LEGGE 2 agosto 1999, n. 302
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 96 dell'Accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Accordo-art. 1
ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DEL MAROCCO, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in appresso denominati "Stati membri" e LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, - in appresso denominate "Comunita'", da una parte, e IL REGNO DEL MAROCCO, in appresso denominata "Marocco", dall'altra, CONSIDERANDO le relazioni di prossimita' e di interdipendenza esistenti fra la Comunita', i suoi Stati membri e il Regno Marocco basate su legami storici e valori comuni; CONSIDERANDO che la Comunita', gli Stati membri e il Marocco desiderano rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita', sulla solidarieta', sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo; CONSIDERANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, al rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione; CONSIDERANDO le evoluzioni di carattere politico ed economico registrate negli ultimi anni sul continente europeo e in Marocco e responsabilita' comuni che ne derivano per quanto riguarda la stabilita', la sicurezza e la prosperita' in tutta la regione del Mediterraneo; CONSIDERANDO i notevoli progressi compiuti dal Marocco e dal popolo marocchino nel perseguimento dei loro obiettivi di piena integrazione dell'economia marocchina nell'economia mondiale e della partecipazione alla comunita' degli Stati democratici; CONSAPEVOLI, tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo, quanto dell'obiettivo dell'integrazione tra i paesi del Magreb; DESIDEROSI di conseguire compiutamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunita' e del Marocco; CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, basato sulla reciprocita' degli interessi, sulle reciproche concessioni, sulla cooperazione e sul dialogo; DESIDERANDO istituire e approfondire la concertazione politica sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse; TENENDO CONTO della volonta' della Comunita' di fornire al Marocco un sostegno significativo nei suoi programmi di riforma e di adeguamento dell'economia, nonche' di sviluppo sociale; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dal Marocco a favore del libero scambio e del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) quale risulta dall'Uruguay Round; DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, sociale e culturale per giungere ad una migliore comprensione reciproca; CONVINTI che il presente accordo definisce un quadro propizio allo sviluppo di un partenariato basato sull'iniziativa privata, scelta storica condivisa dalla Comunita' e dal Regno del Marocco, e che crea un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e relative agli investimenti, fattori indispensabili per il sostegno della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e il Marocco, dall'altra. 2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta di consolidare le loro relazioni in tutti i campi che esse riterranno pertinenti a tale dialogo; - stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; - sviluppare gli scambi e stimolare l'espansione di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti, segnatamente attraverso il dialogo e la cooperazione, per favorire lo sviluppo e la prosperita' del Marocco e del popolo marocchino; - incoraggiare l'integrazione nel Magreb e favorire gli scambi e la cooperazione tra il Marocco e i paesi della regione; - promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo quali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ispira le politiche interne e internazionali della Comunita' e del Marocco e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 1. Si istituisce un dialogo politico continuativo tra le Parti al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarieta' che contribuiranno alla prosperita', alla stabilita' e alla sicurezza della regione mediterranea e svilupperanno un clima di comprensione e tolleranza tra culture. 2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a: a) facilitare il riavvicinamento tra le Parti attraverso lo sviluppo di una migliore comprensione reciproca e una regolare concertazione sulle questioni internazionali di reciproco interesse; b) permettere e ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra; c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilita' nella regione mediterranea e in particolare nel Magreb; d) consentire la messa a punto di iniziative comuni.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le Parti e, piu' in particolare, le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo gli sforzi finalizzati alla cooperazione, soprattutto nell'ambito del Magreb.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 Il dialogo politico si svolgera' a scadenze regolari e ogniqualvolta sara' necessario, in particolare a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione; b) a livello di alti funzionari rappresentanti il Marocco, da una parte, e la Presidenza del Consiglio e la Commissione, dall'altra; c) attraverso la piena utilizzazione dei canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) se necessario, attraverso qualsiasi altra modalita' che possa contribuire all'intensificazione e all'efficacia di tale dialogo.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e il Marocco istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' indicate in appresso e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominata "GATT".
