LEGGE 2 agosto 1999, n. 302

Type Legge
Publication 1999-08-02
Ultimo aggiornamento 1999-09-01
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 96 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Accordo-art. 1

ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DEL MAROCCO, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in appresso denominati "Stati membri" e LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, - in appresso denominate "Comunita'", da una parte, e IL REGNO DEL MAROCCO, in appresso denominata "Marocco", dall'altra, CONSIDERANDO le relazioni di prossimita' e di interdipendenza esistenti fra la Comunita', i suoi Stati membri e il Regno Marocco basate su legami storici e valori comuni; CONSIDERANDO che la Comunita', gli Stati membri e il Marocco desiderano rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita', sulla solidarieta', sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo; CONSIDERANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, al rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione; CONSIDERANDO le evoluzioni di carattere politico ed economico registrate negli ultimi anni sul continente europeo e in Marocco e responsabilita' comuni che ne derivano per quanto riguarda la stabilita', la sicurezza e la prosperita' in tutta la regione del Mediterraneo; CONSIDERANDO i notevoli progressi compiuti dal Marocco e dal popolo marocchino nel perseguimento dei loro obiettivi di piena integrazione dell'economia marocchina nell'economia mondiale e della partecipazione alla comunita' degli Stati democratici; CONSAPEVOLI, tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo, quanto dell'obiettivo dell'integrazione tra i paesi del Magreb; DESIDEROSI di conseguire compiutamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunita' e del Marocco; CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, basato sulla reciprocita' degli interessi, sulle reciproche concessioni, sulla cooperazione e sul dialogo; DESIDERANDO istituire e approfondire la concertazione politica sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse; TENENDO CONTO della volonta' della Comunita' di fornire al Marocco un sostegno significativo nei suoi programmi di riforma e di adeguamento dell'economia, nonche' di sviluppo sociale; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dal Marocco a favore del libero scambio e del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) quale risulta dall'Uruguay Round; DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, sociale e culturale per giungere ad una migliore comprensione reciproca; CONVINTI che il presente accordo definisce un quadro propizio allo sviluppo di un partenariato basato sull'iniziativa privata, scelta storica condivisa dalla Comunita' e dal Regno del Marocco, e che crea un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e relative agli investimenti, fattori indispensabili per il sostegno della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e il Marocco, dall'altra. 2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta di consolidare le loro relazioni in tutti i campi che esse riterranno pertinenti a tale dialogo; - stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; - sviluppare gli scambi e stimolare l'espansione di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti, segnatamente attraverso il dialogo e la cooperazione, per favorire lo sviluppo e la prosperita' del Marocco e del popolo marocchino; - incoraggiare l'integrazione nel Magreb e favorire gli scambi e la cooperazione tra il Marocco e i paesi della regione; - promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2 Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo quali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ispira le politiche interne e internazionali della Comunita' e del Marocco e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3 1. Si istituisce un dialogo politico continuativo tra le Parti al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarieta' che contribuiranno alla prosperita', alla stabilita' e alla sicurezza della regione mediterranea e svilupperanno un clima di comprensione e tolleranza tra culture. 2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a: a) facilitare il riavvicinamento tra le Parti attraverso lo sviluppo di una migliore comprensione reciproca e una regolare concertazione sulle questioni internazionali di reciproco interesse; b) permettere e ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra; c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilita' nella regione mediterranea e in particolare nel Magreb; d) consentire la messa a punto di iniziative comuni.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le Parti e, piu' in particolare, le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo gli sforzi finalizzati alla cooperazione, soprattutto nell'ambito del Magreb.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5 Il dialogo politico si svolgera' a scadenze regolari e ogniqualvolta sara' necessario, in particolare a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione; b) a livello di alti funzionari rappresentanti il Marocco, da una parte, e la Presidenza del Consiglio e la Commissione, dall'altra; c) attraverso la piena utilizzazione dei canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) se necessario, attraverso qualsiasi altra modalita' che possa contribuire all'intensificazione e all'efficacia di tale dialogo.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6 Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e il Marocco istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' indicate in appresso e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominata "GATT".

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e del Marocco diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' europea.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8 Negli scambi tra la Comunita' e il Marocco non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione ne' tasse di effetto equivalente.

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9 I prodotti originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d'effetto equivalente.

Accordo-art. 10

ARTICOLO 10 1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunita', di un elemento agricolo all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato 1 originari del Marocco. Tale elemento agricolo corrisponde agli scarti tra i prezzi sul mercato della Comunita' dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di dette merci e il prezzo delle importazioni provenienti dai paesi terzi, qualora il costo totale di tali prodotti di base sia piu' elevato nella Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Tali scarti sono sostituiti, se del caso, da dazi specifici derivanti dalla tariffazione dell'elemento agricolo o da dazi ad valorem. Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo. 2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano alla separazione, da parte del Marocco, di un elemento agricolo, nei dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti all'allegato 2 originari della Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo. 3. Per i prodotti di cui all'elenco n. 1 dell'allegato 2, originari della Comunita', il Marocco applica all'entrata in vigore del presente accordo dazi doganali all'importazione e tasse di effetto equivalente non superiori a quelle in vigore il 1 gennaio 1995, nei limiti dei contingenti tariffari indicati in tale elenco. Nel corso dell'eliminazione dell'elemento industriale dei dazi, a norma delle disposizioni del paragrafo 4, i livelli dei dazi da applicare ai prodotti i cui contingenti tariffari saranno soppressi non potranno essere superiori a quelli in vigore al 1 gennaio 1995. 4. Per i prodotti di cui all'elenco n. 2 dell'allegato 2, originari della Comunita', il Marocco elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del presente accordo per i prodotti dell'allegato 3. Per i prodotti di cui agli elenchi n. 1 e 3 dell'allegato 2 originari della Comunita', il Marocco elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3 del presente accordo per i prodotti dell'allegato 4. 5. Gli elementi agricoli applicati in conformita' dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti qualora, negli scambi tra la Comunita' e il Marocco, l'imposizione applicabile a un prodotto agricolo di base sia ridotta o qualora tali riduzioni derivino da reciproche concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati. 6. La riduzione di cui al paragrafo 5, l'elenco dei prodotti interessati e, se del caso, i contingenti tariffari entro il cui limite si applica la riduzione sono stabiliti dal Consiglio di associazione.

