DECRETO 12 luglio 1999, n. 314

Type Decreto
Publication 1999-07-12
Ultimo aggiornamento 1999-09-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 26-09-1999

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

di concerto con

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

e con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformita';

Visto l'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 595, nonche' l'articolo 8, comma 7, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993;

Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 1988, n. 126, concernente il regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita' dei cementi;

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'articolo 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'Accordo sullo spazio economico europeo firmato dagli Stati AELS (EFTA) a Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato, unitamente al protocollo di adattamento di detto accordo, con legge 28 luglio 1993, n. 300;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 28 maggio 1998 ai sensi dell'articolo 8, della direttiva n. 83/189/CEE modificata da ultimo con la direttiva n. 94/10/CE;

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 2 febbraio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1.I cementi di cui all'articolo 1, lettere a) e c), della legge 26 maggio 1965, n. 595, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, sono controllati e certificati secondo le procedure di cui agli allegati 1, 2 e 3.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo del requisito essenziale n. 1 "Resistenza meccanica e stabilita'" di cui all'allegato A (Requisiti essenziali ai quali debbono rispondere le opere) al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti di costruzione), e' il seguente: "Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili". Note alle premesse: - Il testo dell'art. 6 "Attestato di conformita'", comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (vedi nota al titolo), e' il seguente: "Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono indicati i metodi di controllo della conformita'". - Il testo dell'art. 8 "Organismi interessati all'attestato di conformita'", comma 7, sempre del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e' il seguente: "Restano salve le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595". - Il testo dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei cementi idraulici), e' il seguente: "Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sono stabiliti i limiti minimi delle resistenze meccaniche, con le tolleranze relative e i requisiti chimici e fisici atti a determinare la rispondenza dei leganti idraulici alla definizione ed agli impieghi di ciascuno di essi, nonche' la metodologia delle prove per l'accertamento, per ciascun tipo, dei requisiti e delle caratteristiche prescritti". - La legge 28 luglio 1993, n. 300 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1993, S.O.), reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993". - La legge 6 febbraio 1996, n. 52 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 1996, S.O.), reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994". - La legge 19 febbraio 1992, n. 142 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1992, S.O.), reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 595 (per il titolo v. nelle note alle premesse), lettere A e C, e' il seguente: "Agli effetti della presente legge i leganti idraulici si distinguono in: A. Cementi normali e ad alta resistenza: portland; pozzolanico; d'altoforno; B. Cementi per sbarramenti di ritenuta: portland; pozzolanico; d'altoforno".

Art. 2

1.L'Istituto centrale per la industrializzazione e la tecnologia edilizia (I.C.I.T.E.) del Consiglio nazionale delle ricerche e' organismo abilitato al rilascio dell'attestato di conformita' per i cementi di cui all'articolo 1, in applicazione delle prescrizioni di cui all'allegato 2.

2.Sulla base della procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, anche altri organismi, su loro domanda, possono essere abilitati al rilascio dell'attestato di conformita' per i cementi di cui all'articolo 1.

Art. 3

1.I cementi destinati al mercato italiano prodotti in uno degli Stati dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (EFTA), ovvero commercializzati negli stessi, sono controllati e certificati in conformita' a quanto indicato nell'articolo 1, ovvero nelle norme equivalenti vigenti nel Paese in cui viene immesso in libera pratica, da organismi abilitati da uno degli Stati dell'Unione europea o da uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (EFTA). In tal caso il relativo attestato e' inoltrato dall'importatore, all'atto della cessione sul mercato italiano del prodotto, e comunque non oltre cinque giorni dall'ingresso del prodotto in Italia, all'Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia (I.C.I.T.E.) del Consiglio nazionale delle ricerche ed all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria.

2.L'equivalenza delle norme di cui al comma 1 e' accertata dal servizio tecnico centrale della presidenza del consiglio superiore dei lavori pubblici.

3.I cementi prodotti in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea ovvero in Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (EFTA), per essere immessi sul mercato nazionale, sono controllati e certificati dall'Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia (I.C.I.T.E.) del Consiglio nazionale delle ricerche ovvero da uno degli altri organismi abilitati di cui al comma 2 dell'articolo 2; detti controlli sono conformi alle prescrizioni degli allegati 1 e 2. L'importatore in ogni caso inoltra, all'atto dell'importazione del prodotto in Italia, copia dell'attestato di conformita' rilasciato dall'organismo di certificazione all'Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia (I.C.I.T.E.) del Consiglio nazionale delle ricerche ed all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria.

4.Qualora sia rilevata la presenza sul mercato nazionale di cementi non in regola con quanto previsto dalle disposizioni contenute nel decreto, il Ministro dell'industria, con provvedimento d'urgenza adottato d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, vieta la loro commercializzazione ed utilizzazione.

Art. 4

1.Le fabbriche ed i centri di distribuzione dei cementi di cui all'articolo 1, per conseguire l'attestato di conformita' di cui all'articolo 2, comma 1, si dotano di un sistema di controllo rispettivamente del prodotto e del sistema di confezionamento e distribuzione, rispondenti a quanto previsto negli allegati 1 e 2, allo scopo di assicurare che il prodotto ha i requisiti previsti dalle norme e che tali requisiti sono costantemente mantenuti nel tempo.

Art. 5

1.Il decreto ministeriale del 9 marzo 1988, n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988, e' abrogato.

Art. 6

1.Le disposizioni trovano applicazione a decorrere da sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro dei lavori pubblici Micheli Il Ministro dell'interno Russo Jervolino

