti un numero di elettori sufficienti a costituire il seggio, il presidente sceglie gli scrutatori tra gli iscritti all'albo convocati ai sensi dell'articolo 6, comma 4.
3.Lo scrutatore piu' anziano per iscrizione all'albo esercita le funzioni di presidente del seggio. A parita' di data di iscrizione prevale l'anzianita' di data di nascita.
4.Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio.
5.Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal piu' anziano degli scrutatori supplenti e da altro componente del consiglio dell'ordine designato dal presidente del consiglio.
6.Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.
Art. 9
Votazioni
1.Il voto viene espresso per mezzo della scheda nella quale l'elettore indica i nomi dei candidati da eleggere. Nel caso di schede recanti un numero di voti superiore a quello dei consiglieri da eleggere, verranno ritenuti validi i nomi dal primo fino a quello corrispondente al numero di candidati da eleggere.
2.Non e' ammesso il voto per delega. E', invece, ammesso il voto per corrispondenza.
3.Nel caso di voto per corrispondenza l'elettore fa pervenire al consiglio dell'ordine, non piu' tardi del giorno che precede le elezioni, la scheda piegata in modo da non rendere visibile il voto espresso, in busta chiusa sulla quale appone la dicitura "votazione per l'elezione del consiglio dell'ordine di ... anno ...", e la sua firma autenticata nelle forme di legge. Dell'avvenuta ricezione della scheda viene rilasciata apposita ricevuta. Il giorno fissato per le elezioni il presidente del consiglio dell'ordine, che ha custodito sotto la propria responsabilita' le buste ricevute, subito dopo l'apertura delle votazioni consegna al presidente del seggio le buste contenenti le schede di coloro che hanno votato per corrispondenza. Il presidente del seggio, dato atto a verbale di aver ricevuto le buste, dopo averne verificato e fatto constatare l'integrita', apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.
4.Su una apposita copia dell'elenco degli elettori viene fatta apporre la firma degli iscritti che hanno votato. Sullo stesso elenco il segretario prende nota di coloro che hanno votato per corrispondenza.
5.Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di voto si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa, nonche' delle schede non ancora utilizzate.
Art. 10
Chiusura delle operazioni di voto
1.Nel giorno stabilito come ultimo, ovvero nell'unico giorno utile per votare, decorso il tempo fissato per le votazioni, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori presenti nel seggio allo scadere delle otto ore, determina, in base alle risultanze dell'elenco degli elettori, l'esatto numero dei votanti ed accerta la validita' dell'assemblea secondo il disposto dell'articolo 17, comma 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.
2.Quando l'assemblea in prima convocazione non risulti valida, il presidente del seggio non da' inizio alle operazioni di scrutinio e, disposta la custodia, in plichi separati e sigillati, delle schede utilizzate e di quelle non utilizzate, convoca l'assemblea alla data precedentemente fissata.
3.Nel caso in cui l'assemblea non risulti valida neppure in seconda convocazione, il presidente del seggio ne da' immediata comunicazione al presidente dell'ordine il quale, informato il Ministro di grazia e giustizia, procede alla determinazione delle date per le nuove elezioni: queste dovranno avere luogo a non meno di un mese e a non piu' di tre mesi di distanza dalle elezioni precedenti.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 17 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, vd. supra in nota all'art. 4.
Art. 11
Operazioni di scrutinio
1.Accertata la validita' dell'assemblea e dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori da' immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente e senza interruzione. Completato lo spoglio delle schede, il presidente forma la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti e proclama gli eletti.
2.Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la precedenza i candidati non aventi annotazioni a margine ai sensi dell'articolo 1, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dall'articolo 10, comma 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.
3.Il presidente del seggio comunica il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione, entro tre giorni, al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.
Nota all'art. 11: - Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art. 10 (Composizione del consiglio dell'ordine regionale). - 1. Il consiglio dell'ordine regionale, di seguito denominato "consiglio dell'ordine" e' composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette membri se superano i cento ma non i cinquecento, di nove membri se superano i cinquecento ma non i millecinquecento, di quindici membri se superano i millecinquecento. 2. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. La maggioranza dei componenti del consiglio dell'ordine deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi annotazioni a margine ai sensi dell'art. 3, comma 2. 4. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio".
