DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 343
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92 /96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 - legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'articolo 33 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 95/26/CE;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175
1.All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e all'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: "1-bis. Quando sussistono stretti legami tra una impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, l'ISVAP concede l'autorizzazione se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. L'impresa deve fornire le informazioni chieste dall'ISVAP per poter garantire il rispetto permanente di tale condizione. 1-ter. La direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente deve essere stabilita nel territorio della Repubblica.".
2.Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, è inserito il seguente articolo: "Art. 9-bis (Stretti legami). - 1. Due o più persone fisiche o giuridiche presentano stretti legami nei casi in cui sussiste: a) un legame di controllo come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del presente decreto; b) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorchè non dominante; c) un legame in base al quale le persone medesime sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure i loro organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione; d) un collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. 2. L'ISVAP, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indica le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di cui al comma 1.".
3.Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è inserito il seguente articolo: "Art. 11-bis (Stretti legami). - 1. Due o più persone fisiche o giuridiche presentano stretti legami nei casi in cui sussiste: a) un legame di controllo come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del presente decreto; b) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorchè non dominante; c) un legame in base al quale le persone medesime sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando i loro organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione; d) un collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. 2. L'ISVAP, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indica le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di cui al comma 1.".
4.All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le parole: "commi 1 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 1-ter e 4".
5.All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo la lettera: " f)" è aggiunta la seguente lettera: "fbis) se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.".
6.All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo la lettera: " g)" è aggiunta la seguente lettera: "gbis) se le disposizioni legislative regolamentari o amministrative di uno Stato terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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