DECRETO 24 agosto 1999, n. 347
Entrata in vigore del decreto: 26/10/1999
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attivita' sementiera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante: "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1065";
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971;
Visto in particolare l'articolo 21 della suddetta legge n. 1096/1971 che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio e che prevede, altresi', la possibilita' di delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto e regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali;
Visti i propri decreti in data 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976 con i quali l'Ente nazionale delle sementi elette (Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 1096/1971), con sede in Milano, e' stato delegato al controllo ed alla certificazione ufficiale dei prodotti sementieri;
Considerato che l'articolo 41 dell'indicata legge n. 1096/1971 stabilisce che per il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri sono dovuti dei compensi tariffari;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 1997, con il quale sono state stabilite da ultimo le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi e elette, con sede in Milano, per il controllo e la certificazione delle sementi di specie ortive e dei prodotti sementieri delle specie agrarie;
Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 1991, concernente il "Regolamento recante recepimento delle direttive comunitarie n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 riguardanti il settore sementiero", con il quale e' stato introdotto un ulteriore comma all'articolo 18 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 che consente di decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei, a livello comunitario, al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione;
Vista la decisione n. 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE e n. 69/208/CEE del Consiglio;
Visto l'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari";
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990);
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";
Ritenuta l'opportunita', fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 206/1991 sopra citato, di organizzare l'esperimento temporaneo di cui alla decisione n. 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998, al fine di accertare se un campionamento ed il controllo delle sementi, effettuati sotto sorveglianza ufficiale, possano costituire migliori alternative rispetto alle procedure per la certificazione ufficiale delle sementi senza che ne derivi un calo significativo della qualita' delle sementi stesse;
Ritenuto di limitare l'effettuazione dell'esperimento temporaneo solamente ad alcune specie e categorie di sementi, cosi' come consente l'articolo 5, comma 1, lettera c), della decisione n. 98/320/CE della Commissione;
Ritenuto di effettuare l'esperimento temporaneo previsto dalla decisione n. 98/320/CE sulla categoria delle sementi certificate delle specie di barbabietola, frumento tenero e frumento duro, orzo e mais;
Ritenuto che la sorveglianza prevista dall'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 3, comma 5, della decisione n. 98/320/CE viene affidata all'Ente nazionale delle sementi elette e che tale sorveglianza e' limitata all'attuazione dell'esperimento in questione e che e', quindi, differente da quella prevista dall'articolo 30 della legge n. 1096/1971;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999 e ritenuto di recepirne le relative osservazioni;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6827 del 27 maggio 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' e durata dell'esperimento
La Repubblica italiana partecipa all'esperimento temporaneo organizzato a livello comunitario dalla Commissione europea allo scopo di valutare se il campionamento ed il controllo delle sementi, effettuati sotto sorveglianza ufficiale, possano costituire alternative migliori rispetto al regime ufficiale di certificazione delle sementi di cui alle direttive del Consiglio n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE e n. 69/208/CEE, senza che ne derivi un calo significativo della qualita' delle sementi stesse. 2. L'esperimento di cui al comma 1 e' effettuato sulle seguenti specie: a) barbabietola; b) frumento tenero e frumento duro; c) orzo; d) mais. 3. La Repubblica italiana, nell'ambito dell'esperimento di cui ai commi 1 e 2, e' esentata dagli obblighi previsti dalle direttive citate al comma 1, per quanto riguarda il campionamento ed il controllo ufficiale delle sementi, secondo le condizioni indicate rispettivamente negli articoli 2 e 3. 4. L'esperimento di cui al comma 1, che riguarda la categoria delle sementi certificate ed interessa sia la fase di campionamento sia la fase di controllo, ha inizio a decorrere dalla campagna di controllo 1999/2000 e si conclude il 30 giugno 2002, al termine della campagna di controllo 2001/2002. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Nota al titolo: - Per quanto concerne la direttiva n. 98/320/CE v. nelle note alle premesse. Note alle premesse: - La legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 dicembre 1971, n. 322, reca la "Disciplina dell'attivita' sementiera". - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 aprile 1974, n. 95, reca il "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096". - La legge 20 aprile 1976, n. 195, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 maggio 1976, n. 124, reca "Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera". - Il testo dell'art. 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera), e' il seguente: "Art. 21. - Il controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio, e' demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste pue' delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali. Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonche' mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni. Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, all'esercizio di tali compiti. Il personale di cui al precedente comma, durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale". - Il decreto ministeriale 17 febbraio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 1972, n. 69, ed il decreto ministeriale 2 novembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 1976, n. 308, recano "Delega all'Ente nazionale sementi elette, in Milano, ad effettuare il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri". - Il testo dell'art. 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera), e' il seguente: "Art. 23. - L'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, al quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica con decreto del Capo dello Stato 12 novembre 1955, n. 1461, viene costituito in ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno apportate all'attuale statuto dell'ente le variazioni conseguenti alla sua mutata natura giuridica". - Il testo dell'art. 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera), e' il seguente: "Art. 41. - Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varieta' nei registri di cui al precedente art. 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti nel precedente art. 21 per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi, nonche' di quelli dovuti per il rilascio dei cartellini di cui al precedente art. 12, sono stabilite dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio". - Il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 gennaio 1997, n. 16, reca "Revisione delle tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale sementi elette di Milano per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri". - Il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 luglio 1991, n. 164, concernente il "Regolamento recante recepimento delle direttive comunitarie n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 riguardanti il settore sementiero", e' il seguente: "3. Ai sensi della decisione n. 89/540/CEE del 22 settembre 1989 concernente l'esperimento comunitario sulle ispezioni non ufficiali in campo ai fini della certificazione, all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' aggiunto il seguente comma: ''Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione, si puo' decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. La durata di un esperimento non deve superare sette anni''". - La decisione n. 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998 e' pubblicata nella GUCE serie L n. 140 del 12 maggio 1998. - Il testo dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 1989, n. 58, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", e' il seguente: "Art. 4. - 1. Nelle materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. 2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c). 3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni. 4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. 5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere. 6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti: a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative; b) la previsione di nuove spese o di minori entrate. 7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi". - Il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, n. 10, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)", e' il seguente: "3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale". - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997, reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale". - Il testo dell'art. 30 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera), e' il seguente: "Art. 30. - La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza. Gli incaricati della vigilanza, considerati a tutti gli effetti pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali ed aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, i galleggianti, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci; possono altresi' procedere al prelevamento dei campioni ed all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali ed aeroportuali, il personale deve essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e di finanza. La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni in magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla e' innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari di competenza degli organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste". - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 5. L'esenzione di cui al comma 3, termina il 30 giugno 2002.
Art. 2
Campionamenti e autorizzazione del personale
1.I campionamenti previsti nell'esperimento di cui all'articolo 1 sono eseguiti da personale, autorizzato con provvedimento del Ministero per le politiche agricole in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ed alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza alla produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri, prevista dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Tale personale esegue i campionamenti previsti soltanto sulle partite di sementi prodotte dall'impresa sementiera da cui dipende.
2.Il personale di cui al comma 1, partecipa ad un apposito corso di formazione, superando con esito positivo un esame ufficiale, organizzato secondo modalita' e criteri stabiliti dall'Ente nazionale delle sementi elette, cui sono demandati il coordinamento tecnico dell'organizzazione dell'esperimento di cui all'articolo 1 e la verifica dei risultati conseguiti.
3.L'attivita' del personale di cui al comma 1, per quanto riguarda il campionamento di sementi, e' soggetta alla sorveglianza da parte dell'Ente nazionale delle sementi elette.
4.L'autorizzazione di cui al comma 1, puo' essere revocata dal Ministero per le politiche agricole, sentito l'Ente nazionale delle sementi elette, se il personale autorizzato all'esecuzione degli accertamenti non dimostra la diligenza professionale, non si attiene alle istruzioni impartite o emergono divergenze statisticamente significative, rilevate attraverso idonee metodologie stabilite dall'Ente nazionale delle sementi elette, nei campionamenti e nei risultati di analisi relativi a tutta la campagna di riferimento rispetto a quelli ufficiali. L'avvio del procedimento di revoca e' comunicato al personale interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo le modalita' previste dall'articolo 8 della medesima legge.