Art. 12
Riunione del consiglio dell'Ordine per la elezione delle cariche
1.Il presidente del consiglio uscente o, nell'ipotesi prevista dall'articolo 15 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, il commissario straordinario, entro otto giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche.
2.La riunione del consiglio e' presieduta dal membro piu' anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano per eta'. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro piu' giovane per anzianita' di iscrizione, e in caso di pari anzianita', dal piu' giovane di eta'.
3.Alla riunione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.
Art. 13
Riunioni del consiglio dell'Ordine
1.Il consiglio e' convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.
2.Le riunioni del consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
3.Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione piu' favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
4.Il verbale di ogni riunione e' redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, ed e' sottoscritto da entrambi.
Art. 14
Elezione dei consigli degli ordini di nuova costituzione
1.Il consiglio straordinario di cui all'articolo 18 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, e' costituito da tre componenti scelti dal Ministro di grazia e giustizia all'interno di terne proposte dal consiglio dell'Ordine nazionale.
2.Il consiglio straordinario, dopo aver provveduto alla prima formazione dell'albo, lo trasmette al Ministero di grazia e giustizia, il quale, verificata la sussistenza del numero degli iscritti necessario per la costituzione del nuovo ordine, incarica lo stesso consiglio di indire l'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine.
3.Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal presidente del consiglio straordinario e da un componente del consiglio da esso designato.
Nota all'art. 14: - Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art. 18 (Costituzione di nuovi ordini - Fusioni). - 1. Il Ministro di grazia e giustizia, qualora il consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine regionale, nomina un consiglio straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio. 2. Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti all'albo indicato nell'art. 9, comma 1, il Ministro di grazia e giustizia puo' disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio dell'ordine nazionale".
Art. 15
Fusioni di ordini
1.La fusione di due o piu' ordini di regioni viciniori e' disposta dal Ministro di grazia e giustizia su parere del consiglio dell'Ordine nazionale, che ne indica la sede in considerazione del rispettivo numero di iscritti.
2.I presidenti degli ordini regionali interessati trasmettono entro trenta giorni dal provvedimento di fusione al consiglio dell'ordine di nuova costituzione, gli atti aggiornati ed i fascicoli personali degli iscritti, nonche' gli archivi degli ordini medesimi.
3.Nei venti giorni successivi il presidente del consiglio dell'ordine designato dal Ministero di grazia e giustizia convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine, che si svolgera' con le modalita' indicate negli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
4.Entro sei mesi dalla sua elezione, il nuovo consiglio provvede alla pubblicazione del nuovo albo ed alla sostituzione delle tessere e dei timbri professionali degli iscritti.
Art. 16
Riunioni e convegni
1.Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge, il consiglio dell'ordine regionale puo' promuovere riunioni, convegni, congressi e studi interessanti la categoria.
Titolo III CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI
Art. 17
Attribuzioni del consiglio dell'Ordine nazionale
1.Nell'esercizio delle sue attribuzioni il consiglio dell'Ordine nazionale emana direttive al fine di coordinare e uniformare le attivita' e gli indirizzi degli ordini regionali e, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, fornisce pareri concernenti problematiche di interesse generale dell'ordine professionale.
Art. 18
Elezione del consiglio dell'Ordine nazionale
1.Il consiglio di ogni ordine regionale comunica alla commissione prevista all'articolo 23, comma 4, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, le generalita', il domicilio e i dati di iscrizione all'albo del candidato o dei candidati eletti, nonche' il numero degli iscritti dell'ordine.
2.La commissione, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma la graduatoria dei designati e proclama eletti i primi undici, secondo il numero dei voti riportati da ciascuno in base ai criteri previsti dall'articolo 23 della legge 18 gennaio 1994, n. 59.
3.I risultati delle elezioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio dell'Ordine nazionale.
