LEGGE 17 agosto 1999, n. 288
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Provvidenze per l'Amministrazione civile dell'interno
2.Al fine di assicurare l'adempimento dei compiti di sicurezza pubblica di cui al comma 1, nell'ambito delle procedure di programmazione e di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed in particolare di quanto disposto da ultimo con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1999, in tema di programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, la graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario per l'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, bandito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura di posti già disponibili alla data del 31 agosto 1996 e non messi a concorso, sino al raggiungimento del prescritto limite massimo del cinquanta per cento delle vacanze complessive, nonchè per la copertura del cinquanta per cento dei posti resisi disponibili dopo il 31 agosto 1996 e sino alla data del bando del concorso stesso. Resta fermo ed impregiudicato quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 85 del 1997, per il bando di nuovi concorsi straordinari, previsti dalla norma stessa per le vacanze verificatesi successivamente alla data del 31 agosto 1996.
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