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1999

Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 242

Allegato 1

Allegato 1 PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEL PRODOTTO DELLA FABBRICA E DEL CENTRO DI DISTRIBUZIONE DEI CEMENTI. 1. Scopo e campo di applicazione. La procedura ha lo scopo di definire i requisiti che un sistema per il controllo del prodotto della fabbrica e del centro di distribuzione ha al fine di assicurare che il cemento sia conforme al decreto ministeriale del 13 settembre 1993. La procedura si applica alla fabbrica ed al produttore di cemento ovvero al centro di distribuzione ed all'intermediario, ove specificato. 2. Requisiti della fabbrica. Obblighi del produttore. Si definisce fabbrica lo stabilimento utilizzato per la produzione e la commercializzazione del cemento, che e' idoneo ad una produzione continua in massa di cemento, dispone di impianti adeguati per la macinazione e lo stoccaggio nonche' di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e correggere la qualita' del prodotto. Il produttore dimostra di impiegare un sistema di controllo del processo di fabbrica ovvero un sistema di qualita' per assicurare che il cemento prodotto e' conforme ai requisiti del decreto ministeriale del 13 settembre 1993. La conformita' ai requisiti contenuti nel decreto ministeriale del 13 settembre 1993 e' costantemente valutata mediante prove di controllo su campioni prelevati in fabbrica dal produttore come descritto nelle norme del regolamento. Il produttore e' tenuto a documentare le attivita' di cui sopra attraverso un manuale della qualita', per ciascuna fabbrica. Il produttore e' tenuto a redigere apposita dichiarazione che definisce la politica, gli obiettivi per la qualita' e le risorse messe a disposizione per l'ottenimento della qualita' del prodotto. Il produttore assicura inoltre che tale politica e' portata a conoscenza, compresa ed attuata a tutti i livelli aziendali. Il produttore illustra nel manuale della qualita' la struttura organizzativa, le responsabilita' e i poteri della direzione in relazione alla qualita' del prodotto realizzato, inoltre descrive le risorse utilizzate per controllare il raggiungimento della prescritta qualita' del prodotto nonche' l'effettivo funzionamento del controllo nella fabbricazione del cemento. Il produttore designa un rappresentante della direzione il quale, indipendentemente da altre responsabilita', ha specifica autorita' e responsabilita' per assicurare che le prescrizioni del controllo della produzione della fabbrica sono applicate e mantenute. Almeno ogni due anni, ovvero secondo quanto stabilito nel manuale di qualita', il produttore rivede il sistema di controllo della qualita' della produzione, anche attraverso verifiche ispettive, allo scopo di assicurare la continua idoneita' ed efficacia del sistema di controllo per soddisfare i requisiti previsti dalle norme applicabili. Il manuale di qualita' del produttore descrive le procedure adottate ed utilizzate per il sistema di controllo della qualita'. Il manuale di qualita' del produttore specifica le procedure adottate per assicurare che il cemento prodotto e immesso sul mercato e' conforme alle norme ed alle regole tecniche vigenti; inoltre, il manuale della qualita' puo' rimandare a documenti pertinenti che forniscono ulteriori dettagli circa le prove di autocontrollo e di controllo della qualita'. Qualsiasi variazione sostanziale al manuale di qualita', ovvero del processo di distribuzione dei prodotti commercializzati sfusi, e' segnalata all'organismo abilitato entro un mese dalla sua effettuazione dal rappresentante della direzione. 3. Requisiti del centro di distribuzione. Obblighi dell'intermediario. Si definisce centro di distribuzione l'impianto di movimentazione del cemento, non dislocato all'interno della fabbrica, che riceve cemento sfuso ed e' utilizzato per lo stoccaggio, l'eventuale insaccaggio e la successiva spedizione di cemento sfuso o in sacchi. Il centro di distribuzione riceve solo prodotti con attestato di conformita'. L'intermediario, che gestisce un centro di distribuzione, ha il diritto di utilizzare il marchio di conformita' applicato dal produttore se prova che le proprieta' del cemento sfuso ricevuto sono state mantenute durante le fasi di trasporto, ricevimento, deposito, imballaggio e spedizione. A tal fine, la conformita' viene valutata in base alle specifiche delle norme del regolamento. L'intermediario e' tenuto a documentare le attivita' di cui sopra attraverso un manuale della qualita', per ciascun centro di distribuzione. L'intermediario redige apposita dichiarazione che definisce la politica, gli obiettivi per la qualita' e le risorse messe a disposizione per il mantenimento della qualita' del cemento ricevuto e spedito. L'intermediario inoltre assicura che tale politica e' portata a conoscenza, compresa ed attuata a tutti i livelli aziendali. L'intermediario illustra, nel manuale di qualita', la struttura organizzativa, le responsabilita' e i poteri della direzione in relazione al mantenimento della qualita' del cemento ricevuto e spedito; inoltre descrive le risorse utilizzate per controllare la prescritta qualita' del cemento ricevuto e spedito, nonche' l'effettivo funzionamento del sistema di qualita'. L'intermediario designa un rappresentante della direzione il quale indipendentemente da altre responsabilita' ha specifica autorita' e responsabilita' per assicurare che le prescrizioni del controllo della ricezione, della conservazione e della spedizione del cemento sono applicate e mantenute nel rispetto delle norme del regolamento. L'intermediario, con cadenza almeno biennale, rivede il sistema del controllo di qualita' della ricezione, conservazione e spedizione del cemento, anche attraverso verifiche ispettive, allo scopo di assicurare