DECRETO 6 luglio 1999, n. 335

Type Decreto
Publication 1999-07-06
Ultimo aggiornamento 1999-09-29
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 13-10-1999

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e, in particolare, l'articolo 1, ai sensi del quale e' stato istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un "Fondo centrale di garanzia" (di seguito "Fondo") per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949;

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489 e, in particolare, l'articolo 3, ai sensi del quale la societa' per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali era titolare l'ente originario e stipula apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, provvedendo, altresi', alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilita' relativi a tali concessioni;

Vista la convenzione stipulata in data 16 novembre 1995 tra il Ministero del tesoro e l'Artigiancassa - Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. (di seguito "Artigiancassa") per disciplinare la gestione di alcuni fondi pubblici di agevolazione tra cui il Fondo, la quale, all'articolo 4, prevede che l'amministrazione dei fondi medesimi e' affidata ad un Comitato, nominato dal Ministro del tesoro, cui spetta, tra l'altro, il compito di stabilire le condizioni, i criteri e le modalita' per la disciplina degli interventi agevolativi, per quanto non direttamente disciplinato dalle leggi e dai decreti ministeriali;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'articolo 2, comma 101, come novellato dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il quale prevede:

che la garanzia del Fondo e' trasformata da sussidiaria ad integrativa e puo' essere concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani;

che a valere sul Fondo l'Artigiancassa puo' anche prestare fideiussioni, ferma restando la non cumulabilita' degli interventi;

che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissate le modalita' e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione dei versamenti anche in misura diversa da quella prevista dalla legge n. 1068 del 1964;

che i predetti versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa con contabilita' separata;

Ritenuto che occorre conseguentemente modificare la convenzione del 16 novembre 1995 per adeguarla alle prescrizioni della nuova normativa in materia;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999 (parere n. 44/99);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 32568 del 9 aprile 1999 e nota n. 34157 del 2 giugno 1999);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

D e f i n i z i o n i

Note alle premesse: - Il testo dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e' il seguente: "Art. 1. - E' istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un ''Fondo centrale di garanzia'', per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1962, n. 949, capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del ''Fondo'' in base ai criteri e alle modalita' deliberanti dal Comitato di cui al successivo art. 3. La garanzia prevista nel comma precedente e' di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito. La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilita' del Fondo e non e' cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle regioni". - Il testo dell'art. 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come novellato dall'art. 15, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' il seguente: "101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa S.p.a. di cui alla predetta legge n. 1068 del 1964 e' trasformata da sussidiaria ad integrativa e puo' essere concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani. A valere sul fondo, l'Artigiancassa S.p.a. puo' anche prestare fideiussioni, ferma restando la non cumulabilita' degli interventi. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissate le modalita' e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione dei versamenti, la quale puo' esser stabilita anche in misura diversa rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068 del 1964; detti versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa S.p.a. con contabilita' separata". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 1068/1964 (vedi nelle note alle premesse). - La legge n. 443/1985 reca: "Legge quadro per l'artigianato". - Il testo dell'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e' il seguente: "4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del presente decreto legislativo; essi non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del presente decreto legislativo e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilitata a effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari". - Il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente: "Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. Le modalita' di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 6. L'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura". - Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente: "Art. 13 (Albo). - 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica. 2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo". - Il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente: "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del Cicr, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106". - Il testo degli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1994 e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il tasso di riferimento che le banche praticano, ai sensi delle leggi esistenti, sulle operazioni di credito agevolato e' determinato, per quanto attiene al costo di provvista, in relazione alla variazione dei seguenti parametri, arrotondati ai 5 centesimi superiori: a) media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e ad un anno e del RIBOR a uno e a tre mesi, per le operazioni con durata fino a diciotto mesi; b) media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione ''campione dei titoli pubblici soggetti a tassazione o RENDISTATO'', per le operazioni oltre i diciotto mesi. 2. Il parametro indicato al punto a) e' pari alla media aritmetica semplice tra: il rendimento composto medio ponderato riferito all'anno commerciale dei BOT a sei mesi e a dodici mesi, collocati presso gli operatori, rilevato in sede d'asta nelle due emissioni del mese precedente quello di stipula dell'operazione a reso noto dalla Banca d'Italia; la media aritmetica semplice del RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) a uno e a tre mesi, rilevati dal comitato di gestione del MID e dall'ATIC, riferita al quinto giorno lavorativo precedente quello di stipula dell'operazione. 3. Il parametro indicato al punto b), reso noto dalla Banca d'Italia, e' riferito al secondo mese precedente quello di stipula del contratto e, relativamente alle operazioni di credito agrario e di credito fondiario, al secondo mese precedente quello di stipula del contratto definitivo". "Art. 4. - Ai valori calcolati con le modalita' indicate nei precedenti articoli va aggiunta la commissione per oneri di intermediazione che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento".