Accordo-art. 11

ARTICOLO 11 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo sono soppressi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunita' diversi da quelli elencati negli allegati 3, 4, 5 e 6. 2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato 3 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario: All'entrata in vigore dell'Accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 75% del dazio di base; Un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50% del dazio di base; Due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 25% del dazio di base; Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tutti i residui dazi sono eliminati; 3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato 4 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario: Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 90% del dazio di base; Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'80% del dazio di base; Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70% del dazio di base; Sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60% del dazio di base; Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50 % del dazio di base; Otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base. Nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 30% del dazio di base. Dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20% del dazio di base; Undici anni dopo l'entrata i vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 10% del dazio di base; Dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 4. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile alla lista di cui all'allegato 4 puo' essere sottoposto a revisione di comune accordo, tra le Parti a opera del Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il Comitato non ha preso alcuna decisione entro trenta giorni successivi alla notifica della richiesta di revisione del calendario presentata dal Marocco, quest'ultima puo' sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 5. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 consiste nel dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunita' il 1 gennaio 1995. 6. Qualora successivamente al 1 gennaio 1995 si applichi una riduzione tariffaria erga omnes, il dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 5 a decorrere dalla data in cui si applica detta riduzione. 7. Marocco comunica alla Comunita' i suoi dazi di base.

Accordo-art. 12

ARTICOLO 12 1. Il Marocco si impegna ad eliminare, entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prezzi di riferimento applicati il 1 luglio 1995 ai prodotti di cui all'allegato 5. Per quanto riguarda i prodotti tessili e i capi di abbigliamento cui si applicano detti prezzi di riferimento, i prezzi di riferimento sono progressivamente eliminati nel corso di un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Il ritmo dell'eliminazione dei suddetti prezzi di riferimento assicura una preferenza a favore dei prodotti originari della comunita' non inferiore al 25% in relazione dei prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes. Qualora tale preferenza non possa essere mantenuta, il Marocco applica una riduzione tariffaria ai prodotti originari della Comunita'. Detta riduzione non puo' essere inferiore al 5% dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente in vigore alla data in cui entra in vigore. Qualora gli impegni del Marocco nell'ambito del GATT prevedano una scadenza piu' ravvicinata per l'eliminazione dei prezzi di riferimento all'importazione, si applica tale scadenza ravvicinata. 2. Le disposizioni dell'articolo 11 non si applicano ai prodotti di cui agli elenchi 1 e 2 dell'allegato 6, fatte salve le seguenti disposizioni: a) per i prodotti di cui all'elenco 1, le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2 si applicano solo a decorrere dal termine del periodo di transizione. Il Consiglio di associazione, tuttavia, puo' renderle applicabili prima di tale data; b) il regime applicabile ai prodotti degli elenchi 1 e 2 e' riesaminato dal Consiglio di associazione tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. In occasione di tale esame, il Consiglio di associazione definisce il calendario dello smantellamento tariffario per i prodotti di cui all'allegato 6, fatta eccezione per i prodotti di cui alla sottovoce tariffaria 630900.

Accordo-art. 13

ARTICOLO 13 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Accordo-art. 14

ARTICOLO 14 1. Il Marocco puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, maggiorando o reintroducendo dazi doganali. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Marocco ai prodotti originari della Comunita' introdotti, dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni, dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare 15 % del totale delle importazioni dalla comunita' di prodotti industriali nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto. Il Marocco informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, il Marocco presenta al Comitato un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al piu' tardi dal termine del secondo anno dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario diverso. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il Comitato di associazione puo', a titolo eccezionale, per tener conto delle difficolta' attinenti alla creazione di una nuova industria, autorizzare il Marocco a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.

Accordo-art. 15

ARTICOLO 15 Le disposizioni del presente capitolo si applicano i prodotti originari della Comunita' e del Marocco elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' europea.

Accordo-art. 16

ARTICOLO 16 La Comunita' e il Marocco attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.

Accordo-art. 17

ARTICOLO 17 1. I prodotti agricoli e i prodotti della pesca originari del Marocco beneficiano all'importazione nella Comunita' delle disposizioni di cui rispettivamente ai protocolli n. 1 e 2. 2. I prodotti agricoli originari della Comunita' beneficiano all'importazione in Marocco delle disposizioni di cui al protocollo n. 3.

Accordo-art. 18

ARTICOLO 18 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, la Comunita' e il Marocco esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunita' e il Marocco dovranno applicare a decorrere dal 1 gennaio 2001 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 16. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le Parti, nonche' della particolare importanza di determinati prodotti, la Comunita' e il Marocco esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi di reciprocita', la possibilita' di accordarsi adeguate concessioni.

Accordo-art. 19

ARTICOLO 19 1. Negli scambi tra la Comunita' e il Marocco non e' introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, ne' alcuna misura d'effetto equivalente. 2. Le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicabili all'importazione negli scambi tra il Marocco e la Comunita' sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 3. La Comunita' e il Marocco non applicano alle reciproche esportazioni ne' dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, ne' restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente.

Accordo-art. 20

ARTICOLO 20 1. Qualora sia emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione delle loro politiche agricole o siano modificate le normative esistenti o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunita' e il Marocco possono modificare, per i prodotti che ne costituiscono oggetto, il regime stabilito dal presente accordo. La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il Comitato di associazione si riunisce per tener conto, nel modo piu' opportuno, degli interessi di quest'ultima. 2. Qualora la Comunita' o il Marocco, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo. 3. La modifica del regime istituito dal presente accordo costituira' oggetto, su richiesta dell'altra Parte contraente, di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Accordo-art. 21

ARTICOLO 21 I prodotti originari del Marocco non beneficiano all'importazione nella Comunita' di un trattamento piu' favorevole di quello che gli stati membri si applicano reciprocamente. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1191/91 del Consiglio del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.