la continua idoneita' ed efficacia del sistema di controllo per soddisfare i requisiti previsti dalle norme del regolamento. Il manuale di qualita' dell'intermediario descrive le procedure adottate ed utilizzate per il sistema di controllo della qualita' del cemento ricevuto e spedito. Il manuale di qualita' dell'intermediario specifica le procedure adottate per assicurare che il cemento spedito ha mantenuto inalterate le sue proprieta', specificate nel decreto ministeriale del 13 settembre 1993; sino al momento della ricezione e che tali proprieta' sono conformi ai requisiti indicati nel predetto decreto; inoltre il manuale della qualita' rimanda a documenti pertinenti che forniscono ulteriori dettagli circa le prove di controllo della qualita'. Qualsiasi variazione sostanziale al manuale di qualita' e' segnalata all'organismo abilitato, entro un mese dalla sua effettuazione, dal rappresentante della direzione. 4. Controlli della fabbrica. Obblighi del produttore. Il rappresentante della direzione del fabbricante e' responsabile del controllo della documentazione e dei dati attinenti al controllo della produzione in fabbrica nonche' del rispetto delle prescrizioni contenute nella norma del regolamento. Tale controllo assicura che sono disponibili versioni aggiornate delle pertinenti procedure nei luoghi dove vengono svolte attivita' che hanno influenza sulla qualita'. I documenti obsoleti sono eliminati e le eventuali variazioni o modifiche dei documenti sono prontamente recepite. E' istituito un elenco per identificare lo stato di revisione dei documenti in corso onde evitare l'impiego di documenti non appropriati. Il produttore predispone procedure documentate per garantire che i materiali costituenti sono conformi ai requisiti contenuti nel punto 4 del ENV 197-1 e che sono idonei alla produzione di cemento rispondente ai requisiti del decreto ministeriale del 13 settembre 1993. Il manuale di qualita' descrive i metodi impiegati dal produttore per assicurare che la composizione del cemento prodotto e' conforme ai requisiti del decreto ministeriale del 13 settembre 1993. Il manuale di qualita' descrive e documenta i parametri scelti per l'impostazione della produzione, per il controllo per le prove durante il processo, nonche' la loro frequenza. Sono descritte in maniera adeguata le tecniche di controllo della qualita' della fabbrica, le relative procedure e le azioni sistematiche che sono adottate. Il produttore attua e documenta un sistema di prove di autocontrollo. I criteri di conformita' e il piano di campionamento rispondono al disposto del regolamento. La frequenza delle prove di autocontrollo non e' minore di quanto indicato nella colonna 5 del prospetto 1 dell'allegato 3 oppure, per quanto riguarda la fase iniziale di un nuovo tipo di cemento, nella colonna 4 (prove iniziali). Le proprieta' da sottoporre a prova, per ogni tipo e classe di cemento, sono quelle indicate nelle colonne 1 e 2 del prospetto 1 e i metodi di prova utilizzati sono quelli riportati nella colonna 3 del medesimo prospetto. Per quei cementi la cui spedizione non e' continua, la frequenza delle prove e il punto di campionamento, sono specificati nel manuale di qualita' di fabbrica. Tutti i dati relativi alle prove sono documentati e resi disponibili per un successivo esame da parte dell'organismo abilitato. Il produttore conserva i dati relativi al controllo della produzione di fabbrica e alle prove di autocontrollo, nonche' i relativi incartamenti, per un periodo di almeno 3 anni. Le apparecchiature per i controlli e per le prove in fase di produzione sono verificate con regolarita' e tarate secondo le modalita' riportate nel manuale di qualita'. L'apparecchiatura impiegata per le prove di autocontrollo e' tarata e controllata con regolarita' secondo le disposizioni e le frequenze indicate nel manuale della qualita'. Dette disposizioni prevedono il confronto dei risultati di prove con un altro laboratorio qualificato designato da indicarsi nel manuale di qualita'. Si fa riferimento, nel manuale di qualita', alle disposizioni adottate dal produttore per individuare lo stato dei controlli e delle prove in ogni fase della produzione. 5. Controlli del centro di distribuzione. Obblighi dell'intermediario. Il rappresentante della direzione del centro di distribuzione e' responsabile del controllo della documentazione e dei dati attinenti al controllo del centro di distribuzione, secondo le prescrizioni contenute nella norma del regolamento. Tale controllo assicura che sono disponibili versioni aggiornate delle pertinenti procedure nei luoghi dove vengono svolte attivita' che hanno influenza sulla qualita'. I documenti obsoleti sono eliminati e le eventuali variazioni o modifiche dei documenti sono prontamente recepite. E' inoltre istituito un elenco per identificare lo stato di revisione dei documenti in corso, al fine di evitare l'impiego di documenti non appropriati. Il sistema di controllo della qualita' prevede un appropriato sistema di prove per l'accettazione e l'identificazione, intese a dimostrare che il cemento sfuso consegnato al centro di distribuzione non ha subito alterazioni dovute a contaminazioni o invecchiamento e che lo stesso corrisponde al cemento specificato nei contratti di acquisto o consegna. L'identificazione al ricevimento e' garantita prelevando un campione per ogni lotto, consegnato, con almeno un campione per ogni 500 t. ricevute. Su tale campione sono effettuate le prove elencate nel prospetto 2 dell'allegato 3. Le proprieta' da determinare per una rapida identificazione (finezza, perdita al fuoco, colore, etc.), sono scelte dall'intermediario previa approvazione dell'organismo abilitato. L'intermediario attua e documenta un sistema di prove di autocontrollo di conferma. L'autocontrollo di conferma e' effettuato su campioni di