Nota all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 18 gennaio 1994, n. 54 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art. 23 (Designazione dei membri del consiglio dell'Ordine nazionale). - 1. Per la designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale, il consiglio di ogni ordine regionale elegge un candidato ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta. Il candidato puo' anche essere scelto fra gli iscritti di altri ordini regionali della categoria. In caso di parita' di voti e' preferito il piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. 2. La designazione ha luogo non prima del trentesimo e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio dell'ordine nazionale in carica. 3. Si intendono designati a membri del consiglio nazionale i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A ciascun ordine spetta un voto ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta. In caso di parita' di voti si applica la disposizione di cui al comma 1. 4. Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia, composta da cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarita' delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia".
Art. 19
Riunioni del consiglio dell'Ordine nazionale
1.Le riunioni del consiglio sono valide se e' presente la maggioranza dei suoi componenti.
2.Le deliberazioni sono adottate secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 13.
Art. 20
Riunioni e convegni
1.Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge, il consiglio dell'Ordine nazionale coordina le iniziative dei consigli dell'ordine previste dall'articolo 15 del presente regolamento, puo' organizzare riunioni, convegni e congressi a livello nazionale, e dispone la partecipazione di propri rappresentanti a riunioni internazionali interessanti la categoria.
Titolo IV ISCRIZIONE ALL'ALBO, TRASFERIMENTO CANCELLAZIONE
Art. 21
Domanda di iscrizione all'albo
1.La domanda di iscrizione all'albo, redatta in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia di bollo, e' diretta al consiglio dell'ordine ed e' presentata direttamente, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda deve essere diretta al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione ricade la residenza dell'istante ovvero, nel caso di domanda presentata da cittadino europeo non residente in Italia, al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione ricade il suo domicilio professionale.
4.Ove necessario, l'aspirante che non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea deve, inoltre, produrre attestazione del Ministero degli affari esteri, comprovante l'esistenza del trattamento di reciprocita' nello Stato di appartenenza.
Note all'art. 21: - Per il testo dell'art. 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, vd. supra in nota all'art. 1. - Si trascrive il testo dell'art. 22 della tariffa ammessa del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1985, recante: "Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative". =========================================================== Articolo Indicazione degli atti A soggetti a tassa de ___________ Titolo VII PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI 22 Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 21 agosto 1992 . . . . . . . . . . . . . . . 1.Mediatori nel ruolo delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (art. 70); 2.Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimenso dei rifiuti urbani (art. 71); 3.Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72); 4.Agenti di assicura- zione e mediatori di assicurazione (art. 73); 5.Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74); 6.Concessionari del servizio di riscossione dei tribut e collettori (art. 75); 7.Giornali e periodici (art. 82); 8.Esercizio di attivita' industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86).
Art. 22
Cambi di residenza e domicili professionali. Trasferimenti
1.In caso di cambio di residenza o di domicilio professionale l'iscritto e' tenuto a darne comunicazione con lettera raccomandata al consiglio dell'ordine di appartenenza entro il termine di sessanta giorni.
2.Il provvedimento di cancellazione previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, per il venir meno del requisito di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), e' adottato nei confronti dei cittadini dell'Unione europea non residenti in Italia in seguito alla mancata conservazione del domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine presso il cui albo sono iscritti.
3.Alla eventuale domanda di trasferimento vanno allegati i certificati, in originale o copia autentica, attestanti l'assenza delle circostanze indicate all'articolo 27, comma 9, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.
4.In caso di accoglimento della domanda, l'interessato e' tenuto a corrispondere la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio dell'ordine nel cui albo viene trasferito. Nel nuovo albo e' conservata l'anzianita' risultante dall'albo di provenienza.
5.Il consiglio dell'ordine di provenienza e' tenuto a trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.