5.Nell'ambito della sorveglianza di cui al comma 3, l'Ente nazionale delle sementi elette effettua campionamenti ufficiali in misura pari almeno al 5% della totalita' dei campioni sottoposti a certificazione da parte della singola impresa aderente all'esperimento di cui al precedente articolo 1, volti ad accertare la correttezza dei campionamenti effettuati dal personale autorizzato ai sensi del comma 1.
6.La percentuale dei campionamenti di cui al precedente comma 5, puo' essere aumentata almeno fino al 20% in relazione alla necessita' di chiarire eventuali dubbi e se l'impresa partecipa all'esperimento per la sola componente "campionamento".
7.Le imprese che aderiscono all'esperimento di cui all'articolo 1, presentano apposita domanda all'Ente nazionale delle sementi elette entro un termine stabilito dal medesimo Ente che notifica al Ministero per le politiche agricole l'elenco di tutte le imprese partecipanti, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 6.
8.L'Ente nazionale delle sementi elette confronta i risultati di analisi ottenuti dai campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli ottenuti dai campioni della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale. Il numero di riferimento della partita indicato sulle etichette ufficiali, deve rendere possibile l'identificazione delle partite di sementi sottoposte a campionamento sotto sorveglianza ufficiale.
9.L'Ente nazionale delle sementi elette destina alle prove comparative comunitarie campioni di sementi, prelevati in conformita' all'esperimento di cui al precedente articolo 1, secondo una percentuale stabilita dai competenti organi comunitari nei relativi protocolli tecnici.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 (Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096), e' il seguente: "Art. 18. - Il personale di cui all'ultimo comma dell'art. 21 della legge viene scelto tra persone che non esercitano a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attivita' di carattere economico nella produzione e nel commercio di prodotti sementieri e che non siano dipendenti da ditte che, a loro volta, svolgano attivita' nel particolare settore. Il predetto personale dovra' essere in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario e possedere una specifica preparazione in materia di controllo e certificazione delle sementi. Detto personale viene preventivamente autorizzato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. L'autorizzazione per il personale destinato a prestare la propria opera, anche saltuariamente, nell'interesse dell'ente delegato all'esercizio delle funzioni di controllo viene effettuata su proposta di detto ente. Il predetto personale e' munito di apposito documento di autorizzazione. L'autorizzazione puo' essere revocata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito - ove del caso - l'ente proponente, qualora il controllore autorizzato all'esecuzione degli accertamenti non dimostri la necessaria diligenza o non si attenga scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Ministero o dall'ente delegato alle operazioni di controllo. L'autorizzazione e' altresi' revocata qualora il controllore cessi dal prestare la propria opera alle dipendenze o nell'interesse del Ministero o dell'ente proponente. Il controllo dei prodotti sementieri previsto dall'art. 21 della legge puo' esercitarsi in tutte le fasi della produzione, della manipolazione, conservazione, confezionamento e commercializzazione. Ai fini di tale controllo potranno essere disposte prove di laboratorio nonche' prove effettuate a mezzo di allevamento di campioni. Per le analisi dei prodotti sementieri da eseguire ai fini dell'applicazione dell'art. 21 della legge si osservano, in quanto applicabili, i metodi ufficialmente stabiliti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. I campioni sono prelevati da lotti omogenei; il peso massimo del lotto ed il peso minimo del campione sono quelli indicati nell'allegato n. 2. Per i tuberiseme di patate e per le sementi di barbabietole della specie Beta vulgaris L. da zucchero e da foraggio, nonche' per le sementi di foraggere e di cereali e delle piante eleaginose e da fibra, per i quali l'istituzione dei registri delle varieta' e' obbligatoria ai sensi dell'art. 24 della legge, le condizioni cui debbono soddisfare le colture e i prodotti sementieri ai fini della certificazione dei prodotti stessi sono quelle indicate rispettivamente negli allegati numeri 6 e 7. Gli altri prodotti sementieri, per essere commercializzati, debbono soddisfare alle condizioni indicate nell'allegato n. 6. Per questi, fino a quando non saranno emanati i decreti d'istituzione dei relativi registri delle varieta', restano inoltre in vigore le prescrizioni fitosanitarie e le altre condizioni contemplate dalle vigenti norme regolamentari, purche' non contrastino con le norme del presente regolamento. Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione, si puo' decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. La durata di un esperimento non deve superare sette anni". - Il testo dell'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera), e' il seguente: "Art. 2. - La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri e' subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio. La commissione e' nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed e' formata: a) dall'ispettore agrario compartimentale, che la presiede; b) da un direttore di osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio; c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree; d) da due rappresentanti dei produttori di sementi. La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di due rappresentanti provinciali degli agricoltori e di due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province. I componenti della commissione, ad eccezione dell'ispettore agrario compartimentale, durano in carico tre anni e possono essere confermati. La commissione si pronuncia sull'idoneita' tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione. Il rilascio della licenza e' subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento dell'esecuzione dei lavori progettati nonche' al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 prevista al n. 130 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni. La licenza non e' richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza. Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varieta' di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo". - Il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente: "Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari". - Il testo dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: "Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista".