Accordo-art. 22

ARTICOLO 22 1. Le due Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari dell'altra Parte. 2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle due Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Accordo-art. 23

ARTICOLO 23 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo. 2. Nell'ambito del Comitato di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunita' e del Marocco sanciti dal presente accordo.

Accordo-art. 24

ARTICOLO 24 Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, essa puo' adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 27 del presente accordo.

Accordo-art. 25

ARTICOLO 25 Qualora un prodotto sia importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: - pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti, o - gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Comunita' o il Marocco possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27.

Accordo-art. 26

ARTICOLO 26 Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 3 comporti: i) la riesportazione verso un paese terzo: di un prodotto oggetto nella Parte esportatrice di restrizioni quantitative, di dazi all'esportazione o di misure o tasse d'effetto equivalente, o ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica piu' il mantenimento.

Accordo-art. 27

ARTICOLO 27 1. Nel caso in cui la Comunita' o il Marocco assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficolta' di cui all'articolo 25 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra Parte. 2. Nei casi specificati agli articoli 24, 25 e 26, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), del presente accordo il piu' rapidamente possibile la Comunita' o il Marocco fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni utili per ricercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato di associazione dalla Parte interessata e costituiscono oggetto di consultazioni periodiche, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) per quanto riguarda l'articolo 24, la Parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorita' della Parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate; b) per quanto riguarda l'articolo 25, le difficolta' generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del Comitato di associazione, che puo' prendere ogni decisione utile per porvi fine. Qualora il Comitato di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto e' necessario per porre riparo alle difficolta' insorte; c) per quanto riguarda l'articolo 26, le difficolta' generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Comitato di associazione. Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato; d) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunita' o il Marocco puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 24, 25 e 26, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra Parte.

Accordo-art. 28

ARTICOLO 28 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e' all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Accordo-art. 29

ARTICOLO 29 La nozione di "prodotti originari", ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa, e' definita nel protocollo n. 4.

Accordo-art. 30

ARTICOLO 30 Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si utilizza la nomenclatura combinata delle merci.

Accordo-art. 31

ARTICOLO 31 1. Le Parti convengono di estendere il campo di applicazione del presente accordo per comprendere il diritto di stabilimento delle societa' di una Parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione della prestazione di servizi ad opera delle societa' di una Parte a favore di destinatari dei servizi situati nell'altra Parte. 2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo l. Nel formulare dette raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto delle esperienze maturate applicando il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione piu' favorita e i rispettivi obblighi delle Parti conformemente all'Accordo generale sugli scambi di servizi allegato all'Accordo che istituisce l'OMC, in appresso denominato "GATS", in particolare quelle di cui all'articolo V di tale accordo. 3. Il perseguimento di detto obiettivo costituira' oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. 4. Fatto salvo il paragrafo 3, il Consiglio di associazione esamina, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il settore dei trasporti marittimi internazionali al fine di raccomandare le misure di liberalizzazione piu' opportune. Il Consiglio di associazione tiene conto dei risultati dei negoziati svolti nell'ambito dei GATS in questo settore dopo la fine dell'Uruguay Round.

Accordo-art. 32

ARTICOLO 32 1. In una prima fase, le Parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi dei GATS, in particolare il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione piu' favorita per i settori dei servizi contemplati da tale obbligo. 2. Conformemente al GATS, detto obbligo non si applica: a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra Parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo; b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esenzioni alla clausola della nazione piu' favorita allegata dall'una o dall'altra Parte al GATS.

Accordo-art. 33

ARTICOLO 33 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, le Parti si impegnano ad autorizzare, in una moneta liberamente convertibile, tutti i pagamenti correnti relativi a operazioni correnti.

Accordo-art. 34

ARTICOLO 34 1. Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunita' e il Marocco garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Marocco effettuati da societa' costituite secondo la normativa in vigore, nonche' la liquidazione e il rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di qualsiasi beneficio che ne derivi. 2. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunita' e il Marocco e per liberalizzarlo integralmente quando ricorreranno le necessarie condizioni.

Accordo-art. 35

ARTICOLO 35 Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o il Marocco abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o il Marocco, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui al GATT e agli articoli VIII e XIV degli Statuti del Fondo monetario Internazionale, misure restrittive di durata limitata alle operazioni correnti, la cui portata non deve eccedere quella strettamente necessaria per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o il Marocco, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta il piu' rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.

Accordo-art. 36

ARTICOLO 36 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e il Marocco: a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o del Marocco, o in una sua parte sostanziale; c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, salvo deroga autorizzata ai sensi del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' europea e, per i prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, delle norme di cui agli articoli 65 e 66 di tale trattato, nonche' delle norme relative agli aiuti pubblici, ivi compreso il diritto derivato. 3. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta le normative necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, lettera c) e delle parti corrispondenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio. 4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c) le Parti convengono che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dal Marocco sia valutato tenendo conto del fatto che tale paese e' assimilato alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' europea. Nel corso di tale periodo, il Marocco e' autorizzato in via eccezionale, per quanto riguarda i prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, a concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che: - gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione; - l'importo e la consistenza degli aiuti siano imitati alla misura strettamente necessaria per ripristinare tale vitalita' e siano progressivamente ridotti; - il programma di ristrutturazione sia connesso ad un piano globale di razionalizzazione della capacita' in Marocco. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica del Marocco, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi quinquennali. b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico. 5. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo II: - il paragrafo 1, lettera c) non si applica; - le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio. 6. Se la Comunita' o il Marocco ritengono che una pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e - tale pratica non e' adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o - in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi, esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione al Comitato di associazione. Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, tali misure opportune possono, qualora si applichi in materia GATT, essere adottate soltanto in conformita' delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti. 7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformita' del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e dal segreto aziendale.