Note all'art. 22: - Si trascrive il testo dell'art. 28 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art. 28 (Cancellazione e sospensione dall'albo). - 1. Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo d'ufficio o su richiesta del Ministero di grazia e giustizia quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) , b) , c) e d). 2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia all'obbligo del pagamento dei contributi dovuti puo', a norma dell'art. 13, comma 1, lettera m), essere sospeso dall'albo. 3. La sospensione per morosita' non e' soggetta a limiti di durata ed e' revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti. 4. Per il provvedimento di cancellazione nonche' per quello di sospensione per morosita' si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare". - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art. 27 (Iscrizione all'albo - Trasferimenti). - 1. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunita' economica europea o cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocita'; b) godere dei diritti civili; c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare; d) avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine al cui albo si chiede di essere iscritti; e) precisare il proprio stato giuridicoprofessionale. 2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma dell'art. 35, comma 2, comportano la radiazione dall'albo. 3. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la delibera adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, e' motivata. 4. Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal comma 3, l'interessato puo', entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dellart. 22, comma 1, lettera i), al consiglio dell'ordine nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione. 5. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio. 6. Non e' consentita la contemporanea iscrizione a piu' albi. 7. Nel caso di variazione dello stato giuridicoprofessionale e nel caso di trasferimento per mutamento di residenza, l'iscritto e' tenuto a darne comunicazione al consiglio dell'ordine, a mezzo di lettera raccomandata, entro sessanta giorni. 8. Gli iscritti nell'albo che si trasferiscono all'estero possono conservare l'iscrizione all'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio. 9. Non e' consentito il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero e' sospeso dall'albo".
Art. 23
Reiscrizione
1.Per ottenere la reiscrizione all'albo l'interessato, oltre a comprovare la cessazione della causa che ne aveva determinato la cancellazione, deve dichiarare di essere tuttora in possesso degli altri requisiti prescritti per l'iscrizione e produrre i documenti di cui all'articolo 21, comma 3, lettere b) e c).
Art. 24
Tessera di riconoscimento
1.Il presidente del consiglio dell'ordine, a spese dell'iscritto all'albo, rilascia all'interessato una tessera di riconoscimento, con l'indicazione della sua situazione giuridicoprofessionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 59.
2.La tessera, munita di fotografia, reca il timbro a secco del consiglio dell'ordine regionale, e' firmata dal presidente e dal segretario del consiglio ed indica il numero d'ordine di iscrizione del titolare.
3.Nel caso di trasferimento per cambio di residenza, il presidente del consiglio dell'ordine presso il quale il professionista ha ottenuto il trasferimento rilascia all'interessato una nuova tessera di riconoscimento. Il professionista e' tenuto a restituire all'ordine di provenienza, nel piu' breve tempo possibile, la tessera precedentemente rilasciatagli.
Nota all'art. 24: - Per il testo dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1994, n. 59, vd. supra in nota all'art. 1.
Art. 25
Timbro professionale
1.Il consiglio dell'ordine rilascia all'iscritto all'albo che ne faccia richiesta, ed a spese del medesimo, un timbro recante la denominazione dell'ordine nonche' il cognome, il nome ed il numero d'ordine di iscrizione dell'interessato. Al professionista iscritto all'albo con annotazione a margine, il timbro viene consegnato in conformita' a quanto stabilito all'articolo 1, comma 2.
2.Nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto deve restituire il timbro rilasciatogli dall'ordine di provenienza e puo' richiederne un altro all'ordine presso cui si e' trasferito.
Titolo V SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Art. 26
Sospensione, cancellazione e radiazione
1.La sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale e la cancellazione o radiazione dall'albo comportano la restituzione al consiglio dell'ordine della tessera di riconoscimento e del timbro professionale per tutta la durata della sanzione.
2.Ove l'iscritto non provveda spontaneamente alla restituzione di cui al comma 1, il consiglio dell'ordine lo invita con lettera raccomandata, a provvedere al piu' presto: trascorsi inutilmente quindici giorni, il consiglio dell'ordine ne da' comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine e per conoscenza al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.
