LEGGE 14 ottobre 1999, n. 365

Type Legge
Publication 1999-10-14
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è sostituito dal seguente: "Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale possono essere concesse ai congiunti su richiesta ed a spese degli interessati". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 ottobre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204 (Onoranze ai caduti in guerra), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1951, n. 80, come modificato dalla presente legge: "Art. 4. - Alle sistemazioni di cui alle lettere a), b), c), ed e) dell'art. 2 e di cui alla lettera b) dell'art. 3 si farà luogo se ed in quanto i congiunti non vi abbiano provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario generale potrà mettere a loro disposizione di concerto con Ministro del tesoro. Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale possono essere concesse ai congiunti su richiesta ed a spese degli interessati. La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani sarà di massima affidata dal Commissario generale, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ad organizzazioni o persone esistenti in detti territori. Solo eccezionalmente potranno essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa col Ministero del tesoro".

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