DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 359
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995 che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 51, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 95/63/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche e integrazioni, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare il titolo III che reca disposizioni di attuazione della direttiva 89/655/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1.Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al titolo III del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e all'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note al titolo: - La direttiva 95/63/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 335 del 30 dicembre 1995. - La direttiva 89/655/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 393 del 30 dicembre 1989. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Per le direttive 95/63/CEE e 89/655/CEE vedi nelle note al titolo. - La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)". - L'art. 51 della citata legge n. 128/1998 recita: "Art. 51 (Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE del Consiglio si informa ai principi direttivi stabiliti dall'art. 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni. 2. All'art. 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il numero 2) della lettera g) del comma 1 deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata". - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". Note all'art. 1: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, vedi nelle note alle premesse. - Il titolo III del citato decreto legislativo n. 626/1994 reca: "Uso delle attrezzature di lavoro". - Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, reca: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"; l'art. 184, nella sua formulazione originaria, così recita: "Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone). - I mezzi di sollevamento e di trasporto non soggetti a disposizioni speciali, qualora vengano adibiti, anche saltuariamente o per sole operazioni di riparazione e di manutenzione, al sollevamento od al trasporto di persone, devono essere provvisti di efficaci dispositivi di sicurezza o, qualora questi non siano applicabili, devono essere usati previa adozione di idonee misure precauzionali". - Per quanto riguarda la direttiva 95/63/CE vedi nelle note alle premesse.
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