cemento prelevati al punto di consegna al fine di assicurare che il cemento ha mantenuto le sue proprieta'. La frequenza del campionamento e delle prove, le proprieta' da controllare e i metodi di prova corrispondono almeno a quelli riportati nel prospetto 2 dell'allegato 3. I risultati delle prove dell'autocontrollo di conferma effettuate al centro di distribuzione e presso la fabbrica che fornisce cemento sono confrontati tra loro. L'autocontrollo di conferma e' eseguito presso il laboratorio dell'intermediario o in un laboratorio esterno. L'intermediario conserva i dati relativi ai controlli effettuati nelle diverse fasi, come descritto nel manuale di qualita' e quelli relativi alle prove di autocontrollo di conferma, con i relativi incartamenti, per un periodo di almeno 3 anni. Le apparecchiature per i controlli e per le prove in fase di ricevimento e spedizione dell'intermediario sono verificate con regolarita' e tarate secondo le modalita' riportate nel manuale di qualita'. L'apparecchiatura impiegata per le prove di autocontrollo e' tarata e controllata con regolarita' secondo le disposizioni e le frequenze indicate nel manuale della qualita'. Dette disposizioni prevedono il confronto dei risultati delle prove con quelle di altro laboratorio qualificato designato nel manuale di qualita'. Tutte le altre apparecchiature utilizzate per tutti gli altri controlli e prove sono verificate con regolarita' e tarate secondo le procedure riportate nel manuale della qualita'. Nel manuale di qualita' si fa riferimento alle disposizioni adottate dall'intermediario per lo stato dei controlli e delle prove nelle fasi di ricevimento e di consegna. 6. Gestione delle non conformita' ed azioni correttive del produttore. Nel manuale della qualita' sono riportate le disposizioni adottate per assicurare che e' adeguatamente gestita la produzione eventualmente non rispondente alle specifiche interne fissate dal produttore. Il produttore dimostra la conformita' ai requisiti del decreto ministeriale del 13 settembre 1993. Nell'eventualita' che un cemento fornisce un risultato di prova non conforme al valore limite indicato nel prospetto 5 dell'allegato 3, il produttore immediatamente determina la quantita' interessata, intraprende un'adeguata azione per impedire la consegna di detta quantita' e informa il cliente nel caso in cui il cemento e' gia' stato spedito. Il produttore inoltre stabilisce prontamente le cause della non conformita', intraprende le necessarie azioni correttive ed effettua una revisione di tutte le procedure di controllo della produzione di fabbrica. Tutte le suddette azioni e risultanze sono adeguatamente documentate. Il manuale di qualita' descrive in dettaglio le procedure per la revisione e la correzione del sistema di controllo della produzione di fabbrica nel caso di non conformita' dei risultati. Le azioni intraprese sono opportunamente documentate. Si considerano azioni correttive anche le modifiche apportate al sistema di controllo della qualita' a seguito delle segnalazioni effettuate dall'organismo abilitato. 7. Gestione delle non conformita' ed azioni correttive dell'intermediario. L'intermediario dimostra la rispondenza delle caratteristiche del prodotto venduto alle caratteristiche del prodotto marcato all'origine. Nell'eventualita' che il cemento fornisce un risultato di prova non rispondente alle caratteristiche o non conforme ai requisiti della ENV 197-1, l'intermediario immediatamente determina la quantita' interessata, intraprende un'adeguata azione per impedire la consegna di detta quantita' e informa il produttore depositario del marchio, l'organismo che ha rilasciato l'attestato di conformita', nonche' il cliente, nel caso in cui il cemento e' gia' stato spedito. L'intermediario inoltre stabilisce prontamente le cause della non rispondenza o della non conformita' e, se questo dipende dal centro di distribuzione, intraprende le necessarie azioni correttive ed effettua una revisione di tutte le procedure di controllo. Tutte le suddette azioni e risultanze sono adeguatamente documentate. 8. Movimentazione, stoccaggio, imballaggio, consegna e rintracciabilita'. Obblighi del produttore o dell'intermediario. Il manuale di qualita' descrive le precauzioni adottate per assicurare il mantenimento della qualita' del cemento fino a che quest'ultimo ricade sotto la responsabilita' del produttore ovvero dell'intermediario. La documentazione relativa alle consegne permette comunque, la rintracciabilita' dello stabilimento di produzione e del centro di distribuzione. Tale requisito e' richiesto anche nel caso di depositi di cemento sfuso gestiti sotto la piena responsabilita' del produttore. 9. Addestramento. Obblighi del produttore o dell'intermediario. Il manuale di qualita' indica le procedure che il produttore o l'intermediario utilizzano per garantire che tutto il personale, coinvolto nelle operazioni che puo' influenzare il controllo della produzione, ovvero il mantenimento della qualita' del cemento, ha appropriata esperienza ovvero adeguato addestramento. La relativa documentazione e' conservata. 10. Utilizzo del marchio di conformita'. L'intermediario e' autorizzato ad usare il marchio di conformita' applicato dal produttore a condizione che i risultati della prove dell'autocontrollo di conferma effettuate presso il centro di distribuzione e quelli effettuati a cura dell'organismo abilitato sui campioni prelevati sono conformi alla norma e che rientrano nel campo dei valori massimi e minimi dei corrispondenti risultati delle prove di autocontrollo effettuate dal produttore nella fabbrica relativi ai dodici mesi precedenti. Qualora i risultati non corrispondono ai predetti requisiti, l'autorizzazione a mantenere l'utilizzo del marchio di conformita' e' basata su una verifica caso per caso da parte dell'organismo abilitato.