Art. 27
Invito a comparire
Nota all'art. 27: - Si trascrive il testo dell'art. 40 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art. 40 (Svolgimento del procedimento disciplinare). - 1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio dell'ordine, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede. 2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati gli eventuali memorie e documenti, delibera a magioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale la decisione piu' favorevole all'incolpato. 3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva, ne' dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. 4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. 5. Il proscioglimento e' pronunciato con la formula: ''Non essere luogo a provvedimento disciplinare''.".
Art. 28
Esecuzione provvisoria
1.L'esecuzione provvisoria delle sanzioni disciplinari della sospensione e della radiazione puo' essere disposta ai sensi dell'articolo 43 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, quando la gravita' dei fatti o le modalita' o le circostanze della condotta inducano a ritenere che la prosecuzione dell'attivita' professionale possa arrecare grave pregiudizio all'Ordine professionale.
Nota all'art. 28: - Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnlogo alimentare); "Art. 43 (Esecuzione provvisoria). - 1. Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della sospensione o della radiazione, puo' ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione anche quando sia stato presentato ricorso".
Titolo VI IMPUGNAZIONI
Art. 29
Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare
1.Il ricorso al consiglio dell'Ordine nazionale e' presentato o notificato nel termine prescritto dall'articolo 45 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, al consiglio dell'ordine competente; se ricorrente e' il professionista, all'originale in bollo del ricorso sono allegate due copie in carta libera.
2.Il segretario del consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, in caso di presentazione a mano, e lo trasmette in copia, senza ritardo, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, se ricorrente e' il professionista, ovvero al professionista, se ricorrente e' il procuratore della Repubblica.
4.Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso e' accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, e contiene l'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio dell'Ordine nazionale. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni e le notificazioni sono inviate al recapito indicato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera i).
5.Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio dell'ordine per un periodo non inferiore a trenta giorni nel quale il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre deduzioni e produrre documenti. Nei dieci giorni successivi e' consentita la proposizione di motivi aggiunti.
6.Il consiglio dell'ordine, decorsi i termini di cui al comma 5, trasmette, nei quindici giorni successivi, al consiglio dell'Ordine nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al secondo comma e al fascicolo degli atti.
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'art. 45 della legge 18 gennaio 1994, n. 54 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art. 49 (Ricorsi). - 1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione all'albo, nonche' in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di regione, con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione. 2. Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale e' presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata. 3. In materia di eleggibilita' e di regolarita' delle operazioni elettorali, ogni iscritto all'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma 1 possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. 4. Salvo che in materia elettorale e nel caso di cui all'art. 43, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo". - Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 (Norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, per la nomina a revisori dei conti e per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali): "Art. 1. - Le tasse da corrispondersi a favore dell'Erario nei casi sottoindicati sono cosi stabilite: a) per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate negli articoli 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, lire 800; b) per gli esami di procuratore e di avvocato, lire 1600; c) per gli esami per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, lire 2400; d) per l'iscrizione nell'albo speciale di cui alla lettera precedente, lire 2400; e) per la partecipazione alle sessioni per la nomina a revisore dei conti, lire 2400".
Art. 30
Trattazione del ricorso
1.Il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale, entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, nomina il relatore e fissa la seduta di trattazione per una data compresa nei trenta giorni successivi.
Art. 31
Verbale delle sedute
Art. 32
Integrazione dei collegi giudicanti i ricorsi contro le decisioni del consiglio dell'Ordine nazionale
1.Qualora nell'albo di un ordine non risultino iscritti tecnologi alimentari aventi i requisiti richiesti dall'articolo 49, comma 4, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, oppure risultino in numero insufficiente per la integrazione dei collegi giudicanti del tribunale e della corte d'appello, il Consiglio superiore della magistratura, o per sua delega, il presidente della corte d'appello del distretto, sceglie tecnologi alimentari tra gli iscritti negli albi di altri ordini viciniori.