Accordo-art. 37

ARTICOLO 37 Gli Stati membri e il Marocco adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni assunti in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano piu' discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e del Marocco rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.

Accordo-art. 38

ARTICOLO 38 Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata ne' mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunita' e il Marocco in senso contrario agli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese.

Accordo-art. 39

ARTICOLO 39 1. Le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 7 e' periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Accordo-art. 40

ARTICOLO 40 1. Le Parti adottano le disposizioni atte a promuovere l'utilizzo, da parte del Marocco, delle normative tecniche della Comunita' e delle norme europee relative alla qualita' dei prodotti industriali e agroalimentari, nonche' le procedure di certificazione. 2. Sulla base dei principi di cui al paragrafo 1, le Parti concludono accordi di reciproco riconoscimento delle certificazioni, quando ricorrono le necessarie condizioni.

Accordo-art. 41

ARTICOLO 41 1. Le Parti si prefiggono l'obiettivo della reciproca e progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. 2. Il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Accordo-art. 42

ARTICOLO 42 Obiettivi 1. Le Parti si impegnano a intensificare la loro Cooperazione economica, nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato cui si ispira il presente accordo. 2. Obiettivo della cooperazione economica e' sostenere l'azione del Marocco per favorirne un duraturo sviluppo economico e sociale.

Accordo-art. 43

ARTICOLO 43 Ambito di applicazione 1. La cooperazione interessera' in via prioritaria i settori di attivita' in cui sono presenti condizionamenti o difficolta' interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'insieme dell'economia marocchina e specialmente degli scambi tra il Marocco e la Comunita'. 2. La cooperazione, inoltre, privilegera' i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia del Marocco e della Comunita', in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro. 3. La cooperazione promuovera' l'integrazione economica intramagrebina attraverso l'attuazione di qualsiasi misura che possa concorrere allo sviluppo di tali relazioni intramagrebine. 4. Della cooperazione costituira' parte integrante, nel quadro dell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica, la tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici. 5. Se del caso, le Parti determinano, di comune accordo altri settori di cooperazione economica.

Accordo-art. 44

ARTICOLO 44 Strumenti e modalita' La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso: a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le due Parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica. b) scambi di informazioni e comunicazioni; c) iniziative di consulenza, scambi di esperti e formazione; d) l'esecuzione di iniziative congiunte; e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare.

Accordo-art. 45

ARTICOLO 45 Cooperazione regionale Al fine di consentire al presente accordo di sviluppare appieno i suoi effetti, le Parti si impegnano a favorire ogni tipo di iniziativa a impatto regionale o che associ altri paesi terzi e che riguardi in particolare a) il commercio intraregionale a livello del Magreb; b) il settore dell'ambiente; c) lo sviluppo delle infrastrutture economiche; d) la ricerca scientifica e tecnologica; e) il settore della cultura; f) le questioni doganali; g) le istituzioni regionali e l'attuazione di programmi e politiche comuni o armonizzati.

Accordo-art. 46

ARTICOLO 46 Istruzione e formazione La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) definire, gli strumenti per giungere a un sostanziale miglioramento della situazione nel settore dell'istruzione e della formazione, fra cui la formazione professionale; b) piu' in particolare, promuovere l'accesso della popolazione femminile all'istruzione, ivi compreso l'insegnamento tecnico e superiore e la formazione professionale; c) favorire l'instaurazione di vincoli duraturi tra organismi specializzati delle Parti al fine di mettere in comune e scambiare esperienze e risorse.

Accordo-art. 47

ARTICOLO 47 Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunita' scientifiche delle due Parti, in particolare attraverso: - l'accesso del Marocco ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, conformemente alle disposizioni comunitarie relative alla partecipazione di paesi terzi a detti programmi; - la partecipazione del Marocco alle reti di cooperazione decentrata; - la promozione delle sinergie tra la formazione e la ricerca; b) consolidare la capacita' di ricerca del Marocco; c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e di know-how; d) promuovere tutte le iniziative finalizzate a creare sinergie d'impatto regionale.

Accordo-art. 48

ARTICOLO 48 Ambiente La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente e a migliorare la sua qualita', a tutelare la salute umana e a favorire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo duraturo. Le Parti convengono di cooperare in particolare nei seguenti settori: a) qualita' del suolo e delle acque; b) conseguenze dello sviluppo, in particolare dello sviluppo industriale (sicurezza degli impianti, segnatamente per quanto riguarda i rifiuti); c) controllo e prevenzione dell'inquinamento marino.

Accordo-art. 49

ARTICOLO 49 Cooperazione industriale La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) promuovere la cooperazione tra gli operatori economici delle Parti, anche nel quadro dell'accesso del Marocco a delle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese o a delle reti di cooperazione decentrata; b) sostenere i programmi di ammodernamento e di ristrutturazione dell'industria, ivi compresa l'industria agroalimentare, intrapresi dal settore pubblico e privato marocchini; c) promuovere lo sviluppo di un clima favorevole all'iniziativa privata per stimolare e diversificare le produzioni destinate ai mercati locali e di esportazione; d) valorizzare le risorse umane e il potenziale industriale del Marocco attraverso un migliore utilizzo delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico; e) facilitare l'accesso al credito per il finanziamento degli investimenti.

Accordo-art. 50

ARTICOLO 50 Promozione e tutela degli investimenti La cooperazione punta a creare un clima favorevole ai flussi di investimenti e si realizza in particolare attraverso: a) l'istituzione di procedure armonizzate e semplificate, di meccanismi di investimento congiunto (soprattutto tra piccole e medie imprese), nonche' di dispositivi atti a individuare le opportunita' di investimento e a fornire informazioni al riguardo; b) la definizione di un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso, attraverso la conclusione, tra il Marocco e gli Stati membri, di accordi di tutela degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.