Allegato 2

Allegato 2 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI CONFORMITA' 1. Premessa. Il produttore ovvero il distributore collaborano con gli organismi indicati agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, e con gli organismi di cui all'articolo 2 del decreto, denominati nel prosieguo "organismi abilitati", per permettere loro l'ispezione della fabbrica e del sistema di controllo della produzione. Gli obblighi descritti sono espletati senza immotivati ritardi dando priorita' al controllo del prodotto. Il produttore, per ogni singolo stabilimento, al fine di ottenere l'attestato di conformita' dei cementi ivi prodotti, tra l'altro, indica nel manuale di qualita': i tipi di cemento prodotti e i corrispondenti segni di riconoscimento utilizzati (sacco o cartellino di identificazione); la descrizione degli impianti di produzione e di distribuzione; la localizzazione di eventuali depositi gestiti sotto la piena responsabilita' del produttore; la descrizione dei locali e delle attrezzature di prova necessarie per le prove interne di autocontrollo; l'elenco dei depositi; l'organizzazione del controllo interno di qualita'; i responsabili aziendali incaricati della firma dei certificati di controllo interno e del prelievo esterno in contraddittorio di campioni; una dichiarazione comprovante che il servizio di verifica ispettiva del sistema di qualita' e' indipendente dai servizi di produzione. Il manuale di qualita' ed i suoi successivi aggiornamenti sono consegnati all'organismo abilitato che si impegna a mantenerli riservati. 2. Ispezione iniziale della fabbrica e del sistema di qualita'. 1.2. Ispezione di una nuova fabbrica. L'organismo abilitato effettua una verifica iniziale della fabbrica e del sistema di controllo della qualita' del prodotto adottato dalla fabbrica. A tal fine l'organismo abilitato: a) conferma che il manuale di qualita' della fabbrica e' conforme all'allegato 1; b) valuta che l'impianto utilizzato per produrre e l'attrezzatura utilizzata per controllare il cemento sono in accordo con i criteri riportati ai punti 2.3 e seguenti dell'allegato 2. 2.2. Ispezione di una fabbrica esistente. Nel caso di un nuovo tipo ovvero di una nuova classe di cemento prodotto in una fabbrica esistente, l'organismo abilitato decide, in base alle modifiche apportate al manuale di qualita' della fabbrica e comunicate dalla fabbrica stessa, se e necessaria una ulteriore ispezione. In caso affermativo, l'organismo abilitato esamina ogni innovazione che ha causato sostanziali modifiche nelle procedure per il controllo del processo di produzione e verifica che essa e' stata eseguita in accordo con i criteri riportati nei capitoli dell'allegato. 2.3. Criteri per la valutazione dell'impianto di produzione. L'organismo abilitato valuta l'idoneita' dell'impianto di produzione in relazione al manuale di qualita' ed alla sua idoneita' a soddisfare i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 13 settembre 1993. La valutazione, inoltre, e' eseguita verificando che: a) i materiali costituenti, conformi al citato decreto, da utilizzare nella produzione del cemento sono protetti dall'inquinamento all'interno della fabbrica; b) sono presenti impianti idonei per la produzione continua in massa di cemento, in particolare per una adeguata macinazione ed un appropriato stoccaggio; detti impianti permettono il controllo della qualita' con sufficiente accuratezza da garantire il rispetto dei requisiti prescritti; c) sono adottate precauzioni per prevenire l'inquinamento dei differenti cementi durante il trasporto e l'immagazzinamento; d) ciascun cemento e' immagazzinato in uno o piu' silos separati; sul silos e' riportata la chiara indicazione del tipo e della classe di resistenza del cemento e qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria; e) i punti di consegna del cemento dalla fabbrica permettono il prelievo dei campioni secondo i metodi di campionamento regolati dalla norma EN 196/7. 2.4. Criteri per la valutazione dei laboratori. La valutazione dei laboratori di controllo e' effettuata verificando che: a) il laboratorio che esegue le prove richieste dal sistema di controllo della qualita' in fabbrica dispone almeno delle attrezzature necessarie per eseguire le prove, previste nel manuale della qualita' di fabbrica; b) il laboratorio che esegue le prove di autocontrollo dispone almeno dell'attrezzatura necessaria per eseguire le prove sulle proprieta' elencate nel prospetto 1 dell'allegato 3, utilizzando i metodi di prova indicati od equivalenti. 2.5. Rapporto di ispezione. L'ispezione iniziale e' documentata in apposito "rapporto di ispezione", conservato agli atti del produttore. 3. Prove iniziali sul cemento. Le prove iniziali sul cemento includono i risultati delle prove del controllo ispettivo esterno effettuate durante il periodo iniziale la cui durata e' di tre mesi, salvo diverso accordo con l'organismo abilitato. Il numero di campioni del controllo ispettivo iniziale ed il periodo entro il quale questi campioni vengono prelevati sono concordati tra il produttore e l'organismo abilitato. Il campionamento e le prove sono effettuati come meglio specificato nel prosieguo dell'allegato. La valutazione delle prove iniziali del cemento si basa sia sui risultati delle prove di autocontrollo, sia sui risultati delle prove di controllo ispettivo esterno ottenuti nel periodo iniziale. Effettuata la valutazione, l'organismo abilitato redige un rapporto di ispezione da allegare agli atti del produttore. 4. Valutazione, approvazione e sorveglianza del sistema di qualita'. L'organismo abilitato effettua la valutazione, l'approvazione del sistema di controllo della produzione adottato dal produttore nella fabbrica per ottenere prodotti conformi al decreto ministeriale del 13 settembre 1993 e la sorveglianza sul sistema di qualita'. L'organismo abilitato esegue le funzioni suddette almeno una volta all'anno con preavviso. A seguito di ogni visita di controllo, l'organismo abilitato redige un rapporto di ispezione che e' inviato al rappresentante della direzione in fabbrica che provvede ad intraprendere tutte le necessarie azioni correttive conseguenti al risultato delle verifiche. L'esecuzione delle azioni correttive e' comunicata dal fabbricante all'organismo abilitato. 