← Current text · History

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 1999, n. 364

Current text a fecha 1999-11-05

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonchè il parere del consiglio regionale della Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1.All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I canoni relativi alle concessioni sono determinati dalla regione, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 settembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bellillo, Ministro per gli affari regionali Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per quanto concerne il D.P.R. n. 1627/1965 cedasi nelle note alle pmesse. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1948. - Il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline nel demanio marittimo e nel mare territoriale), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1966. - L'art. 56, primo comma, della citata legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è il seguente: "Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonchè le norme di attuzione del presente statuto". Nota all'art. 1: - L'art. 2 del citato D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, è il seguente: "Art. 2. - I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottati dall'amministrazione regionale, previo parere favorevole da parte della competente autorità statale sulla compatibilità con le esigenze del pubblico uso".