DECRETO 30 luglio 1999, n. 340
Entrata in vigore del decreto: 1/11/1999
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56;
Visti gli articoli 73, primo comma, lettera a), e 74-ter, comma 9, del predetto decreto n. 633 del 1972 che riserva al Ministro delle finanze la determinazione delle modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le agenzie di viaggio e turismo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 maggio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con la nota numero 3-11859 del 16 giugno 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Operazioni imponibili
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari.
3.Per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo consistenti nella prestazione di servizi turistici non riconducibili fra i pacchetti turistici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora siano rese da altri soggetti e acquisite nella disponibilita' delle agenzie anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore, l'imposta si applica con le stesse modalita' previste per le operazioni di cui al comma 1.
4.Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggio e turismo si avvale di altri soggetti sono effettuate fuori dall'Unione europea, la prestazione dell'agenzia di viaggio e turismo non e' soggetta ad imposta ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5.Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggio e turismo si avvale di altri soggetti sono effettuate parte all'interno e parte al di fuori dell'Unione europea, la prestazione di servizi dell'agenzia costituisce prestazione non soggetta ad imposta ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la parte di corrispettivo afferente le operazioni eseguite al di fuori dell'Unione europea.
6.Le operazioni di cui ai commi da 1 a 3, si considerano in ogni caso rese all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo e comunque non oltre la data di inizio del viaggio o del soggiorno; non rileva a tal fine l'avvenuto pagamento di acconti. Il viaggio o il soggiorno si considera iniziato all'atto in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore. Nell'ipotesi di viaggi collettivi, che danno luogo a tante obbligazioni tributarie per quante sono le controparti, le predette operazioni si considerano effettuate al verificarsi delle medesime circostanze sopra indicate.
7.Agli effetti del presente regolamento gli organizzatori di giri turistici sono considerati agenzie di viaggio e turismo.
8.Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto del cliente.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". - L'art. 9 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 (Norme in materia di imposta sul valore aggiunto), ha sostituito l'art. 74- ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo. - L'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'art. 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), ha inserito all'art. 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 5-bis. - Il testo dell'art. 73, primo comma, lettera a), del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente: "Art. 73 (Modalita' e termini speciali). - Il Ministro delle finanze con propri decreti puo' determinare le modalita' ed i termini: a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita' e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi acquisti. - Il testo vigente dell'art. 74-ter del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente: "Art. 74-ter (Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo). - 1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti. 2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo e' diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta. 3. Non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 2. 4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta e' a carico dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta. 5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta. 5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilita' dell'agenzia l'imposta si applica, sempreche' dovuta, con le stesse modalita' previste dal comma 5. 6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunita' economica europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non e' soggetta ad imposta a norma dell'art. 9. 7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell'art. 21, senza separata indicazione dell'imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo. 8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dal primo comma, secondo periodo, dell'art. 21, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell'art. 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta. 9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita di attuazione del presente articolo. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge spressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri; possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"), e' il seguente: "Art. 2 (Pacchetti turistici). - 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti ''tutto compreso'', risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa del ''pacchetto turistico''. 2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso ''pacchetto turistico'' non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente decreto". - Il testo dell'art. 9 del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente: "Art. 9 (Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali). - Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali: 1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto; 2) i trasporti relativi a beni in esportazione in transito o in importazione temporanea, nonche' i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; 3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli vagoni ferroviari, cabineletto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione) in transito o in temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; 4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche' ai trasporti di beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali; 5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69; 6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari; 7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze all'esportazione; 7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio, di cui all'art. 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea; 8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonche' su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato; (10) Abrogato); 11) il transito nei trafori internazionali; 12) le operazioni di cui ai nn. da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunita' economica europea o relative a beni destinati ad essere esportati, fuori dalla Comunita' stessa. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa".
Art. 2
Base imponibile
1.La base imponibile delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1 e' costituita dalla differenza tra il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo e i costi sostenuti dalla stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa imposta.
2.Non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 1.
3.Ai fini del calcolo della base imponibile relativa alle operazioni di cui al comma 5 dell'articolo 1, la quota parte del corrispettivo soggetta all'imposta e' determinata in base al rapporto tra i costi sostenuti dall'agenzia per le operazioni effettuate da terzi all'interno della Unione europea a diretto vantaggio del viaggiatore e l'importo complessivo dei costi medesimi relativi ad operazioni effettuate da terzi all'interno e al di fuori della medesima Unione.
4.Il rapporto di cui al comma 3 si determina, provvisoriamente, sulla base dei dati relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta e, definitivamente, sulla base di quelli da riportare nella dichiarazione annuale.