5. Valutazione dei risultati di prova sui campioni dell'autocontrollo. L'organismo abilitato verifica che i risultati dell'autocontrollo del produttore soddisfano i criteri di conformita' del regolamento. Il numero delle verifiche statistiche a cura dell'organismo abilitato, sui dati relativi al periodo di controllo e' da uno a tre all'anno ed e' preventivamente concordato. Il periodo di controllo e' pari a dodici mesi ovvero uguale al periodo iniziale nel caso di un nuovo tipo di cemento. Ogni valutazione e' effettuata sulla totalita' dei risultati delle prove di autocontrollo, ottenuti nel corso dei dodici mesi precedenti alla data di verifica o nel corso del periodo iniziale. Le verifiche sono effettuate per corrispondenza. Nel caso in cui il produttore programma e realizza la modifica di una proprieta' di un prodotto, e ne ha dato comunicazione all'organismo abilitato, i relativi risultati di prova di tale proprieta' modificata sono oggetto di una valutazione separata da parte del suddetto organismo. L'elaborazione statistica si effettua, per la determinazione dei requisiti meccanici, calcolando il valore medio, lo scarto quadratico medio ed il relativo valore caratteristico delle corrispondenti distribuzioni di frequenza dei risultati. Il valore limite e' costituito dal valore minimo (o massimo) di una proprieta', al di sotto (o al di sopra) del quale non e' ammesso alcun risultato di prova. Il valore caratteristico e' il frattile di ordine 0,05 per il limite inferiore della resistenza meccanica e di ordine 0,10 per gli altri limiti delle resistenze meccaniche calcolate mediante l'espressione: f = f - k k m s f = f + k (per limite superiore di resistenza meccanica) k m s dove: f = media aritmetica degli n risultati m s = scarto quadratico medio degli n risultati k = fattore definito nel prospetto 6 dell'allegato 3, in funzione del numero di risultati sperimentali ed associato alla percentuale della popolazione e alla formulazione di rischio di tipo 1 - a con protezione unilaterale, dove: = 5% per il limite inferiore di resistenza meccanica; = 10% per il limite superiore di resistenza meccanica. I valori caratteristici cosi' calcolati rispettano le limitazioni riportate nel prospetto 3 dell'allegato 3. In alternativa i risultati della determinazione delle caratteristiche fisiche e chimiche (vedi EN 197-1, punto 9.5.2) sono elaborati, conteggiando il numero nD dei risultati difettosi di ogni tipo di prova sulla serie completa di campioni e controllando che: nD ( o =) nA essendo nA il numero accettabile di difetti associato ad = 10% e funzione del numero n di risultati di prova come da prospetto 7 dell'allegato 3. Indipendentemente dal metodo di elaborazione effettuato, i singoli risultati sperimentali possono avere uno scostamento dai valori riportati nei prospetti 3 e 4, ma conformi a quanto indicato nel prospetto 5. 6. Prove sui campioni di controllo ispettivo esterno prelevati presso la fabbrica o deposito. 6.1. Campionamento. I campioni sono prelevati, senza preavviso, sotto la responsabilita' dell'organismo abilitato, su partite avviate al consumo o al punto di consegna del cemento dalla fabbrica o dal deposito. 6.2. Numero dei campioni. Il numero dei campioni per il controllo esterno prelevati in un anno non e' minore di 6 e non e' maggiore di 12 per ciascun tipo e classe di resistenza del cemento spedito con continuita' dalla fabbrica o dal deposito. Durante il periodo iniziale sono rispettate le frequenze concordate tra produttore ed organismo abilitato. Nel caso in cui taluni tipi e classi di cemento non sono spediti con continuita', le suddette frequenze ed i punti di campionamento sono variati previo accordo tra l'organismo abilitato ed il produttore. 6.3. Prove. Ciascun campione e' omogeneizzato e diviso in 3 sottocampioni. I metodi di campionamento impiegati per prelevare e preparare i campioni soddisfano i requisiti della EN 196/7. Un sottocampione e' trattenuto dal produttore per le prove ed un altro e' imballato, chiaramente identificato a cura dell'organismo abilitato, e da questo consegnato al laboratorio di prova in forma anonima. Il terzo sottocampione e' sigillato con i sigilli delle due parti, conservato dal produttore per un periodo minimo di tre mesi, ed e' utilizzato nel caso in cui: a) uno dei primi due sottocampioni va perso, si e' deteriorato o e' stato contaminato; b) sono necessarie ulteriori prove in caso di controversia. La disigillatura di quest'ultimo sottocampione e' effettuata a cura dell'organismo abilitato, alla presenza, se richiesta, di un funzionario del produttore espressamente delegato. I primi due sottocampioni sono sottoposti a prova, rispettivamente, da parte del produttore e dell'organismo abilitato, per le proprieta' di ciascun tipo e classe di cemento elencate nelle colonne 1 e 2 del prospetto 1, impiegando i metodi di prova indicati nella colonna 3 dello stesso prospetto 1. 6.4. Valutazione dei risultati di prova. L'organismo abilitato accerta che: i risultati delle prove di controllo esterno non sono inferiori ai valorilimite indicati nel prospetto 5 dell'allegato 3; la rielaborazione statistica dei risultati delle prove interne di autocontrollo conduce a valori caratteristici rispondenti alle limitazioni contenute nei prospetti 3 e 4 dell'allegato 3; vi e' rispondenza fra i risultati delle prove di autocontrollo interno e quelli delle prove di controllo esterno secondo le procedure di cui all'appendice A. Qualora gli accertamenti sopra indicati conducono a verifiche negative l'organismo abilitato attua le misure previste al prospetto 8 dell'allegato 3. 6.5. Prove di efficienza. I laboratori di prova utilizzati dall'organismo abilitato effettuano regolari prove di efficienza ed il controllo della calibrazione degli strumenti di prova, con lo scopo di mantenere l'accuratezza prevista, prevedendo anche l'effettuazione di confronti con altri laboratori certificati. 7. Ispezione iniziale del centro di distribuzione e del sistema di qualita'. 7.1. Ispezione di un nuovo centro di distribuzione. L'organismo abilitato effettua una verifica iniziale del centro di distribuzione e del sistema di qualita'. L'organismo abilitato: a) conferma che le procedure per il controllo della qualita' della distribuzione sono conformi al disposto delle norme del regolamento; b) verifica che l'impianto e' adatto a preservare la qualita' del cemento. L'ispezione include l'esame del sistema di scarico, l'impianto di messa a deposito, il sistema di ripresa e di carico ed il laboratorio. Particolare attenzione e' prestata nei confronti delle procedure adottate per evitare l'errata destinazione dei cementi o l'inquinamento tra cementi diversi. 7.2. Ispezione di un centro di distribuzione esistente. Nel caso di un nuovo tipo o di una nuova classe di cemento spedito da un centro di distribuzione esistente, l'organismo abilitato decide, in base alla rilevanza delle modifiche apportate al manuale di qualita' degli impianti di distribuzione, se e' necessaria una particolare ispezione. In caso affermativo, l'organismo abilitato valuta che qualunque modifica delle procedure e' in accordo con i criteri di cui ai punti 7.3 e 7.4. 7.3. Criteri per la valutazione del centro di distribuzione. L'organismo abilitato valuta l'idoneita' del centro di distribuzione in relazione alle procedure e requisiti seguenti: a) presenza di un adeguato laboratorio per controllare che il cemento sfuso ricevuto non ha subito alterazioni e che corrisponde al cemento specificato nei contratti di acquisto o di consegna; b) adozione di adeguate precauzioni per prevenire l'inquinamento dei differenti cementi durante il ricevimento, il trasporto e l'immagazzinamento; c) immagazzinamento di ciascun cemento in uno o piu' silos separati. Sui silos e' riportata la chiara indicazione del tipo e della classe di resistenza del cemento, gli estremi del produttore e della fabbrica e qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria; d) idoneita' dei punti di consegna del cemento a permettere il prelievo dei campioni secondo i metodi descritti nella EN 196/7. 