Art. 3
Controlli e autorizzazione dei laboratori
1.I controlli sulle sementi previsti dall'esperimento di cui all'articolo 1, sono eseguiti da laboratori, non rientranti nell'elencazione dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, appartenenti ad un'impresa in possesso della licenza alla produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri, prevista dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed appositamente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, secondo le condizioni indicate nei successivi commi. Tali laboratori eseguono i controlli previsti soltanto sulle partite di sementi prodotte dall'impresa a cui appartengono.
2.I responsabili e gli analisti dei laboratori di cui al comma 1, sono autorizzati con provvedimento del Ministero per le politiche agricole e devono essere in possesso dell'autorizzazione e dei requisiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. Dopo aver partecipato ad un apposito corso di formazione, organizzato secondo modalita' e criteri stabiliti dall'Ente nazionale delle sementi elette, devono confermare il possesso dei requisiti superando un esame ufficiale.
3.I locali, le attrezzature, i metodi applicati ed il volume di attivita' dei laboratori autorizzati, devono soddisfare le condizioni fissate nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
4.Le condizioni di cui al comma 3, possono essere successivamente modificate o integrate, con apposito provvedimento, dal Ministero per le politiche agricole.
5.L'attivita' svolta dai laboratori autorizzati ai sensi del comma 1, e' soggetta alla sorveglianza da parte dell'Ente nazionale delle sementi elette.
6.Nell'ambito della sorveglianza di cui al comma 5, l'Ente nazionale delle sementi elette effettua per sondaggio, nella misura pari almeno al 20%, analisi di verifica della qualita' della prestazione svolta dai laboratori autorizzati anche attraverso l'esecuzione di prove comparative (ring test).
7.I laboratori autorizzati ai sensi del comma 1, inviano i risultati di tutte le analisi effettuate all'Ente nazionale delle sementi elette che, sulla base dei risultati trasmessi, autorizza o meno la certificazione delle sementi, ai sensi dell'articolo 22 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
8.L'Ente nazionale delle sementi elette confronta i risultati ottenuti dai campioni di sementi controllati ufficialmente con quelli ottenuti dai campioni della stessa partita controllati sotto sorveglianza ufficiale. Il numero di certificazione indicato sulle etichette ufficiali, deve rendere possibile l'identificazione delle partite di sementi sottoposte a controllo sotto sorveglianza ufficiale.
