DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1999, n. 361

Type DPR
Publication 1999-09-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti i commi 5 e 6 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i quali prevedono che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite, con cadenza annuale fino al 31 dicembre 2004, tra l'altro, le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti di cui al comma 7 del citato articolo 8 che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote sui predetti prodotti decorrenti dal 1 gennaio 2005;

Visto l'articolo 8, comma 10, lettera c), della medesima legge n. 448 del 1998, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge sono destinate anche a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento ed ai gas di petrolio liquefatti anche miscelati ad aria e distribuiti attraverso reti canalizzate nelle localita' individuate sulla base dell'articolo medesimo, per consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del gasolio usato come combustibile per riscaldamento e dei gas di petrolio liquefatti impiegati nei territori predetti;

Visto l'articolo 8, comma 13, della medesima legge n. 448 del 1998, il quale prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999, che, per l'anno 1999, ha rideterminato le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali e le aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999;

Viste le osservazioni della Corte dei conti deliberate nell'adunanza del 17 giugno 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999, con la quale si e' provveduto ad accogliere le predette osservazioni;

Considerato che sulla base di comunicazioni effettuate dalla Commissione europea, alla data del 29 luglio 1999 era stata gia' effettuata la diramazione a tutti gli Stati membri dell'informativa utile alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva n. 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione della struttura delle accise sugli oli minerali; che, inoltre, non risultano essere state sollevate obiezioni dagli Stati membri alla scadenza del secondo mese successivo alla diramazione della predetta informativa e che, pertanto, appare essersi determinata la condizione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, terzo periodo, della predetta direttiva n. 92/81/CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1.Il beneficio derivante dalla compensazione dell'aumento progressivo dell'accisa per consentire le riduzioni di costo previste, dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' fissato, per l'anno 1999, in lire 200 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento ed in lire 258 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento e distribuiti anche miscelati ad aria mediante reti canalizzate. Per gli anni successivi la determinazione del beneficio e' effettuata, annualmente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2.Il beneficio sul gasolio di cui al comma 1 e' concesso mediante accredito d'imposta, effettuato secondo le modalita' di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, nei confronti degli esercenti impianti o depositi, a scopo commerciale, dove sono detenuti prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, nonche' dei rappresentanti fiscali, tenuti a fornire, ad un prezzo che trasferisca all'acquirente il suddetto beneficio, gasolio usato come combustibile per riscaldamento, a titolari d'impianti o loro legali rappresentanti, intestatari delle fatture, che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, da allegare al registro di cui al comma 3, attestante, sotto la propria responsabilita', l'ubicazione dell'impianto, situato nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nelle province nelle quali oltre il settanta per cento dei comuni ricade nella predetta zona climatica F e nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonche' nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, cosi' come indicato dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della citata legge n. 448 del 1998, nel quale il prodotto verra' impiegato.

4.L'ufficio tecnico di finanza provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze n. 689 del 1996, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 3, lettera b); gli interessi competono al saggio legale, a decorrere dal suddetto termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, qualora non rispettato.

5.Il beneficio sui gas di petrolio liquefatti di cui al comma 1 e' concesso mediante accredito d'imposta effettuato nei confronti degli esercenti le reti di canalizzazione operanti nelle localita' di cui al comma 2, tenuti a fornire il prodotto ad un prezzo che trasferisca agli utenti il suddetto beneficio. Gli esercenti summenzionati riportano, in apposito registro di carico e scarico da tenere secondo le modalita' di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, al carico, le partite di prodotto pervenute, con riferimento ai documenti di accompagnamento, ed allo scarico, ogni dieci giorni, considerando la terza decade conclusa con l'ultimo giorno del mese, i quantitativi complessivamente erogati, secondo le indicazioni di apposito contatore totalizzatore, immediatamente accessibile agli incaricati dei controlli di cui al comma 6. I predetti esercenti presentano al competente ufficio tecnico di finanza, con le modalita' di cui al comma 3, apposita istanza, con l'indicazione dei quantitativi fatturati nel bimestre agli utenti, sui quali si chiede l'accredito.

6.Il competente ufficio tecnico di finanza, oltre ai controlli formali sulle istanze di cui ai commi 3 e 5, effettua, al fine di verificarne la veridicita', controlli in loco, anche con l'ausilio della Guardia di finanza e richiedendo, ove necessario, la collaborazione dei competenti uffici comunali come individuati dai rispettivi ordinamenti. A tale fine, il direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze emana specifiche istruzioni operative per la programmazione e per lo svolgimento dei controlli.

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