Art. 2

Forme e limiti di intervento del Fondo

1.La garanzia del Fondo copre i rischi derivanti da finanziamenti a breve e a medio e lungo termine effettuati a favore delle imprese artigiane da parte delle banche e di altri intermediari, compresi i confidi e si esplica nelle forme della garanzia diretta, della controgaranzia e della cogaranzia, come disciplinate negli articoli seguenti. A valere sul Fondo l'Artigiancassa puo' anche prestare fideiussioni a favore di terzi nell'interesse delle imprese, ferma restando la non cumulabilita' degli interventi.

2.La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilita' del Fondo, come previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 1068 del 1964 e non e' cumulabile con altri analoghi benefici nazionali, regionali o comunitari, salvo il caso della cogaranzia.

3.La garanzia del Fondo ha natura integrativa delle garanzie reali e personali che assistono il finanziamento e viene concessa alle imprese economicamente e finanziariamente sane.

Art. 3

Garanzia diretta

1.La garanzia diretta e' concessa alle banche e agli intermediari in relazione ad operazioni di finanziamento a breve e a medio e lungo termine a favore delle imprese, in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione e comunque per un importo non superiore ad un miliardo di lire per ogni singola impresa in un triennio. Entro tali limiti la garanzia diretta si esplica fino all'ammontare massimo del 70 per cento della perdita definitiva, che le banche e gli intermediari dimostrino di aver subito per capitale, interessi contrattuali e di mora in misura non superiore al tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane e spese, ivi comprese le spese legali, giudiziali o stragiudiziali sostenute.

2.Le misure percentuali di cui al comma 1 sono elevate al 90 per cento per le operazioni relative ad imprese ubicate nelle zone ammese alla deroga di cui all'articolo 92.3.a) del trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale.

3.Alle banche e agli intermediari che abbiano proposto le istanze giudiziali contro l'impresa inadempiente e' liquidato, su richiesta, un acconto in misura non superiore al 50% della quota garantita dell'insolvenza come determinata sulla base dei criteri di cui al comma 1, con conguaglio alla conclusione delle procedure di recupero del credito. Nel caso in cui la quota della perdita definitiva a carico del Fondo risulti inferiore all'acconto liquidato, la differenza e' restituita al Fondo maggiorata di interessi al tasso di riferimento protempore vigente, a decorrere dalla data di erogazione dell'acconto medesimo.

Art. 4

Controgaranzia

1.La controgaranzia e' concessa ai confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90 per cento dell'importo da essi garantito. Entro tale limite la controgaranzia copre fino al 90 per cento della perdita - costituita dalla somma liquidata a titolo definitivo ai soggetti finanziatori - subita dai confidi e dagli altri fondi di garanzia.

2.La controgaranzia e' accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di garanzia non superino il 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota percentuale e' elevata fino all'80 per cento per le operazioni relative alle imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3.a) del trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale.

3.Ai confidi e agli altri fondi di garanzia che abbiano proposto, direttamente o attraverso i soggetti finanziatori, le istanze giudiziali contro l'impresa inadempiente e' liquidato, su richiesta, un acconto in misura non superiore al 50 per cento della somma da essi gia' versata o vincolata a titolo provvisorio a favore dei soggetti finanziatori, con conguaglio alla conclusione le procedure di recupero del credito. Nel caso in cui la quota della perdita definitiva a carico del Fondo risulti inferiore all'acconto liquidato, la differenza e' restituita al Fondo medesimo maggiorata di interessi al tasso di riferimento, a decorrere dalla data di erogazione dell'acconto medesimo.

Art. 5

Cogaranzia

1.La cogaranzia e' richiesta dai confidi e dagli altri fondi di garanzia che abbiano stipulato apposita convenzione con l'Artigiancassa ed opera secondo quanto previsto all'articolo 3 per la garanzia diretta.

2.Sulla base di convenzione stipulata con l'Artigiancassa il Fondo puo' effettuare operazioni in cogaranzia con il Fondo europeo per gli investimenti e con altri fondi di garanzia istituiti dalla Unione europea o da questa cofinanziati.