Nota all'art. 32: - Si trascrive il testo dell'art. 49 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art. 49 (Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale). - 1. Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, nonche' in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale del capoluogo di regione ove ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si e svolta l'elezione contestata. 2. La sentenza del tribunale puo' essere impugnata davanti alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale della Repubblica competenti per territorio. 3. Sia presso il tribunale che presso la Corte di appello il collegio giudicante e' integrato da un tecnologo alimentare. 4. Per la finalita' di cui al comma 3, per ciascun tribunale e per ciascuna Corte d'appello, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, sono nominati ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della Corte di appello del distretto, due tecnologi alimentari, dei quali uno in qualita' di componente effettivo e uno supplente, scelti tra gli iscritti all'albo che siano cittadini italiani, di eta' non inferiore ai trenta anni e che abbiano una anzianita' di iscrizione all'albo di almeno cinque anni. Il requisito dell'anzianita' di iscrizione all'albo si applica a partire dal sesto anno dalla data di prima formazione dell'albo ai sensi dell'art. 52. 5. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. 6. Il ricorso per cassazione e' proponibile anche dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. 7. La sentenza puo' annullare, revocare o modificare la delibera impugnata".
Titolo VII ONORARI, INDENNITA' E SPESE
Art. 33
Tentativo di conciliazione
1.Il consiglio dell'ordine, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle indennita' e delle spese dovute per le prestazioni professionali svolte dagli iscritti, ha la facolta', nel caso in cui il cliente abbia mosso contestazioni all'iscritto in merito all'entita' della parcella, di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.
Art. 34
Notificazioni e comunicazioni
1.Salvo che non sia altrimenti disposto, le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59 e dal presente regolamento sono eseguite, rispettivamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e da un ufficiale giudiziario, anche per mezzo del servizio postale, su richiesta della segreteria del consiglio dell'ordine regionale o nazionale.
2.Comunicazioni e notificazioni sono indirizzate al domicilio indicato dall'iscritto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera i). In caso di mancato recapito per irreperibilita' dell'interessato presso il domicilio indicato, esse sono depositate ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio dell'ordine per un periodo di sessanta giorni, salvo quanto prescritto dall'articolo 29, comma 4.
Art. 35
Commissari per la prima formazione degli albi
1.I magistrati che svolgono funzioni presso gli uffici giudiziari avanti ai quali possono essere proposte azioni relative alla formazione degli albi, non possono essere nominati commissari ai sensi dell'articolo 52, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.
Nota all'art. 35: - Si riporta il testo dell'art. 52 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art 52 (Prima formazione dell'albo e costituzione dei consigli degli ordini regionali). - 1. Nella prima applicazione della presente legge, i presidenti dei tribunali dei capoluoghi di regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, nominano un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma dell'art. 53. Qualora gli aventi diritto all'iscrizione in una regione siano in numero inferiore a quindici, essi sono iscritti all'albo di altro ordine viciniore determinato dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto. 2. I commissari, entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato di cui all'art. 53, indicono le elezioni per i consigli degli ordini regionali".
Art. 36
Prima formazione dell'albo
1.Entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato di cui all'articolo 53 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, gli interessati devono presentare domanda di iscrizione all'albo, indirizzandola al commissario presso il tribunale del capoluogo di regione.
2.Per le modalita' di presentazione ed il contenuto della domanda si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni indicate nell'articolo 21, commi 1, 2, 3, lettere a) e c), e 4.
Note all'art. 36: - Si riporta il testo dell'art. 53 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare): "Art. 53 (Sessione speciale dell'esame di Stato). - 1. Nella prima applicazione della presente legge, e' tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, consistente in un colloquio di idoneita', al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari alla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 del presente articolo e che presentino i requisiti previsti dall'art. 27, commi 1, lettere a) , b) , d) ed e), e 2. 2. Le modalita' per lo svolgimento della sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare, sentito il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.". - Per il testo dell'art. 52 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, vd. supra in nota all'art. 35.
Art. 37
Elezioni per la prima costituzione dei consigli degli ordini regionali
1.In occasione delle elezioni previste dall'articolo 52, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, le funzioni di presidente e di segretario del seggio sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista iscritto all'albo, da questi designato.
2.Anche in tal caso si applicano le disposizioni della legge 18 gennaio 1994, n. 59, e del presente regolamento relative alle elezioni dei consigli degli ordini.
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 12
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