9.L'Ente nazionale delle sementi elette destina alle prove comparative comunitarie campioni di sementi, controllati in conformita' all'esperimento di cui all'articolo 1, secondo una percentuale stabilita dai competenti organi comunitari nei relativi protocolli tecnici.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 (Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096), e' il seguente: "Art. 27. - Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni della legge e del regolamento nonche' per l'esecuzione di analisi per il pubblico, in applicazione del primo comma dell'art. 29 della legge, sono autorizzati i seguenti laboratori: 1) Istituto conservatore dei registri di varieta'; 2) Ente nazionale delle sementi elette, Milano; 3) Istituto di agronomia, laboratorio analisi sementi, Universita' di Bologna; 4) Istituto di agronomia dell'Universita' di Pisa; 5) Istituto sperimentale agronomico di Bari; 6) Istituto di agronomia, Universita' di Napoli, Portici; 7) Istituto di agronomia, Universita' di Palermo; 8) Centro regionale agrario sperimentale, Cagliari; 9) Amministrazione dei monopoli di Stato, laboratorio analisi, Roma. La competenza delle analisi per la certificazione ufficiale delle sementi e' demandata comunque all'ente che effettua la certificazione stessa". - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 1096/1971 v. nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 v. nelle note all'art. 2. - Il testo dell'art. 22 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' il seguente: "Art. 22. - Gli uffici e gli enti incaricati dei controlli redigono un certificato attestante l'esito dei medesimi. Sulla base della certificazione, qualora l'esito sia favorevole, viene disposta, ai sensi del precedente art. 12, la cartellinatura delle partite controllate. Per le operazioni di controllo di cui al precedente art. 21 e per quelle di certificazione sono dovuti i compensi di cui al successivo art. 41". - Per il testo del comma 10 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 v. nelle note all'art. 2. - Per il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 v. nelle note all'art. 2.
Art. 4
Revoca autorizzazione dei laboratori
Art. 5
Tariffe di certificazione
1.Le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette per le operazioni di controllo e certificazione delle sementi, certificate con le metodologie contemplate nell'esperimento di cui all'articolo 1, sono quelle previste dall'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e stabilite dal decreto ministeriale 18 dicembre 1996 e successive modificazioni.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 41 della legge n. 1096/1971 v. nelle note alle premesse.
Art. 6
Comunicazione dei risultati alla Commissione europea
1.Il Ministero per le politiche agricole entro la fine di ogni anno comunica alla Commissione europea, sulla base di un'apposita relazione redatta dall'Ente nazionale delle sementi elette, l'esito dell'andamento dell'esperimento di cui all'articolo 1, le imprese aderenti ed i risultati dei controlli di verifica effettuati.
2.Il Ministero per le politiche agricole, sulla base dei risultati di cui al comma 1 e dei risultati delle prove comparative comunitarie, puo' modificare con apposito provvedimento la percentuale delle partite di sementi da sottoporre a campionamento ai fini del controllo di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, nonche' la percentuale delle partite di sementi da sottoporre al controllo di cui all'articolo 3, comma 6.
3.La variazione delle percentuali delle partite di sementi di cui al comma 2, e' comunicata dal Ministero per le politiche agricole alla Commissione europea.
Il Ministro: De Castro
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 263
Allegato 1
Allegato 1 CONDIZIONI PER L'ABILITAZIONE DEL LABORATORIO 1) Prescrizioni relative ai locali: le dimensioni dovranno essere proporzionali al personale operante ed al numero di analisi effettuate; dovranno essere luminosi, salubri e ben aerati; i locali riservati all'analisi di purezza, germinazione e stato sanitario dovranno essere preferibilmente separati e, in ogni caso, il locale destinato ai prelevamenti dovra' essere separato almeno dai locali in cui si effettuano le analisi di germinazione e di stato sanitario; i locali dovranno appartenere alla struttura dello stabilimento di selezione della ditta sementiera, per permettere cosi' una rapida trasmissione dei campioni tra l'impianto di selezione ed il laboratorio, in modo da facilitare l'iter tecnico della selezione. 