7.4. Criteri di valutazione dei laboratori. L'idoneita' dei laboratori e' valutata in base alle seguenti caratteristiche: a) il laboratorio che esegue le prove richieste nel manuale di qualita' del centro di distribuzione dispone almeno delle attrezzature necessarie per eseguire le prove previste nelle procedure di controllo del sistema; b) il laboratorio che esegue le prove dell'autocontrollo di conferma dispone almeno dell'attrezzatura necessaria per eseguire le prove sulle proprieta' elencate nel prospetto 2 di cui all'allegato 3, utilizzando i metodi di prova indicati o equivalenti. 7.5. Rapporto di ispezione. L'organismo abilitato sulla base di uno specifico rapporto, portato a conoscenza della direzione del centro di distribuzione, assume la decisione circa il mantenimento del marchio di conformita'. 8. Valutazione, approvazione e sorveglianza del sistema di controllo del centro di distribuzione. 8.1. Compiti dell'organismo abilitato. L'organismo abilitato effettua la valutazione, la sorveglianza del sistema di controllo di qualita' adottato dall'intermediario, nonche' concede o revoca per iscritto al centro di distribuzione il diritto di mantenere l'utilizzo del marchio di conformita'. 8.2. Frequenza delle ispezioni. L'organismo abilitato effettua le verifiche di cui sopra almeno una volta all'anno avvisando anticipatamente il rappresentante della direzione del centro di distribuzione. 8.3. Rapporti di ispezione. A seguito di ogni visita di controllo, l'organismo abilitato prepara un rapporto da inviare al rappresentante della direzione del centro di distribuzione. Il rappresentante della direzione del centro di distribuzione informa l'organismo abilitato di qualsiasi azione correttiva intrapresa o programmata conseguentemente al ricevimento del rapporto di visita. 9. Valutazione dei risultati di prova sui campioni dell'autocontrollo di conferma. L'organismo abilitato verifica che i risultati dell'autocontrollo di conferma del centro di distribuzione soddisfano i criteri di conformita' della ENV 197-1 e che i valori rientrano in quelli dell'autocontrollo effettuato nella fabbrica che fornisce il cemento. Il numero delle verifiche statistiche sui dati relativi al periodo di controllo e' previamente concordato e comunque e' non inferiore ad una verifica all'anno. Il periodo di controllo e' di dodici mesi. Ogni valutazione e' effettuata sulla totalita' dei risultati delle prove di autocontrollo, ottonuti nel corso dei dodici mesi precedenti alla data di verifica. I risultati delle prove dell'autocontrollo di conferma effettuate al centro di distribuzione e le prove di autocontrollo effettuate presso la fabbrica che fornisce il cemento, sono confrontate e valutate dall'organismo a scadenze regolari. 10. Prove sui campioni di controllo ispettivo esterno prelevati presso il centro di distribuzione. 10.1. Campionamento. I campioni sono prelevati principalmente per fornire un controllo dell'accuratezza dei risultati di prova ottenuti dal laboratorio del centro di distribuzione. I campioni puntuali sono prelevati, sotto la responsabilita' dell'organismo abilitato, al punto o ai punti di consegna del cemento, dal centro di distribuzione o da carichi avviati al consumo. Al fine di permettere il prelievo dei campioni, e' concesso ai rappresentanti dell'organismo abilitato l'accesso al Centro di distribuzione in qualsiasi momento senza necessita' di preavviso. 10.2. Numero di campioni. Il numero dei campioni prelevati in un anno non e' minore di 3 per ciascun tipo e classe di resistenza del cemento spedito dal centro di distribuzione. 10.3. Prove. Ciascun campione e' omogeneizzato e diviso in 3 sottocampioni. I metodi di campionamento impiegati per prelevare e preparare i campioni soddisfano i requisiti della EN 196-7. Un sottocampione e' trattenuto dal centro di distribuzione per le prove ed un altro e' imballato, chiaramente identificato a cura dell'organismo abilitato e da questo consegnato al laboratorio di prova in forma anonima. Il terzo sottocampione e' sigillato e conservato dal centro di distribuzione per un periodo minimo di tre mesi ed e' utilizzato nel caso in cui: a) uno dei primi due sottocampioni va perso, si e' deteriorato o e' stato contaminato; b) sono necessarie ulteriori prove in caso di controversia. La disigillatura di quest'ultimo sottocampione e' effettuata a cura dell'organismo abilitato alla presenza, se richiesta, di un funzionario del centro di distribuzione espressamente delegato. I primi due sottocampioni sono sottoposti a prova, rispettivamente, da parte del centro di distribuzione e dall'organismo abilitato, per le proprieta' di ciascun tipo e classe di cemento elencate nelle colonne 1 e 2 del prospetto 2, impiegando, i metodi di prova indicati nella colonna 3 dello stesso prospetto 2. 11. Attestato di conformita'. 11.1. Generalita'. La conformita' di un cemento alle norme del regolamento e al decreto ministeriale del 13 settembre 1993 eindicata da un attestato di conformita' rilasciato dall'organismo abilitato che consente al produttore l'utilizzo del marchio di conformita'. Qualora il produttore richieda la certificazione di un cemento, l'organismo abilitato provvede adeffettuare: a) un'ispezione iniziale della fabbrica e del sistema di qualita', redigendo un verbale dell'ispezione; b) prove iniziali del cemento eseguite dal laboratorio di prova, redigendo un verbale delle prove eseguite. I suddetti verbali sono allegati alle note caratteristiche del fabbricante. 11.2. Rilascio dell'attestato. Qualora dai verbali di cui al paragrafo 11.1 i risultati delle prove eseguite risultino conformi ai requisiti di cui al decreto, l'organismo abilitato rilascia un attestato di conformita' valido per un periodo iniziale di 3 mesi. Durante il restante periodo iniziale sono valutati i risultati delle prove su campioni di controllo ispettivo esterno ed i risultati delle prove di autocontrollo effettuate dal produttore e, quanto rilevato, e' allegato alle note caratteristiche del fabbricante. Se la valutazione risulta soddisfacente, l'organismo abilitato rilascia un attestato di conformita' che rimane valido salvo il caso in cui viene ritirato o cancellato per azioni intraprese a seguito di non conformita'. 11.3. Contenuti dell'attestato. L'attestato di conformita' contiene in particolare: 1) il nome e l'indirizzo dell'organismo abilitato; 2) il nome e l'indirizzo del produttore e della fabbrica; 3) il numero del certificato; 4) la data di rilascio del certificato; 5) la descrizione del cemento secondo la legislazione italiana e qualsiasi ulteriore identificazione necessaria; 6) la dichiarazione che il cemento e' conforme ai requisiti previsti: a) dalle norme del regolamento; b) dal decreto ministeriale del 13 settembre 1993. Copia dell'attestato di conformita' e' depositata a cura della societa' produttrice o importatrice presso la camera di commercio, industria e artigianato competente per territorio e da questa quindi trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico con la prova dell'avvenuto deposito. Presso l'organismo abilitato e' operante una commissione tecnica consultiva cui partecipano almeno un membro nominato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un membro nominato dal Ministero dei lavori pubblici. Tale commissione ha il compito di esprimere parere in ordine: alla documentazione di cui al paragrafo 1; alla verifica effettuata dall'organismo abilitato dei risultati delle prove di autocontrollo, di quelle esterne, delle rielaborazioni statistiche; alle procedure da seguire nel prelievo dei campioni per le prove esterne; alle procedure da seguire nel caso di