Accordo-art. 51

ARTICOLO 51 Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della conformita' Le Parti cooperano al fine di sviluppare: a) l'utilizzo delle norme comunitarie nel settore della normalizzazione, della metrologia, della gestione e della garanzia della qualita' e della valutazione della conformita'; b) l'adeguamento dei laboratori marocchini che consenta di concludere, in futuro, accordi di reciproco riconoscimento nel campo della valutazione della conformita'; c) le strutture marocchine responsabili della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della qualita'.

Accordo-art. 52

ARTICOLO 52 Ravvicinamento delle legislazioni Obiettivo della cooperazione e' aiutare il Marocco a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunita' nei settori contemplati dal presente accordo.

Accordo-art. 53

ARTICOLO 53 Servizi finanziari Obiettivo della cooperazione e' favorire il ravvicinamento di regole e norme comuni, tra l'altro al fine di: a) consolidare e ristrutturare i settori finanziari del Marocco; b) migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza, di regolamentazione dei servizi finanziari e di controllo finanziario del Marocco.

Accordo-art. 54

ARTICOLO 54 Agricoltura e pesca La cooperativa si prefigge i seguenti obiettivi: a) l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori dell'agricoltura e della pesca, anche attraverso l'ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature, lo sviluppo di tecniche di confezionamento e immagazzinamento e il miglioramento dei circuiti di distribuzione e di commercializzazione privati; b) la diversificazione delle produzioni e degli sbocchi all'estero. c) la cooperazione in campo sanitario e fitosanitario e nel settore delle tecniche di coltura.

Accordo-art. 55

ARTICOLO 55 Trasporti La cooperazione si prefigge: a) la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali di comune interesse in relazione con le grandi direttrici di comunicazione transeuropee; b) la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunita'; c) il rinnovamento delle attrezzature tecniche in linea con tali standard comunitari, piu' in particolare per quanto riguarda il trasporto multimodale, la containerizzazione e il trasbordo; d) il progressivo miglioramento delle condizioni di transito stradale, marittimo e multimodale e della gestione dei porti e degli aeroporti, del traffico marittimo, aereo e delle ferrovie.

Accordo-art. 56

ARTICOLO 56 Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione Le iniziative di cooperazione si orientano in particolare verso: a) Il contesto generale delle telecomunicazioni; b) la normalizzazione, i collaudi di conformita' e la certificazione in materia di tecnologia dell'informazione e di telecomunicazioni; c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione, in particolare nel campo delle reti e delle loro interconnessioni (Reti digitali di servizi integrati, ISDN, Interscambio di dati elettronici, EDI); d) lo stimolo della ricerca e della definizione di nuovi mezzi di comunicazione e di tecnologie dell'informazione al fine di sviluppare il mercato delle attrezzature, dei servizi e delle applicazioni connesse alle tecnologie dell'informazione e alle comunicazioni, ai servizi e alle installazioni.

Accordo-art. 57

ARTICOLO 57 Energia Le iniziative di cooperazione riguardano in particolare: a) le energie rinnovabili; b) la promozione del risparmio energetico; c) la ricerca applicata relativa alle reti di banche-dati tra operatori economici e sociali delle due Parti; d) il sostegno ai programmi di ammodernamento e di sviluppo delle reti energetiche e delle loro interconnessioni con le reti della Comunita'.

Accordo-art. 58

ARTICOLO 58 Turismo La cooperazione mira a sviluppare il settore turistico, in particolare per quanto riguarda: a) la gestione degli alberghi e la qualita' delle prestazioni nei vari mestieri legati al settore alberghiero; b) lo sviluppo del marketing; c) il potenziamento del turismo giovanile.

Accordo-art. 59

ARTICOLO 59 Cooperazione nel settore doganale 1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza delle disposizioni relative al settore degli scambi e della correttezza commerciale e riguarda in particolare: a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali; b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di una connessione tra i regimi di transito della Comunita' e del Marocco. 2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare agli articoli 61 e 62, le autorita' amministrative delle Parti contraenti si prestano reciproca esistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

Accordo-art. 60

ARTICOLO 60 Cooperazione nel settore statistico La cooperazione e' finalizzata al ravvicinamento delle metodologie utilizzate dalle Parti e all'impiego dei dati statistici relativi e tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.

Accordo-art. 61

ARTICOLO 61 Riciclaggio del denaro. 1. Le Parti convengono della necessita' di adoperarsi e di cooperare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e dal traffico illecito di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'adozione di norme adeguate per combattere il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force internazionale "Azione finanziaria" (FATF).

Accordo-art. 62

ARTICOLO 62 Lotta contro gli stupefacenti 1. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) rendere piu' efficaci le politiche e le misure applicative destinate a contrastare la produzione, l'offerta e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) eliminare ogni consumo illecito di tali prodotti. 2. Le Parti definiscono congiuntamente, conformemente alla rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento. Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private competenti, le organizzazioni internazionali collaborazione con il governo del Regno del Marocco e le istanze interessate della comunita' e dei suoi Stati membri. 3. La cooperazione riguarda, in particolare, i seguenti settori: a) creazione o rafforzamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e il reinserimento dei tossicodipendenti; b) attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica; c) definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CATF), d) preparazione e attuazione di programmi di sviluppo alternativo delle aree di produzione illecita di piante contenenti principi ad azione stupefacente.

Accordo-art. 63

ARTICOLO 63 Le due Parti determinano congiuntamente le modalita' necessarie per l'attuazione della cooperazione nei settori di cui al presente Titolo.

Accordo-art. 64

ARTICOLO 64 1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza marocchina occupati nel suo territorio un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, e' caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita' rispetto ai propri cittadini. 2. Ogni lavoratore marocchino, autorizzato a svolgere un'attivita' professionale salariata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo, beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. 3. Il Marocco concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.