2) Attrezzature. Le attrezzature devono essere conformi alle prescrizioni ISTA relative ai tipi di analisi ed ai gruppi di specie per le quali il laboratorio e' abilitato. Attrezzature di laboratorio necessarie per eseguire le analisi di ricerca semi estranei, purezza e germinabilita' per i seguenti gruppi di specie: 1) frumento tenero, frumento duro e orzo; 2) mais; 3) barbabietola. Gruppo 1 Preparazione campione d'analisi: divisore conico verticale, tipo Boerner (19 canali e 19 spazi ciascuno largo 25,4 mm). Ricerca semi estranei e purezza specifica: lenti di ingrandimento, setacci di vario calibro, pinze da laboratorio; tavolette rettangolari di legno a sfondo bianco ricoperte da una lastra di vetro su cui l'analista con l'ausilio di un apposito uncino effettua le diverse determinazioni analitiche manualmente facendo scorrere il seme. Germinabilita': armadio frigorifero (4/10 C) per il trattamento della prerefrigerazione; armadio termostatico (20 C) dotato di illuminazione fredda regolabile tra 250/1250 lux e di sistema per il controllo dell'umidita'; capsule Petri; carta da filtro sterilizzata, di adeguato spessore (0,25 mm), con elevate capacita' di assorbimento; recipienti di tipo diverso di forma, dimensioni e materiale opportuno per eseguire le prove con il substrato sabbia; sabbia sterilizzata con particelle di diametro compreso tra 0,05 e 0,8 mm. Gruppo 2 Preparazione campione d'analisi: divisore conico verticale tipo Boerner (19 canali e 19 spazi ciascuno largo 25,4 mm). Ricerca semi estranei e purezza specifica: lenti di ingrandimento, setacci di vario calibro, pinze da laboratorio; tavolette rettangolari di legno a sfondo bianco ricoperte da una lastra di vetro su cui l'analista con l'ausilio di un apposito uncino effettua le diverse determinazioni analitiche manualmente facendo scorrere il seme. Germinabilita': armadio termostatico (20/30 C) dotato di illuminazione fredda regolabile tra 250/1250 lux e di sistema per il controllo dell'umidita'; recipienti di tipo diverso di forma, dimensioni e materiale opportuno per eseguire le prove con il substrato sabbia, sabbia sterilizzata con particelle di diametro compreso tra 0,05 e 0,8 mm. Gruppo 3 Preparazione campione d'analisi: divisore orizzontale tipo soil divider (18 canali ciascuno largo 12,7 mm). Ricerca semi estranei e purezza specifica: lenti di ingrandimento, setacci di vario calibro, pinze da laboratorio; tavolette rettangolari di legno a sfondo bianco ricoperte da una lastra di vetro su cui l'analista con l'ausilio di un apposito uncino effettua le diverse determinazioni analitiche manualmente facendo scorrere il seme. Germinabilita': armadio termostatico (15/30 C) dotato di illuminazione fredda regolabile tra 250/1250 lux e di sistema per il controllo dell'umidita'; carta da filtro pieghettata con strisce di 50 pieghe (altezza 2 cm, lunghezza 200 cm e larghezza 11 cm) in cui vengono disposti i semi il tutto avvolto da un'altra striscia di carta da filtro lunga 58 cm e larga 11 cm il tutto posto in appositi germinatoi; recipienti di tipo diverso di forma, dimensioni e materiale opportuno per eseguire le prove con il substrato sabbia, sabbia sterilizzata con particelle di diametro compreso tra 0,05 e 0,8 mm.; un dispositivo per effettuare il trattamento speciale del prelavaggio del seme. 3) Volume di attivita'. Il numero di analisi effettuato dal laboratorio abilitato per la certificazione deve essere almeno 25 per barbabietola, 100 per frumento e orzo e 50 per il mais, e se l'accreditamento e' stato richiesto per piu' gruppi di specie, il numero totale non deve essere inferiore a 100 per l'insieme dei gruppi. Nel caso in cui questo numero non verra' raggiunto, potranno essere prese in considerazione le altre analisi dello stesso tipo effettuate dal laboratorio, con l'esclusione delle analisi sul seme in natura e delle analisi effettuate nel corso della selezione. Il numero massimo di analisi effettuate dal laboratorio e' commisurato all'organizzazione dello stesso e al numero di analisti autorizzati che vi lavorano. 4) Altre condizioni: i campioni, i cui risultati di analisi sono accettati dall'ENSE, devono essere conservati almeno un anno a partire dalla data di analisi, nelle condizioni ottimali previste dall'ISTA (temperatura non superiore a 15 C e umidita' non superiore a 50%); le schede di analisi e le tarature delle attrezzature analisi devono essere conservate almeno tre anni a partire dalla data di analisi; i laboratori devono disporre di una documentazione tecnica e di una collezione di riferimento di semi di piante infestanti e ricevere regolarmente le pubblicazioni che trattano di analisi di sementi.
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