DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 304
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, di istituzione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma;
Visti gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto l'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto l'articolo 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241;
Visto l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare i commi 2 e 4 di detto articolo;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
Visto il parere della conferenza Statocittà e autonomie locali, espresso nella seduta del 18 giugno 1999;
Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 59 del 1997, espresso il 27 luglio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica, delle finanze e dei lavori pubblici delegato per le aree urbane;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni
1.L'Ente autonomo esposizione universale di Roma, istituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, di seguito "ente EUR", è trasformato in società per azioni con la denominazione di "EUR S.p.a.", con le modalità previste dal presente decreto ed entro il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore. Quest'ultimo termine può essere prorogato di dodici mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il rispetto del predetto termine semestrale e del termine di cui al comma 2 costituisce specifico dovere d'ufficio ai fini del tempestivo espletamento dei connessi adempimenti.
2.Per la finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è nominata una commissione, composta da non più di cinque componenti, per la ricognizione del patrimonio dell'ente EUR, nonchè per la classificazione dei relativi cespiti, secondo le rispettive destinazioni ed in particolare con l'individuazione delle opere di urbanizzazione primaria, delle scuole, degli edifici condotti in locazione da amministrazioni statali, degli edifici a reddito, delle aree edificabili. La commissione, con riferimento a specifiche operazioni comportanti la necessità di conoscenze tecniche specialistiche non adeguatamente presenti nella commissione stessa, può avvalersi di periti. La commissione conclude i lavori nel termine fissato dal decreto di nomina.
3.La commissione di cui al comma 2 individua, altresì, i beni da trasferire al comune di Roma, con le modalità di cui all'articolo 4. Detratti detti beni, la medesima commissione effettua la stima del patrimonio dell'ente EUR, iniziando dall'area di cui al comma 5. La relazione di stima della commissione è approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4.Con il decreto di cui al comma 3, se non ricorre l'ipotesi di cui al comma 6, è disposta la convocazione dell'assemblea sociale, che approva lo statuto e nomina i componenti degli organi sociali. L'ente EUR è trasformato in società per azioni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di detto decreto e la pubblicazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società.
5.Ove la trasformazione di cui al comma 4 non venga effettuata nel previsto termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ente EUR promuove la costituzione di una società per azioni il cui oggetto sociale comprende l'esercizio di attività congressuali; a detta società l'ente EUR è autorizzato a conferire l'area del suo patrimonio destinata dal comune di Roma all'insediamento di strutture congressuali. Il conferimento è effettuato al valore indicato nella relazione di stima della commissione di cui al comma 2. All'atto della costituzione le partecipazioni azionarie della predetta società sono attribuite all'ente EUR.
6.Qualora le risultanze delle operazioni di ricognizione di cui al presente articolo facciano emergere una situazione patrimoniale tale da non consentire la trasformazione dell'ente EUR in società, l'ente stesso è posto in liquidazione con il decreto che approva la relazione di stima di cui al comma 3. Alle operazioni di liquidazione dell'ente medesimo si provvede ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nel termine di dodici mesi dalla data di completamento delle operazioni della commissione. Nelle operazioni di liquidazione delle azioni della società di cui al comma 5 sono preferiti come acquirenti soggetti pubblici e società a prevalente capitale pubblico.
7.La società EUR S.p.a. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'ente EUR era titolare. Gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui al presente articolo, finalizzati alla trasformazione dell'ente EUR, sono posti a carico della società medesima. Qualora la trasformazione non sia effettuata, detti oneri gravano sulla liquidazione dell'ente EUR.
8.Fino alla trasformazione in società per azioni, l'ente EUR continua a svolgere i propri compiti e le proprie attribuzioni. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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