Art. 6

Garanzia del FEI

1.Al fine di ampliare la capacita' di intervento del Fondo, le garanzie da esso prestate possono essere assistite dalla garanzia del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione europea o da essa cofinanziati. Le deliberazioni adottate a tal fine dai comitati tecnici regionali possono stabilire l'addebito al Fondo dei relativi costi.

Art. 7

Concessione delle agevolazioni

1.La richiesta di ammissione alle agevolazioni del Fondo e' presentata dalle banche, dagli intermediari, dai confidi e dagli altri fondi di garanzia all'ufficio dell'Artigiancassa avente sede nella regione ove e' ubicata l'impresa interessata ed e' corredata da copia della delibera di concessione del finanziamento da garantire e da dettagliate informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sulle garanzie acquisite o da acquisire. La richiesta puo' essere presentata anche per piu' interventi cumulativamente.

2.La richiesta di cui al comma 1 e' presentata, a pena di improcedibilita', entro sei mesi dalla delibera di concessione del finanziamento o della garanzia. La richiesta puo' essere presentata anche prima della delibera, la quale, in tal caso, e' adottata entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

4.La garanzia del Fondo decorre dal giorno del versamento della commissione all'Artigiancassa.

Art. 8

Condizioni di inefficacia della garanzia

2.La garanzia non e' efficace nel caso in cui le banche e gli altri intermediari non abbiano proposto le istanze giudiziali contro il debitore entro diciotto mesi dalla data di scadenza della prima rata del finanziamento rimasta insoluta ovvero entro due mesi dall'inadempimento o dalla revoca nel caso di operazioni a breve termine e non le abbiano diligentemente continuate.

3.La controgaranzia non e' efficace nel caso in cui i confidi non abbiano proposto le loro istanze giudiziali contro il debitore entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento del debitore stesso e non le abbiano diligentemente continuate.

Art. 9

Fideiussione

1.La fideiussione e' prestata dall'Artigiancassa nell'interesse dell'impresa, in sostituzione del deposito cauzionale cui questa e' tenuta in base ad un rapporto giuridico, derivante dalla legge, da provvedimenti amministrativi o da un contratto.

2.La fideiussione puo' essere prestata per un ammontare non superiore a 500 milioni di lire, una sola volta per una singola impresa nel triennio e non e' cumulabile, durante tale periodo, con la garanzia concessa alla stessa impresa.

3.La richiesta di fideiussione e' presentata dall'impresa all'ufficio dell'Artigiancassa avente sede nella regione ove essa e' ubicata, corredata dalla documentazione idonea a comprovarne la necessita' e a dimostrare la solidita' economica dell'impresa medesima.

4.La fideiussione e' concessa dall'Artigiancassa a seguito del versamento da parte dell'impresa di una commissione determinata in ragione d'anno sull'importo della fideiussione medesima, nelle misure percentuali stabilite per la garanzia e la controgaranzia all'articolo 7, comma 3, maggiorate del 50 per cento.

5.Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'escussione della fideiussione, il beneficiario ne fa richiesta all'Artigiancassa, allegando la documentazione idonea a dimostrarne la fondatezza. L'Artigiancassa, entro trenta giorni dalla richiesta, corrisponde al beneficiario la somma dovuta, nel limite dell'importo della fideiussione prestata. Una volta effettuato il pagamento, l'Artigiancassa e' surrogata nei diritti del creditore ed ha regresso contro il debitore, ai sensi degli articoli 1949 e 1950 del codice civile. Essa e' tenuta, altresi', ad intraprendere tutte le azioni necessarie per il recupero del credito nei confronti dell'impresa inadempiente. Le spese legali, giudiziali e stragiudiziali sostenute dall'Artigiancassa per il recupero del credito sono a carico del Fondo.

Art. 10

Settori esclusi

1.Non sono ammissibili all'intervento del Fondo le operazioni relative ad imprese e consorzi appartenenti ai settori della siderurgia CECA, dell'industria carboniera, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica, dei trasporti, della pesca e acquacoltura, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Art. 11

C o n t r o l l i

1.L'Artigiancassa, con circolare da approvarsi da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce le modalita' di svolgimento delle verifiche e dei controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalita' previste dal presente regolamento.

Art. 12

Disposizione generale

1.Alle agevolazioni concesse ai sensi del presente regolamento si applica la regola sugli aiuti "de minimis" di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani

Visto, il Guardasigilli: D iliberto Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1999

Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 199

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