5.Agli effetti dei commi 1 e 3, la prestazione di trasporto eseguita da un terzo, parte all'interno e parte al di fuori della Unione europea, s'intende effettuata all'interno o al di fuori della Unione stessa in ragione delle rispettive distanze chilometriche percorse.
6.Ove al viaggiatore non siano rese nel territorio dell'Unione europea altre prestazioni oltre quella del trasporto, alla prestazione dell'agenzia si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 4; si applicano, invece, le disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 se, fuori dal territorio della predetta Unione, non siano rese altre prestazioni oltre quella del trasporto.
7.Le agenzie di viaggio e turismo che effettuano le prestazioni disciplinate dal presente regolamento non possono avvalersi dei benefici previsti dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Nota all'art. 2: - L'art. 9 del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' riportato in nota all'art. 1.
Art. 3
Agenzie che agiscono in nome e per conto proprio
1.Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio, relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti, per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza, nonche' per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 3, dell'articolo 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto del tributo, tra il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo ed il costo del servizio turistico, comprensivi dell'imposta.
2.Per le prestazioni di cui al comma 1 eseguite in tutto o in parte fuori della Unione europea, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 1.
Art. 4
Fatturazione delle operazioni
1.Per le prestazioni di servizi di cui al presente regolamento, deve essere emessa la fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza separata indicazione dell'imposta. La fattura deve essere emessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non oltre il momento del pagamento integrale del corrispettivo o dell'inizio del viaggio o del soggiorno, se antecedente. La fattura deve contenere l'espressa indicazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta e' stata assolta ai sensi del presente regolamento e che la fattura stessa non costituisce titolo per la detrazione dell'imposta. La fattura puo' essere spedita anche tramite strumenti informatici, telematici o telefax.
2.Se le prestazioni sono effettuate tramite intermediario, la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, e puo' essere domiciliata presso lo stesso intermediario.
3.La fattura di cui al comma 2, non deve essere consegnata al viaggiatore se l'intermediario, prima di riceverla, ha emesso a richiesta dello stesso, nei termini e con le modalita' di cui al comma 1, una fattura o altro documento equipollente. In tale caso, il secondo esemplare della fattura o del documento equipollente emesso dall'intermediario deve essere conservato dal medesimo unitamente all'originale della fattura dell'agenzia organizzatrice.
4.Se le prestazioni sono effettuate tramite mandatari senza rappresentanza, la fattura di cui al comma 1 deve essere emessa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 3, terzo comma, ultimo periodo, e 13, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5.Se le prestazioni sono effettuate tramite mandatari senza rappresentanza ovvero tramite soggetti che agiscono in nome e per conto proprio, nella fattura emessa nei loro confronti dalle agenzie di viaggio e turismo organizzatrice devono essere indicati, distintamente, i corrispettivi delle prestazioni rese nel territorio dell'Unione europea e di quelle rese al di fuori di essa.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 21 del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente: "Art. 21 (Fatturazione delle operazioni). - Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte. La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve ottenere le seguenti indicazioni: 1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata l'operazione, nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita Iva. Se non si tratta di imprese, societa' o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome; 2) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; 3) corrispettivi ed altri dati per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2); 4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; 5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai nn. 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. La fattura deve essere emessa in duplice esemplare dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura puo' essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tal caso puo' essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a motivate esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti. Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera l), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonche' per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8- bis, 9 e 38-quater e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta o non imponibile o esente con l'indicazione della relativa norma. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo". - Si riporta il testo dell'art. 3, terzo comma, del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: "Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario". - Si riporta il testo dell'art. 13, secondo comma, lettera b), del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: " b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al n. 3) dell'art. 2, rispetti- vamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo comma dell'art. 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;".
Art. 5
Registrazione delle operazioni
1.I corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, rientranti nella disciplina stabilita dal presente regolamento, debbono essere annotati distintamente nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o in apposito registro tenuto a norma del successivo articolo 39, a seconda che si riferiscano a prestazioni eseguite all'interno o al di fuori della Unione europea ovvero parte all'interno e parte al di fuori della Unione. L'annotazione, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, deve essere eseguita entro il mese successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate, anche agli effetti delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 6, da riportare nelle dichiarazioni periodiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
2.Le fatture e gli altri documenti di acquisto debbono essere distintamente annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto, a seconda che le relative cessioni e prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore siano dai medesimi eseguite all'interno o al di fuori della Unione europea, ovvero parte all'interno e parte al di fuori dell'Unione stessa.