Accordo-art. 65

ARTICOLO 65 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. L'espressione "previdenza sociale" copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternita', di invalidita', di vecchiaia, di reversibilita', le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennita' in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e prestazioni familiari. La presente disposizione, tuttavia, non puo' avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'articolo 51 del trattato CE, se non alle condizioni stabilite nell'articolo 67 del presente accordo. 2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidita' e di reversibilita', le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternita', nonche' delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunita'. 3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunita'. 4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Marocco, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato Membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilita' e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonche' di invalidita', in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo. 5. Il Marocco concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

Accordo-art. 66

ARTICOLO 66 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai cittadini di una delle Parti che risiedono o lavorano illegalmente nel territorio del paese ospite.

Accordo-art. 67

ARTICOLO 67 1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati nell'articolo 65. 2. Il Consiglio di associazione precisale modalita' di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo l.

Accordo-art. 68

ARTICOLO 68 Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 67 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano il Marocco e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime piu' favorevole per i cittadini marocchini o per i cittadini degli Stati membri.

Accordo-art. 69

ARTICOLO 69 1. Tra le Parti si instaura un dialogo periodico su tutti gli aspetti del settore sociale cui esse siano interessate. 2. Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalita' attraverso i quali realizzare dei progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parita' di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini del Marocco e della Comunita' che risiedono legalmente sul territorio degli Stati ospiti. 3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi: a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' immigrate; b) all'emigrazione; c) all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione e' irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento di applicazione nel paese ospite; d) alle azioni e ai programmi per la promozione della parita' di trattamento tra cittadini del Marocco e della Comunita', della reciproca conoscenza delle culture e delle civilta', dello sviluppo della tolleranza e dell'abolizione delle discriminazioni.

Accordo-art. 70

ARTICOLO 70 Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalita' di quelli previsti al Titolo I, che puo' anche essere utilizzato come quadro di riferimento.

Accordo-art. 71

ARTICOLO 71 1. Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si istituiscono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di interesse per esse. Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni: a) la riduzione della pressione migratoria, in particolare attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone di emigrazione; b) il reinserimento delle persone rimpatriate a causa del carattere illegale della loro situazione rispetto alla legislazione dello Stato in questione: c) la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e speciale, in particolare attraverso l'istruzione e i media, nel contesto della relativa, politica marocchina; d) lo sviluppo e consolidamento dei programmi marocchini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; e) il miglioramento del sistema di protezione sociale; f) il miglioramento del sistema di copertura sanitaria; g) l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani d'origine europea e marocchina residenti negli Stati membri per promuovere la reciproca conoscenza delle culture e favorire la tolleranza.

Accordo-art. 72

ARTICOLO 72 Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti.

Accordo-art. 73

ARTICOLO 73 Entro il termine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione crea un gruppo di lavoro incaricato di valutare in modo permanente e a scadenze regolari l'attuazione delle disposizioni dei capitoli 1-3.

Accordo-art. 74

ARTICOLO 74 1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e tenendo conto delle azioni gia' svolte, le Parti si impegnano nel rispetto reciproco delle culture a definire meglio le condizioni di un dialogo culturale duraturo e a promuovere tra loro una cooperazione culturale continuativa, dalla quale non sia escluso a priori alcun settore di attivita'. 2. Nella definizione delle azioni e dei programmi di cooperazione, nonche' delle attivita' congiunte, le Parti dedicano particolare attenzione al pubblico giovanile e agli strumenti di espressione e di comunicazione scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della produzione culturale. 3. Le Parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella comunita' o in uno o piu' stati membri possano essere estesi al Marocco.

Accordo-art. 75

ARTICOLO 75 Al fine di contribuire alla piena attuazione degli obiettivi del presente accordo, si istituisce una cooperazione finanziaria a favore del Marocco secondo le modalita' e con gli strumenti finanziari adeguati. Dette modalita' sono stabilite di comune accordo tra le Parti tramite gli strumenti piu' opportuni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Gli ambiti di applicazione di tale cooperazione, oltre agli aspetti contemplati ai Titoli V e VI del presente accordo sono, piu' in particolare, i seguenti: - agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia; - adeguamento delle infrastrutture economiche; - promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici di posti di lavoro; - adeguamento alle conseguenze sull'economia marocchina della progressiva istituzione di una zona di libero scambio, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento e la riconversione dell'industria; - misure di accompagnamento delle politiche istituite nei settori sociali.

Accordo-art. 76

ARTICOLO 76 Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere il programma di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorita' marocchine e gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunita' studiera' gli strumenti piu' adeguati per sostenere le politiche strutturali del Marocco finalizzate a ristabilire i grandi equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, assicurandosi nel contempo di migliorare il benessere sociale della popolazione.

Accordo-art. 77

ARTICOLO 77 Per garantire un'impostazione coordinata nei confronti dei problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che potrebbero derivare dalla progressiva attuazione delle disposizioni del presente accordo, le Parti seguono con particolare attenzione l'evoluzione dei reciproci scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunita' e il Marocco nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del Titolo V.

Accordo-art. 78

ARTICOLO 78 E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce e livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Accordo-art. 79

ARTICOLO 79 1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo del Regno del Marocco, dall'altra. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo del Regno del Marocco, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno.

Accordo-art. 80

ARTICOLO 80 Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le due Parti.

Accordo-art. 81

ARTICOLO 81 1. E' istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'accordo fatte salve le competenze attribuite al Consiglio. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al Comitato la totalita' o una parte delle proprie competenze.

Accordo-art. 82

ARTICOLO 82 1. Il Comitato di associazione che si riunisce a livello di funzionari e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da rappresentanti del governo del Regno del Marocco, dall'altra. 2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante de governo del Regno del Marocco. In linea di massima, il Comitato di associazione si riunisce a turni alterni nella Comunita' e in Marocco.

Accordo-art. 83

ARTICOLO 83 Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze. Le decisioni sono adottate di comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per le Parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.