accertamento di non conformita' nei controlli interni ed esterni e alle azioni conseguenti (segnalazioni, richiami, sospensione dell'attestato di conformita'); ai provvedimenti di concessione e di revoca dell'attestato di conformita' da parte dell'organismo abilitato; all'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595, recante le caratteristiche e i requisiti dei cementi, e dei successivi decreti attuativi. Qualora la produzione di un prodotto dotato di attestato di conformita' e' interrotta, il produttore ne da' comunicazione all'organismo abilitato entro quindici giorni dalla data di interruzione. L'organismo abilitato concede in tal caso una sospensiva dell'attestato di conformita' per un periodo massimo di dodici mesi. Alla ripresa produttiva l'attestato e' ripristinato solo se le prove sul primo prelievo esterno di campioni danno esito positivo. Qualora si tratti di prodotto stagionale (venduto per un periodo di tempo, nell'anno compreso tra quattro e sei mesi consecutivi), l'attestato di conformita' e' rilasciato per la prima volta secondo quanto previsto dal regolamento. L'organismo abilitato ed il produttore concordano l'opportuna frequenza di autocontrollo. Nel periodo di produzione l'organismo abilitato effettua almeno tre prelievi di campioni. Per gli anni successivi al primo l'attestato e' rilasciato solo se le prove sul primo campione del prelievo esterno danno esito positivo. Il produttore informa l'organismo abilitato della presumibile durata della produzione stagionale e notifica per iscritto l'inizio delle spedizioni almeno trenta giorni prima dell'inizio delle spedizioni stesse nonche' il termine di cessazione di queste entro quindici giorni dalla cessazione stessa. L'organismo abilitato aggiorna l'elenco degli attestati rilasciati, elenco che e' annualmente inviato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico ed al Ministero dei lavori pubblici. 11.4. Attestazione di produzioni particolari. Nell'ambito di un determinato tipo o classe di resistenza gia' in produzione presso una stessa fabbrica e per il quale il produttore ha ottenuto un attestato di conformita', un cemento particolare avente composizione, proprieta' fisiche o chimiche o resistenze a compressione intenzionalmente differenti e', su richiesta del produttore, valutato, certificato ed identificato come cemento diverso. L'attestato di conformita' e', in questo caso, rilasciato sulla base delle prove di autocontrollo ed il primo campione per le prove di controllo dell'organismo abilitato e' analizzato dal laboratorio di prova. 11.5. Cessazione della produzione. Il produttore che cessa definitivamente la produzione di un particolare tipo di cemento o classe di resistenza di cemento, informa l'organismo abilitato che cancella il relativo attestato di conformita'. 11.6. Marchio di conformita'. L'attestato di conformita' autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformita' sull'imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di conformita' e' costituito dal simbolo dell'organismo abilitato seguito da: a) nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di identificazione; b) ultime due cifre dell'anno nel quale e' stato apposto il marchio di conformita'; c) numero dell'attestato di conformita'; d) descrizione del cemento; e) estremi del decreto. Ogni altra dicitura e' preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo abilitato. 11.7. Diritto d'uso del marchio di conformita'. L'intermediario che gestisce un centro di distribuzione e che soddisfa agli obblighi di cui ai punti precedenti, utilizza il marchio di conformita' sui prodotti distribuiti previa autorizzazione del corrispondente produttore e dell'organismo abilitato che ha concesso l'attestato di conformita' ai corrispondenti prodotti. 12. Procedure in caso di non conformita'. 12.1. Responsabilita' del produttore. Le azioni correttive da adottare in presenza di una non conformita' ricadono sotto la piena responsabilita' del produttore il quale documenta le attivita', da svolgere in maniera dettagliata, da sottoporre all'organismo abilitato. 13. Azioni dell'organismo abilitato nei confronti del produttore. 13.1. Controllo della produzione ed autocontrollo. L'organismo abilitato intraprende eventuali azioni nei confronti del produttore a seguito della valutazione, approvazione e sorveglianza del sistema di qualita' della produzione e della valutazione dei risultati delle prove di autocontrollo sulla base della valutazione, caso per caso, dei relativi rapporti nell'eventualita' che i risultati delle prove di autocontrollo del produttore indicano che i criteri di conformita' del decreto ministeriale del 13 settembre 1993 non sono stati soddisfatti, le azioni da intraprendere da parte dall'organismo abilitato sono quelle indicate nel prospetto 8 dell'allegato 3. 13.2. Controllo esterno. 1. Se i controlli effettuati mostrano delle differenze dovute ad errori di campionamento o di prova, occorre identificarne le ragioni. L'organismo abilitato stabilisce se sono state intraprese le opportune azioni per correggere queste differenze ed indica eventuali ulteriori azioni ivi compresa, se necessario, la correzione di tutti i relativi risultati. 2. Se i risultati delle prove di controllo ispettivo esterno comprendono un risultato di prova al di fuori del valore caratteristico, l'organismo abilitato valuta i risultati delle prove di autocontrollo del produttore per un periodo adeguato e non minore di dodici mesi e notifica quanto rilevato all'organismo di certificazione. Se le prove di autocontrollo risultano soddisfacenti non occorrono altre azioni. Se le prove di autocontrollo mostrano una non conformita' statistica, l'organismo abilitato intraprende le azioni previste dal prospetto 8. 3. Se i risultati delle prove di controllo ispettivo esterno non soddisfano i requisiti previsti per i valori limite (prospetto 3), l'organismo abilitato intraprende le azioni previste dal prospetto 8. 4. I risultati delle prove sopra menzionate ai punti 2 e 3 sono quelli ottenuti dopo la realizzazione degli eventuali interventi correttivi di cui al punto 1. 13.3. Responsabilita' dell'intermediario. Le azioni correttive da adottare in presenza di una non conformita' rilevata presso un centro di distribuzione ricadono sotto la piena responsabilita' dell'intermediario il quale documenta le attivita' da svolgere m maniera dettagliata in apposita procedura da sottoporre all'accettazione dell'organismo abilitato. 13.4. Azioni dell'organismo abilitato nei confronti dell'intermediario. Valgono anche per i centri di distribuzione le condizioni di cui ai punti 13.1 e 13.2 relativi alla fabbrica, salvo per quanto riguarda le azioni da intraprendere da parte dell'organismo abilitato che in questo caso non vengono riferite nel prospetto 8, ma prevedono un esame in sito da parte dell'organismo stesso al fine di stabilire le cause della non conformita'. L'organismo abilitato revoca il diritto all'uso del marchio da parte dell'intermediario qualora vengono riscontrate condizioni operative che non garantiscono il mantenimento delle caratteristiche originali del prodotto o constatate azioni dolose. Di tale provvedimento e' data comunicazione al produttore.

Allegato 3

Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico

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