3.Se l'agenzia effettua anche le prestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 1, i relativi costi vanno annotati, distinguendo quelli che riguardano cessioni e prestazioni di terzi effettuate all'interno della Unione europea da quelli relativi a cessioni e prestazioni di terzi effettuate al di fuori dell'Unione stessa.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 24 del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente: "Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art. 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'im- posta diverse, il Ministro per le finanze puo' consentire, stabilendo le modalita da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la rlpartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze". - Il testo dell'art. 39 del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente: "Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti). - I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indic ati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente, annotazione nell'unico registro numerato e bollato. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". - Il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 "Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88. - Il testo dell'art. 25 del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente: "Art. 25 (Registrazione degli acquisti). - Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio, dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servi- zio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti, nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo".
Art. 6
Liquidazioni e versamenti
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 27 del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente: "Art. 27 (Liquidazioni e versamenti mensili). - Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e' computato in detrazione nel mese successivo. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'art 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, al 9,10 per cento per quelle soggette all'aliquota del dieci per cento, al 13,80 per cento per quelle soggette all'aliquota del sedici per cento, al 16,65 per cento per quelle soggette all'aliquota del venti per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile puo' essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110 quando l'imposta e' del dieci per cento, per 116 quando l'imposta e' del sedici per cento, per 120 quando l'imposta e' del venti per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima". - Il testo dell'art. 33 del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente: "Art. 33 (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni ed ai versamenti). - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attivita': a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo; b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi, nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data. 2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate. 3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'l,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui e' esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso". - Il testo dell'art. 19-bis 1 del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente: "Art. 19-bis 1 (Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi). - 1. In deroga alle disposizioni di cui all''art. 19: a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni, formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio; d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e' ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti; e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 54, lettere a) e c), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa; g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma del l'art. 16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e' ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito; i) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che almeno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attivita' che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'art. 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5, e dell'art. 19-bis".
Art. 7
Fatturazione e registrazione delle prestazioni di intermediazione
1.Per le prestazioni di intermediazione relative alle operazioni indicate nell'articolo 1, diverse da quelle effettuate dai mandatari senza rappresentanza, le agenzie di viaggio e turismo organizzatrici residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni in Italia di quelle residenti all'estero emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario residente nello Stato e a ciascuna stabile organizzazione in Italia del soggetto residente all'estero, indipendentemente dalla esistenza di un contratto di mandato con rappresentanza. La fattura deve essere emessa entro il mese successivo all'avvenuto pagamento delle provvigioni ed annotata entro lo stesso mese contemporaneamente nei registri di cui agli articoli 23 e 25, o nell'apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ne dovra' essere inviata copia all'intermediario ai sensi e per gli effetti previsti dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 21 del citato decreto. Analoga procedura di fatturazione puo' essere applicata per le prestazioni di intermediazione rese da agenzie di viaggio e turismo nei confronti di altre agenzie di viaggio e turismo.
2.La fattura di cui al comma 1 deve indicare, separatamente, sia le provvigioni soggette all'imposta sul valore aggiunto sia le provvigioni non soggette ad imposta ai sensi dell'articolo 9, primo comma, n. 7-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Nella fattura deve essere inoltre indicato che la stessa e' emessa ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.
3.La fattura e' annotata dall'intermediario, dal rappresentante residente nello Stato e dalla stabile organizzazione in Italia del soggetto residente all'estero, nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o nell'apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del medesimo decreto, con riferimento all'anno d'imposta cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale. L'annotazione e' effettuata, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 del citato decreto, senza la contabilizzazione della relativa imposta nel caso di provvigioni soggette ad IVA in quanto inerenti a servizi turistici resi all'interno dell'Unione europea, con l'indicazione della norma di non imponibilita' nel caso di provvigioni inerenti a servizi turistici resi al di fuori dell'Unione europea. La fattura puo' essere inviata anche tramite strumenti informatici, telematici o telefax.
4.I soggetti di cui al comma 3 possono effettuare l'annotazione ivi indicata per ciascuna operazione senza dovere attendere la fattura di cui al comma 1, sulla base dei dati e degli elementi indicati nei documenti contrattuali e nei documenti contabili scambiati con l'agenzia organizzatrice.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 23 del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente: "Art. 23 (Registrazione delle fatture). - Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente, o del prestatore. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa', o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale". - Gli articoli 24, 25 e 39 del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono riportati nelle note all'art. 5. - L'art. 21 del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' riportato nelle note all'art. 4. - L'art. 9 del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' riportato all'art. 1. - L'art. 74-ter del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 20 del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente: "Art. 20 (Volume d'affari). - Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'art. 2425, n. 3), del codice civile, nonche' i passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del presente decreto. L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorche' non imponibili o esenti, e' determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'art. 27".
Art. 8
Disposizioni finali
1.Il presente decreto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.Con la stessa decorrenza, il decreto ministeriale del 16 gennaio 1980 e' abrogato.
Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 49
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