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e del Marocco diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' europea.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 Negli scambi tra la Comunita' e il Marocco non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione ne' tasse di effetto equivalente.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 I prodotti originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d'effetto equivalente.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunita', di un elemento agricolo all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato 1 originari del Marocco. Tale elemento agricolo corrisponde agli scarti tra i prezzi sul mercato della Comunita' dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di dette merci e il prezzo delle importazioni provenienti dai paesi terzi, qualora il costo totale di tali prodotti di base sia piu' elevato nella Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Tali scarti sono sostituiti, se del caso, da dazi specifici derivanti dalla tariffazione dell'elemento agricolo o da dazi ad valorem. Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo. 2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano alla separazione, da parte del Marocco, di un elemento agricolo, nei dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti all'allegato 2 originari della Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo. 3. Per i prodotti di cui all'elenco n. 1 dell'allegato 2, originari della Comunita', il Marocco applica all'entrata in vigore del presente accordo dazi doganali all'importazione e tasse di effetto equivalente non superiori a quelle in vigore il 1 gennaio 1995, nei limiti dei contingenti tariffari indicati in tale elenco. Nel corso dell'eliminazione dell'elemento industriale dei dazi, a norma delle disposizioni del paragrafo 4, i livelli dei dazi da applicare ai prodotti i cui contingenti tariffari saranno soppressi non potranno essere superiori a quelli in vigore al 1 gennaio 1995. 4. Per i prodotti di cui all'elenco n. 2 dell'allegato 2, originari della Comunita', il Marocco elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del presente accordo per i prodotti dell'allegato 3. Per i prodotti di cui agli elenchi n. 1 e 3 dell'allegato 2 originari della Comunita', il Marocco elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3 del presente accordo per i prodotti dell'allegato 4. 5. Gli elementi agricoli applicati in conformita' dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti qualora, negli scambi tra la Comunita' e il Marocco, l'imposizione applicabile a un prodotto agricolo di base sia ridotta o qualora tali riduzioni derivino da reciproche concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati. 6. La riduzione di cui al paragrafo 5, l'elenco dei prodotti interessati e, se del caso, i contingenti tariffari entro il cui limite si applica la riduzione sono stabiliti dal Consiglio di associazione.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo sono soppressi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunita' diversi da quelli elencati negli allegati 3, 4, 5 e 6. 2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato 3 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario: All'entrata in vigore dell'Accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 75% del dazio di base; Un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50% del dazio di base; Due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 25% del dazio di base; Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, tutti i residui dazi sono eliminati; 3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato 4 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario: Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 90% del dazio di base; Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'80% del dazio di base; Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70% del dazio di base; Sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60% del dazio di base; Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50 % del dazio di base; Otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base. Nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 30% del dazio di base. Dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20% del dazio di base; Undici anni dopo l'entrata i vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 10% del dazio di base; Dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 4. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile alla lista di cui all'allegato 4 puo' essere sottoposto a revisione di comune accordo, tra le Parti a opera del Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il Comitato non ha preso alcuna decisione entro trenta giorni successivi alla notifica della richiesta di revisione del calendario presentata dal Marocco, quest'ultima puo' sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 5. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 consiste nel dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunita' il 1 gennaio 1995. 6. Qualora successivamente al 1 gennaio 1995 si applichi una riduzione tariffaria erga omnes, il dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 5 a decorrere dalla data in cui si applica detta riduzione. 7. Marocco comunica alla Comunita' i suoi dazi di base.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12 1. Il Marocco si impegna ad eliminare, entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prezzi di riferimento applicati il 1 luglio 1995 ai prodotti di cui all'allegato 5. Per quanto riguarda i prodotti tessili e i capi di abbigliamento cui si applicano detti prezzi di riferimento, i prezzi di riferimento sono progressivamente eliminati nel corso di un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Il ritmo dell'eliminazione dei suddetti prezzi di riferimento assicura una preferenza a favore dei prodotti originari della comunita' non inferiore al 25% in relazione dei prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes. Qualora tale preferenza non possa essere mantenuta, il Marocco applica una riduzione tariffaria ai prodotti originari della Comunita'. Detta riduzione non puo' essere inferiore al 5% dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente in vigore alla data in cui entra in vigore. Qualora gli impegni del Marocco nell'ambito del GATT prevedano una scadenza piu' ravvicinata per l'eliminazione dei prezzi di riferimento all'importazione, si applica tale scadenza ravvicinata. 2. Le disposizioni dell'articolo 11 non si applicano ai prodotti di cui agli elenchi 1 e 2 dell'allegato 6, fatte salve le seguenti disposizioni: a) per i prodotti di cui all'elenco 1, le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2 si applicano solo a decorrere dal termine del periodo di transizione. Il Consiglio di associazione, tuttavia, puo' renderle applicabili prima di tale data; b) il regime applicabile ai prodotti degli elenchi 1 e 2 e' riesaminato dal Consiglio di associazione tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. In occasione di tale esame, il Consiglio di associazione definisce il calendario dello smantellamento tariffario per i prodotti di cui all'allegato 6, fatta eccezione per i prodotti di cui alla sottovoce tariffaria 630900.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Accordo-art. 14
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