Accordo-art. 84

ARTICOLO 84 Il Consiglio di associazione puo' decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo.

Accordo-art. 85

ARTICOLO 85 Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e le istituzioni parlamentari del Regno del Marocco, nonche' tra il Comitato economico e sociale della Comunita' e l'istituzione analoga del Regno del Marocco.

Accordo-art. 86

ARTICOLO 86 1. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle Parti e' tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle Parti della controversia. Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

Accordo-art. 87

ARTICOLO 87 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte contraente di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Accordo-art. 88

ARTICOLO 88 Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - il regime applicato dal Regno del Marocco nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti del Regno del Marocco non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini marocchini o le loro societa'.

Accordo-art. 89

ARTICOLO 89 Nessuna disposizione del presente accordo avra' come effetto: - di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta; - di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale; - di ostacolare il diritto di una Parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica per quanto riguarda la loro residenza.

Accordo-art. 90

ARTICOLO 90 1. Le Parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Accordo-art. 91

ARTICOLO 91 I protocolli 1-5 e gli allegati 1-7 costituiscono parte integrante dell'accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere figurano nell'atto finale che costituisce parte integrante dell'accordo.

Accordo-art. 92

ARTICOLO 92 Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intende la Comunita', gli Stati membri, o la Comunita' e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e il Marocco, dall'altra.

Accordo-art. 93

ARTICOLO 93 Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

Accordo-art. 94

ARTICOLO 94 Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio del Regno del Marocco, dall'altra.

Accordo-art. 95

ARTICOLO 95 Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finnica francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Accordo-art. 96

ARTICOLO 96 1. Il presente accordo e' approvato dalle Parti contraenti secondo le loro rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo, alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. 2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la comunita' economica europea e il Regno d 1 Marocco, nonche' l'accordo tra gli stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e il Regno del Marocco, firmati a Rabat il 25 le 1976. Fatto a Bruxelles, addi' ventisei febbraio millenovecentonovantasei. Per la repubblica Per le Comunita' italiana europee Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 1

ELENCO DEGLI ALLEGATI Allegato 1 Prodotti di cui all'articolo 10 paragrafo 1 Allegato 2 Prodotti di cui all'articolo 10 paragrafo 2 Allegato 3 Prodotti di cui all'articolo 11 paragrafo 2 Allegato 4 Prodotti di cui all'articolo 11 paragrafo 3 Allegato 5 Prodotti di cui all'articolo 12 paragrafo 1 Allegato 6 Prodotti di cui all'articolo 12 paragrafo 2 Allegato 7 relativo alla proprieta' intellettuale, industriale e commerciale ALLEGATO 1 Prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 1

Codice NC Designazione delle merci

0403 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta cacao:

04031051 Iogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

04031053 - superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%

04031059 - superiore a 27%

-altri, eventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

04031091 - inferiore o uguale a 3%

04031093 - superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%

04031099 - superiore a 6%

04039071 Altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

- inferiore o uguale a 1,5%

04039073 - superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%

04039079 - superiore a 27%

04039091 - inferiore o uguale a 3%

04039093 - superiore e 3% ed inferiore o uguale e 6%

04039099 - superiore e 6%

07104000 Granturco dolce, anche cotto, in acqua o al vapore, congelato

07119030 Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acque salata, solforosa o addizionate di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui e' presentato

1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

15171010 Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%

15179010 altra, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale e 15%

17025000 Fruttosio chimicamente puro

1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), fatta eccezione per gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie di cui al codice NC 17049010

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:

17041011 - sotto forma di strisce

17041019 - altre

- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

17041091 - sotto forma di strisce

17041099 - altre

17049030 Preparazione detta "cioccolato bianco"

- altri:

17049051 Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

17049055 Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

17049061 Confetti e prodotti simili confettati

Altri:

17049065 - Gomme e altri dolciumi e base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti e base di zuccheri

17049071 - Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

17049075 - Caramelle

17049081 - ottenuti per compressione

17049099 - altri

1806 Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

18061015 - non contenente o contenente, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

18061020 - avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore e 5% e inferiore e 65%

18061030 - avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore e 80%

18061090 - avente tenore, in peso, di saccarosio (compresso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore 80%

180620 altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

18062010 - aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore e 31% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore e 31%

18062030 - aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25% e inferiore e 31%

altre:

18062050 - aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18%

18062070 - Preparazioni dette "Chocolate milk crumb"

18062080 - Glassatura al cacao

18062095 - altre

altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

18063100 - ripiene:

1806320 - non ripiene:

18063290 -altre

18069011 altre:

18069019 -altri

18069031 -ripieni

18069039 -non ripieni

18069050 Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

18069060 Pasta da spalmare contenente cacao

18069070 Preparazioni per bevande, contenenti cacao

18069090 altre

1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore e 50 %, in peso, non nominate ne' comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore 10%, in peso, non nominate ne' comprese altrove

190110 Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

190120 Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

19019011 - Estratti di malto:

19019019 - altri

19019099 altri:

1902 Paste alimentari, fatta eccezione per quelle farcite di cui alle voci NC 19022010 e 19022030; cuscus, anche preparato

190211 Paste alimentari non cotte ne' farcite ne' altrimenti preparate:

contenenti uova

19021910 - non contenenti farine ne semolini di frumento (grano) tenero

19022091 Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

19022099 - altre

19023010 altre paste alimentari:

19023090 -autres

19024010 Cuscus:

19024090 altro

19030000 Tapioca e suoi succedanei preparati e partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati

19041010 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

19041030 - a base di riso

19041090 - altri

19049010 altri:

19049090 - altri

1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

19051000 Pane croccante detto Knackebrot

19052010 Pane con spezie (panpepato):

19052030 - avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30% e inferiore 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

19052090 - avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

19053011 Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:

19053019 - altri

19053030 - aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore e 8%

19053051 - doppio biscotto con ripieno

19053059 - altri

19053091 - salate, anche ripiene

19053099 - altre

19054010 Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

19054090 - altri

19059010 - Pane azzimo (mazoth)

19059020 -Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

19059030 - Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5%, in peso, sulla materia secca

19059040 - Cialde e cialdine aventi tenore di umidita' superiore e 10%

19059045 - Biscotti

19059055 - Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

19059060 - con aggiunta di dolcificanti

19059090 - altri:

20019030 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico

20019040 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o, nell'acido acetico

20041091 Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate

20049010 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato

20052010 Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate

20058000 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato

20089245 Preparazioni del tipo Musli e base di fiocchi di cereali non tostati

20089985 Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea may var. saccharata) altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole

20089991 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore e 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole.

21011098 - Altri

21012098 - Altri

21013019 Succedanei torrefatti del caffe', esclusa la cicoria torrefatta

21013099 Estratti, essenze o concentrati di succedanei torrefatti del caffe', esclusi quelli di cicoria torrefatta

21021031 Lieviti di panificazione

21021039 altri

2105 Gelati, anche contenenti cacao

21050010 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

21050091 - uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%

21050099 - uguale o superiore a 7%

2106 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove

21061080 altri

21069010 Preparazioni dette "fondute"

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

21069098 - altri

22029091 Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce NC 2009, contenenti prodotti delle voci NC da 0401 e 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci NC da 0401 e 0404

22029095 altre, eventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404

22029099 uguale o superiore e 2%

29054300 Mannitolo

290544 D-Glucitolo (sorbitolo)

29044411 in soluzione acquosa:

29054419 - altro

altri:

29054491 - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

29054499 - altro

3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine

350510 Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati della voce NC 35051050

350510 Destrine ed altri amidi e fecole modificati

35051010 - Destrina

35051090 - altri

350520 Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

380910 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazione per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati ne compresi altrove

382360 Sorbitolo, diverso da quello della voce NC 290544

38236011 in soluzione acquosa:

38236019 - altro

altro:

38236091 - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

38236099 altro

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

ALLEGATO 2 Prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 Elenco n. 1

CODICE NC DESIGNAZIONE DELLE MERCI CONTINGENTI (t)

1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) 127

1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao 447

1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: Paste alimentari non cotte ne' farcite ne' altrimenti preparate 3050

1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi del granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati 208

1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 766

2105 Gelati, anche contenenti cacao 190

2203 Birra di malto:

in recipienti di capacita' uguale o inferiore a 10 litri 1339

Prodotti per i quali il Marocco accorda il mantenimento del livello degli oneri doganali in vigore al 1 gennaio 1995 per un periodo di quattro anni entro il limite dei contingenti tariffari indicati, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, nel corso dell'eliminazione dell'elemento industriale dei dazi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, le aliquote dei dazi da applicare ai prodotti per i quali saranno soppressi i contingenti tariffari non potranno essere superiori a quelle in vigore al 1 gennaio 1995 Elenco n. 2

CODICE NC DESIGNAZIONE DELLE MERCI

07104000 Granturco dolce, non cotto in acqua o al vapore, congelato

07119094 Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui e' presentato

1519 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

1520 Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose

17025000 Fruttosio chimicamente puro

17029021 Maltosio chimicamente puro

1901 escluso 1901901010 Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate ne' comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore e 10%, in peso, non nominate ne' comprese altrove

1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati

20019030 Granturco dolce( Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico

20049020 Granturco dolce preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, congelato

2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati

20089245 Preparazione del tipo Musli a base di fiocchi di cereali non tostati

Elenco n. 3

CODICE NC DESIGNAZIONE DELLE MERCI

0403 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt; chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

1506 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le foro frazioni della voce NC 1516

1518 Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate ne' comprese altrove

1902 Paste alimentari, escluse quelle farcite dei codici NC 19022010 e 19022030; cuscus, anche preparato

2008 Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate ne' comprese altrove, esclusa la voce 20089245

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

ALLEGATO 3 Prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2

CODICE NC DESIGNAZIONE DELLE MERCI

40122000 Coperture usate

630900 Oggetti da rigattiere

ex 87012019 Trattori stradali, compresi i carrelli-trattori usati; altri trattori stradali a ruote, usati

8701904290

8701904990

8702109919 Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o piu', compreso il conducente, azionati da motore a pistone con accensione per compressione o con altro sistema di accensione ecc., usati

8702109999

8702109290

8702902290

8702902919

8702902999

8704219039 Autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore a pistone, con accensione per compressione o a scintilla ecc., usati

8704219069

8704219079

8704219099

8704229029

8704229049

8704229059

8704229099

8704239029

8704239049

8704239059

8704239099

8704319039

8704319069

8704319079

8704319099

8704329029

8704329049

8704329059

8704329099

8705100090 Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto, usati

8705909099

8716319099 Altri rimorchi e semirimorchi cisterne, altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci ecc., usati

8716399090

Elenco n. 2 (*)

CODICE NC DESIGNAZIONE DELLE MERCI

ex 73211111 Cucine e apparecchi a gas, usati

ex 73211121

ex 84089090 Motori per l'irrigazione, usati

ex 84181000 Frigoriferi e congelatori, usati

ex 84182100

ex 84182200

ex 84182900

ex 84501110 Macchine per lavare la biancheria, usate

ex 84501210

ex 84501910

ex 85166000 Cucine elettriche e miste, usate

ex 87111011 Ciclomotori, usati

ex 87120000 Biciclette, usate

La nozione di prodotti usati s'intende in riferimento a un criterio di vetusta' dei prodotti sulla base di un periodo di utilizzo dei prodotti stessi da determinarsi tra le parti 6 mesi prima dell'entrata in vigore dell'accordo La nozione di prodotti usati non riguarda i prodotti rimessi a nuovo riconosciuti conformi alla regolamentazione tecnica in vigore in Marocco Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

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